Tutte le istanze di trattamenti di Cassa Integrazione CIGO, CIGD e ASO con pagamento diretto a carico dell’INPS, contenenti o meno la richiesta di anticipo del 40%, rispetto alle quali la trasmissione del modello “SR 41” semplificato è intervenuta in violazione dei termini stabiliti dalla disciplina di riferimento, non potranno essere accolte. Ne deriva che il trattamento salariale non è più erogabile dall’Istituto.
I datori di lavoro dovranno, quindi, farsi carico della mancata prestazione e saranno altresì chiamati a sostenere il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi. A specificarlo è l’INPS, con il Messaggio n. 3007 del 31 luglio 2020. Nel documento di prassi si illustrano gli aspetti relativi all’operatività della decadenza per l’invio delle istanze, nei casi di mancato rispetto dei termini stabiliti per le richieste di pagamento diretto da liquidarsi a cura dell’Istituto.
Domanda Cassa integrazione: tempi d’invio delle istanze
L’art. 71 del D.L. n. 34/2020, come convertito dalla L. n. 77/2020, ha previsto che, nel caso di domanda di pagamento diretto della CIGD con richiesta di anticipo del 40%, il datore di lavoro è tenuto a trasmettere la domanda di concessione del trattamento entro il 15esimo giorno dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l’erogazione dell’anticipazione.
Per le domande riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine di invio delle istanze era fissato al 15 luglio 2020.
A tal fine, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale, mediante il modello “SR 41” semplificato. La comunicazione deve essere effettuata:
- entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale;
- entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione, se posteriore.
In sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, il citato termine è stato fissato al 17 luglio 2020, se successivo rispetto a quello ordinariamente previsto.
Tempistiche per l’invio del modello “SR 41”
Per una migliore comprensione dei termini previsti dalla nuova disciplina, l’INPS ha riepilogato le tempistiche per l’invio del modello “SR 41” semplificato, fissate dalla norma a pena di decadenza:
- entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, qualora tale termine sia successivo al 17 luglio e il provvedimento di concessione sia adottato entro la fine del periodo di integrazione salariale. Pertanto, in caso di periodo di integrazione salariale che interessa più mensilità, il termine entro cui inviare i modelli “SR41” è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui si conclude l’intero periodo autorizzato;
- entro 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione, qualora quest’ultimo sia posteriore alla fine del periodo di integrazione salariale;
- entro il 17 luglio 2020, qualora la data individuata sia antecedente a quella del 17 luglio 2020.
CIGD, CIGO e ASO: esempi per l’invio delle istanze
A titolo esemplificativo, si riportano i seguenti casi:
Caso 1
- Periodo di integrazione salariale: 1/06-31/07
- Data provvedimento di concessione: 05/06;
- Fine del mese successivo al periodo di integrazione: 31/08;
- Termine per invio dati del pagamento: 31/08.
Caso 2.
- Periodo di integrazione salariale: 1/07-31/07;
- Data provvedimento di concessione: 05/08;
- 30 giorni dal provvedimento di concessione: 04/09;
- Termine per invio dati del pagamento: 04/09.
Caso 3.
- Periodo di integrazione salariale: 1/04-30/05;
- Data provvedimento di concessione: 25/05;
- Fine del mese successivo al periodo di integrazione: 30/06;
- Termine per invio dati del pagamento: 17/07.
Quindi trascorsi i termini sopra descritti, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro.
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