Il Governo ha presentato il testo definitivo del disegno di legge di stabilità da trasmettere alle Camere. Nella versione definitiva scompare la tassazione delle pensioni e delle indennità di invalidità mentre. saranno tassate lee pensioni di guerra di chi percepisce redditi superiori ai 15mila euro.
E’ stata eliminata anche la norma relativa ai permessi ex legge 104/92 per i dipendenti pubblici. Tale norma, fortunatamente eliminata prevedeva infatti un taglio del 50% della retribuzione per i tre permessi mensili e nessuna agevolazione per i disabili diversi da coniuge-figli.
IVA e IRPEF: Il comma 1dell’art. 12 reca la riduzione dell’aumento IVA previsto per il periodo dal 1° luglio 2013 al 31 dicembre 2013. Le aliquote vengono fissate, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura dell’11 e del 22 per cento in luogo del 12 e 23 per cento, attualmente previsto. Il comma 2 riduce di un punto percentuale le aliquote IRPEF per i primi due scaglioni di reddito. L’aliquota per il primo scaglione passa, quindi, dal 23 al 22 per cento e quella per il secondo dal 27 al 26 per cento.
Detassazione dei contratti di produttività: prorogata a tutto il 2013 questa misura sperimentale per l’incremento della produttività del lavoro. L’agevolazione trova applicazione nel limite massimo di 1.200 milioni nel 2013 e 400 milioni nell’anno 2014.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto di tale onere massimo fissato, sono stabilite le modalità di attuazione dell’agevolazione. Se il decreto di cui al precedente periodo non è emanato entro il 15 gennaio 2013 ed il Governo non promuove un’apposita iniziativa legislativa per destinare le risorse di cui al presente comma ad altra finalità, esse sono destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
Imposta di bollo sulle transazioni finanziarie: la norma prevede l’assoggettamento ad imposta di bollo, nella misura dello 0,05 per cento, delle operazioni di acquisto e di vendita dei titoli azionari e degli strumenti finanziari assimilati, emessi da soggetti residenti, a prescindere dalla loro quotazione. L’imposta non è invece dovuta per le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari.
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