In caso di accertato distacco transnazionale illecito, la sanzione è unica oppure doppia? La soluzione è rinvenibile nel concetto di unità produttiva della sede secondaria, ossia nel luogo in cui il lavoratore (distaccato) viene inviato. Quindi, nel caso di distacco transnazionale non autentico, si applica una sola sanzione laddove l’unità locale ubicata in Italia non è dotata di propria autonomia. Si ricorda, al tal proposito, che la sede secondaria di una compagine aziendale può configurarsi come distinto soggetto giuridico qualora risulti iscritto nel registro delle imprese e identificato in Italia tramite un proprio rappresentante legale.
Il chiarimento è giunto dall’INL con la Nota n. 5398 del 10 giugno 2019, in risposta a una richiesta di parere in tema di distacco transnazionale di lavoratori effettuato ai sensi del D.Lgs. n. 136/2016. Nel documento di prassi, si pone il dubbio in ordine al distacco non autentico contestato nei confronti del medesimo datore che assume la veste di soggetto distaccante e di soggetto distaccatario. Gli ispettori, infatti, pur riscontrando due distinte condotte illecite hanno ascritto le stesse ad un unico soggetto, non potendo individuare due soggetti datoriali distinti.
Distacco transnazionale illecito, quando si verifica?
Al fine di fornire una possibile soluzione alla questione sollevata, l’INL richiamare primariamente la disposizione di cui all’art. 3, co. 5 del D.Lgs. n. 136/2016. Tale norma prevede che nelle ipotesi in cui il distacco non risulti autentico il distaccante e il soggetto che ha utilizzato la prestazione dei lavoratori distaccati sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.
Dal dettato normativo si evince, dunque, che risulta punita:
- sia la condotta dell’invio in distacco dei lavoratori da parte della impresa distaccante;
- sia quella concernente l’utilizzo dei medesimi lavoratori da parte del soggetto distaccatario.
A questo punto, si pone il seguente problema:
- è legittimo contestare entrambe le sanzioni amministrative, contemplate dalla norma, ad un unico soggetto, come emerge dalle risultanze degli accertamenti ispettivi, ovvero;
- occorre applicare una sola sanzione, al fine di non eludere il principio del ne bis in idem.
Distacco transnazionale: concetto di unità produttiva
La soluzione è contenuta nel concetto di unità produttiva. In particolare, l’unità produttiva di una determinata impresa può considerarsi autonoma sede secondaria, nei confronti della quale contestare illeciti e adottare relativi provvedimenti sanzionatori, solo nella misura in cui costituisca un distinto centro di responsabilità.
In altri termini, la sede secondaria di una compagine aziendale può configurarsi come distinto soggetto giuridico qualora:
- risulti iscritto nel registro delle impresa;
- è identificato in Italia tramite un proprio rappresentante legale.
Ciò non si verifica, invece, nell’ipotesi in cui la sede secondaria/unità produttiva costituisca un mero ufficio di rappresentanza, con funzioni esclusivamente promozionali e pubblicitarie. Oppure ancora quando la sede secondaria svolge servizi di raccolta informazioni, di ricerca scientifica o di mercato, o che svolga, ad esempio, un’attività preparatoria all’apertura di una filiale operativa.
Nel caso di specie, afferma l’INL, i lavoratori risulterebbero inviati dalla sede principale dell’impresa distaccante estera presso una propria unità produttiva ubicata in Italia, priva di una autonoma rappresentanza legale e gestita esclusivamente da un preposto nominato dalla medesima sede principale.
Alla luce di quanto sopra illustrato, l’INL ritiene che nel caso prospettato debba trovare applicazione una sola sanzione da irrogarsi nei confronti dell’unico soggetto dotato di personalità giuridica ovvero il distaccante.