L’INL, con la Circolare n. 2 del 19 ottobre 2021, ha fornito indicazioni pratiche per l’applicazione della normativa in materia di distacco transnazionale dei lavoratori. Nel documento di prassi si analizzano tutti gli adempimenti a carico delle imprese coinvolte e le sanzioni applicabili in caso di violazione. In particolare, l’Ispettorato si sofferma:
- sulle ipotesi dei distacchi a catena di lavoratori somministrati;
- sul rafforzamento del nucleo delle tutele già previste dalla legislazione vigente per i lavoratori distaccati;
- sull’ampliamento del livello di tutele per i lavoratori coinvolti in distacchi di lunga durata.
Si ricorda, a tal proposito, che la Direttiva europea ha inteso disciplinare le ipotesi in cui i lavoratori somministrati da una agenzia ad una impresa utilizzatrice avente sede nel medesimo o in un altro Stato membro siano inviati a rendere la prestazione lavorativa presso un’altra impresa – c.d. destinataria – avente sede in un ulteriore Stato membro.
L’agenzia straniera può somministrare in Italia senza particolari formalità, salvo la necessità che sia abilitata in virtù di un provvedimento equivalente all’autorizzazione di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 276/2003. Inoltre, deve essere rilasciato dalle competenti autorità dello Stato di provenienza.
Distacco transnazionale dei lavoratori a catena in ingresso e uscita: come funziona
Nel caso in cui i lavoratori somministrati vengano impiegati in Italia su richiesta di una impresa utilizzatrice avente sede in uno Stato membro diverso dall’Italia che intrattiene il rapporto commerciale con l’agenzia di somministrazione avente sede nello stesso paese della utilizzatrice o in altro stato membro, è necessario che si realizzino i seguenti requisiti:
- il distacco deve originare necessariamente da una prestazione di servizi di somministrazione di lavoro (primo anello della catena);
- l’agenzia di somministrazione e l’impresa utilizzatrice possono aver sede presso lo stesso Stato membro o in Stati membri differenti, in ogni caso diversi dall’Italia;
- il rapporto commerciale in virtù del quale il lavoratore fa il proprio ingresso in Italia (secondo anello della catena) non può essere una somministrazione di manodopera, ma deve trattarsi di un rapporto commerciale di diversa natura. In altri termini, deve rientrare nella più vasta accezione di prestazione transnazionale di servizi.
Si realizza un distacco a catena in uscita dall’Italia in cui l’impresa con sede in Italia, utilizzatrice di lavoratori somministrati da agenzia stabilita in uno Stato membro, invia gli stessi presso un terzo e differente Stato membro in esecuzione di una prestazione di servizi. Tale prestazione, anche in tal caso, non può consistere in un ulteriore contratto commerciale di somministrazione di lavoro.
I distacchi in uscita soggiacciono alla normativa del paese in cui la prestazione lavorativa è resa. Laddove, nel corso di una attività di vigilanza, si rilevi la violazione del divieto della “doppia somministrazione” si dovrà informare della circostanza l’autorità competente del paese presso il quale il lavoratore risulta inviato, ai fini delle relative valutazioni in ordine alla natura fraudolenta del distacco.
Distacco transnazionale dei lavoratori a catena in ingresso e uscita: obblighi formali
A presidio della disciplina del distacco a catena, sono stati introdotti nuovi obblighi informativi e sono stati adeguati gli obblighi di comunicazione che gravano sull’agenzia di somministrazione straniera.
In particolare, l’invio in Italia del lavoratore somministrato deve essere comunicato dall’agenzia di somministrazione straniera entro le ore 24 del giorno antecedente l’invio mediante l’utilizzo del “Modello UNI – Distacco UE”. Per la violazione del richiamato obbligo trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.
Per consentire all’agenzia di somministrazione di adempiere all’obbligo di comunicazione nei termini prescritti dalla norma, l’impresa utilizzatrice ha l’obbligo di comunicare all’agenzia di somministrazione straniera, prima dell’invio del lavoratore, i seguenti dati:
- numero e generalità dei lavoratori distaccati in Italia;
- data inizio e fine distacco;
- luogo di svolgimento della prestazione di servizi;
- tipologia dei servizi.
Infine, l’impresa utilizzatrice italiana che invia i lavoratori presso altra impresa avente sede in un diverso Stato membro ha l’obbligo di informare “senza ritardo” l’agenzia di somministrazione straniera che il medesimo personale sarà inviato presso altra impresa non ubicata nel nostro Paese.
La violazione di tale obbligo comporta una sanzione amministrativa da un minimo di 180 euro a un massimo di 600 euro per ciascun lavoratore interessato.
Distacco a catena: temporaneità del distacco
Si garantisce maggiore protezione per i lavoratori in distacco di lunga durata, stabilendo anche uno specifico regime per le condizioni di lavoro e occupazione applicabili. La disciplina trova applicazione dopo che siano trascorsi 12 mesi dall’inizio del distacco. Tale periodo è estensibile a 18 mesi previa notifica motivata da parte dell’impresa distaccante al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.