In vista dell’imminente entrata in vigore del cosiddetto Durc online, prevista per il 1° luglio, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali fornisce, con la Circolare numero 19/2015, le prime indicazioni di carattere interpretativo e procedurale per avvalersi della nuova procedura semplificata di rilascio del DURC.
Il decreto che regolamenta il nuovo DURC online, è stato presentato dal Ministro Poletti nel corso di una conferenza stampa tenuta lo scorso 21 maggio, ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 125 del 1° giugno.
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In questa Circolare sono riepilogati e spiegati i contenuti del decreto, con particolare riferimento ai soggetti abilitati alla verifica della regolarità contributiva, ai suoi requisiti e alle modalità con le quali operare per ottenere il nuovo DURC.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informa inoltre che questa circolare sarà seguita a breve da ulteriori indicazioni più specificatamente operative da parte di INPS, INAIL e dalle Casse edili.
Il nuovo DURC online
Il nuovo Durc online sarà ottenibile in tempo reale direttamente su internet, avrà una validità di 120 giorni e potrà essere utilizzato per ogni finalità prevista dalla legge (erogazione di sovvenzioni, contributi ecc., nell’ambito delle procedure di appalto e nei lavori privati dell’edilizia, rilascio attestazione SOA).
Una delle novità riguarda il fatto che il nuovo DURC online sarà unico e non ci sarà bisogno di richiederne ogni volta uno nuovo. Sarà inoltre possibile utilizzare un DURC ancora valido, sebbene richiesto da altri soggetti, come ad esempio gli enti pubblici e sarà scaricabile liberamente da internet.
Soggetti abilitati a richiedere il DURC online:
- i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- gli Organismi di attestazione SOA;
- le amministrazioni pubbliche concedenti;
- le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi;
- l’impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell’impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;
- le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati.
In caso di assenza della regolarità contributiva in tempo reale l’INPS, l’INAIL e le Casse edili trasmettono tramite PEC, all’interessato o al soggetto da esso delegato l’invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.
Ministero del Lavoro: Circ. n. 19-2015 – DURC ONLINE
Ministero del Lavoro: Circ. n. 19-2015 - DURC ON-LINE (761,8 KiB, 741 hits)