Il termine di scadenza di 68 giorni della domanda di NASpI è sospeso in caso di malattia del lavoratore prima o dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Ciò non vale però in tutti i casi, in quanto occorre osservare cosa prevede il CCNL applicato al lavoratore in materia di indennizzabilità della malattia. Quindi, soltanto se la malattia è indennizzata o indennizzabile il termine si sospende, in caso contrario i 68 giorni decorrono secondo le regole generali.
A specificarlo è l’INPS con il Messaggio n. 4211 del 18 novembre 2019 che alleghiamo a fondo pagina. Il chiarimento si è reso necessario per determinate categorie di lavoratori dipendenti che non godono della tutela economica della malattia.
Domanda di NASpI: la decorrenza
Per fruire della NASPI i lavoratori aventi diritto devono presentare la domanda all’INPS per non decadere dal diritto. Il termine entro cui presentare la domanda è di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Nel caso un lavoratore si ammali entro i 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e questa malattia è indennizzabile dall’INPS, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per tutta la durata della malattia e solo al termine comincia a decorrere il termine dei 68 giorni per la presentazione della domanda di NASpI.
Leggi anche: NASpI: requisiti, importo, durata e calcolo disoccupazione INPS
Se la malattia indennizzabile da parte dell’INPS o dell’infortunio/malattia indennizzabile dall’INAIL insorge durante il rapporto di lavoro e si protrae oltre la cessazione, il termine per la presentazione della domanda di NASpI decorre dalla fine dell’evento di malattia/infortunio.
Decorrenza domanda NASpI: orientamento della giurisprudenza
Sul punto, la Cassazione ha avuto modo di chiarire alcuni punti fondamentali: innanzitutto, la cessazione del rapporto di lavoro è rilevante ai fini della decorrenza del termine di decadenza in quanto comporta la cessazione dei mezzi di sussistenza del lavoratore.
Diversamente, se la copertura del bisogno derivi dal sistema previdenziale, il riconoscimento in capo al lavoratore disoccupato di altre prestazioni di natura previdenziale preclude la decorrenza del termine di decadenza stesso.
Sempre secondo i giudici di legittimità, il termine di decadenza di 68 giorni non decorre durante il periodo di malattia per il quale il disoccupato abbia titolo ad altre prestazioni economiche di natura previdenziale.
Termine di 68 giorni per domanda di NASpI non sospeso per malattia non indennizzabile
Quanto finora specificato è la disciplina che bisogna seguire laddove la malattia è indennizzata o indennizzabile. Infatti, differente è il caso in cui la tutela della malattia non sia specificatamente prevista dalla norma.
In tale fattispecie, il termine di presentazione della domanda di NASpI non può essere sospeso e pertanto decorre secondo le regole ordinarie. Ciò vale, ad esempio, per i lavoratori a tempo determinato del settore commercio.
Leggi anche: Domanda di disoccupazione NASpI online, come fare e documenti necessari
Al riguardo, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 17404 del 29 agosto 2016 ha stabilito che
- “la decadenza consiste nel fatto oggettivo del mancato esercizio del diritto entro un termine stabilito, nell’interesse generale o individuale, alla certezza di una determinata situazione giuridica, senza alcuna possibilità di proroga, sospensione o interruzione, se non nei casi eccezionali tassativamente previsti dalla legge […]: essa pertanto non può essere impedita da una situazione di fatto di mera difficoltà, essendo invece necessario un impedimento assoluto imputabile a causa ineluttabile”.
Chiarimenti INPS
In definitiva, chiarisce l’INPS, possono realizzarsi due situazioni in merito alla decorrenza del termine della domanda di NASpI:
- se l’evento di malattia non è indennizzato o indennizzabile, il termine di 68 giorni non è sospeso, ma decorre secondo le regole ordinarie;
- se l’evento di malattia è indennizzato o indennizzabile, il termine di 68 giorni è sospeso per tutta la durata dell’evento di malattia stesso. In questo caso, quindi, il termine riprende dalla cessazione della malattia.
Messaggio INPS numero 4211 del 18-11-2019
Alleghiamo infine il testo completo del messaggio INPS in oggetto.
Messaggio INPS numero 4211 del 18-11-2019 (85,0 KiB, 846 hits)
Segui gli aggiornamenti su Google News!
Segui Lavoro e Diritti su WhatsApp, Facebook, YouTube o via email