L’INL, Ispettorato Nazionale del Lavoro, ha recentemente rilasciato due importanti circolari, la numero 6 e 7 del 2018 contenenti, una le indicazioni operative al personale ispettivo su distacco e codatorialità nel contratto di rete, l’altra relativa ad approfondimenti sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 254 del 6 dicembre 2017 sul regime di solidarietà nei contratti di appalto e subappalto.
Sempre nella stessa data del 29 marzo l’Ispettorato ha altresì rilsciato la Nota 2926 ridefinendo l’arco temporale di riferimento dell’omesso versamento ritenute previdenziali a seguito della Sentenza della Cassazione, sez. un., n. 10424 del 7 marzo 2018.
Circolare INL numero 6 del 29 marzo 2018
Con la circolare numero 6 del 29 marzo 2018 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce chiarimenti in merito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 254/2017. La Consulta ha infatti dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all’art. 29, c. 2, del D. Lgs. n. 276/2003 per contrarietà agli artt. 3 e 36 Cost. Per La Corte Costituzionale il regime di solidarietà, disciplinato dalla predetta norma, trova applicazione anche nelle ipotesi di subfornitura.
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Circolare INL numero 7 del 29 marzo 2018, distacco e codatorialità nei contratti di rete
La circolare INL n. 7 del 29 marzo 2018, è una delle più interessanti e di attualità e va letta in correlazione alla precedente. Con questa circolare l’Ispettorato Nazionale fornisce, ai propri ispettori su tutto il territorio, chiarimenti su alcuni annunci pubblicitari per la gestione del personale rivolti alle imprese. Questi propongono il ricorso a “sistemi di esternalizzazione dei dipendenti” i quali sono senza dubbio in violazione della normativa sul lavoro.
Negli annunci in oggetto vengono infatti promossi il sistema del distacco e della codatorialità nei contratti di rete, evidenziando risparmi e “forti vantaggi” per le imprese, tra i quali:
- mancata applicazione del CCNL in caso di socio lavoratore di cooperativa;
- utilizzo del personale alla stregua del lavoro interinale;
- assenza di responsabilità legale e patrimoniale verso i dipendenti esternalizzati;
- lavoro straordinario/festivo senza maggiorazioni;
- infine corresponsione al dipendente in malattia della sola quota che rimborsa l’INPS e maggiore “flessibilità” nella chiusura dei rapporti con i lavoratori non più “graditi” mediante semplice comunicazione.
Ovviamente tutto questo non è possibile in quanto evidentemente contra legem. Pertanto l’Ispettorato, al fine di contrastare tali fenomeni, riepiloga le disposizioni vigenti in materia, chiarendo sin da subito che il personale distaccato o in regime di codatorialità non può subìre un pregiudizio nel trattamento economico e normativo per effetto della stipula di un contratto di rete tra imprese.
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INL Nota 2926 del 29-03-2018
Infine la presente nota fa seguito alle precedenti del 3 maggio 2016 prot. n. 9099 e del 25 settembre 2017 prot. n. 8376. L’Ispettorato fornisce nuove indicazioni sulla configurabilità del reato di illecito di omesso versamento delle ritenute previdenziali alla luce della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione numero 10424 del 7 marzo 2018.
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