Semaforo verde per lo sgravio contributivo in caso di assunzione di donne vittime di violenza di genere. Per essere autorizzato alla fruizione dell’agevolazione, pari a un importo massimo di 350 euro mensili, il datore di lavoro interessato deve prima inviare il modulo di istanza online “Do.VI”. Il modulo è quindi reperibile sul sito INPS, all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni – ex DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”.
All’interno della domanda occorre indicare i seguenti dati:
- la lavoratrice nei cui confronti, nell’anno 2018, è intervenuta l’assunzione a tempo indeterminato;
- la data di rilascio del provvedimento riguardante il percorso di protezione e il Comune di competenza;
- l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;
- la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.
Successivamente l’Istituto, ricevuta la richiesta:
- calcola l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata;
- verifica se sussiste la copertura finanziaria in via prospettica per l’incentivo richiesto.
In caso di sufficiente capienza di risorse per tutto il periodo agevolabile, l’INPS informa il datore di lavoro che è stato autorizzato a fruire dell’incentivo, indicando l’importo massimo dell’agevolazione spettante. Le indicazioni sono state fornite dall’INPS con la Circolare n. 53 del 15 aprile 2020.
Donne vittime di violenza di genere: la normativa
L’art. 1, co. 220 della L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) ha disciplinato lo sgravio contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dalle cooperative sociali nel corso dell’anno 2018, di donne vittime di violenza di genere.
La misura dell’agevolazione è pari ai complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione quindi dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
Il beneficio economico è riconosciuto dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze.
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Sgravi INPS per l’assunzione di donne vittime di violenza
Possono accedere dell’agevolazione economica esclusivamente le cooperative sociali di cui alla L. n. 381/1991. Per “cooperative sociali” s’intendono le società che hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso:
- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
- lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
L’incentivo spetta quindi per l’assunzione di donne vittime di violenza di genere, inserite in percorsi di protezione, debitamente certificati:
- dai servizi sociali del comune di residenza;
- dai centri anti-violenza;
- infine dalle case rifugio di cui all’art. 5-bis del D.L. n. 93/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 119/2013.
Sgravio contributivo donne vittime di violenza: importo
Lo sgravio contributivo è pari a un massimo di 350 euro mensili, con esclusione quindi dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
Pertanto per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 11,29 euro per ogni giorno di fruizione dell’agevolazione contributiva.
Invece non costituiscono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni datoriali: il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” e il contributo, ove dovuto, ai Fondi bilaterali, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista.
Incentivi INPS in favore di donne vittime di violenza di genere: condizioni di spettanza
L’agevolazione, che spetta dalla data di assunzione fino al periodo di paga di novembre 2020, è subordinata alle seguenti condizioni:
- rispetto della regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale;
- inoltre assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- infine l’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015.
Circolare INPS numero 53 del 15-04-2020
Alleghiamo infine il testo completo della circolare in oggetto per la sua completa analisi.
Circolare INPS numero 53 del 15-04-2020 (556,9 KiB, 286 hits)