Come anticipato in un articolo di qualche giorno fa la Direzione generale per l’Attività Ispettiva ha pubblicato sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali i nuovi interpelli in materia di lavoro.
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E’ di particolare rilevanza l’Interpello numero 7/2016 del 12/02/2016 sottoposto al Ministero dalla Confindustria riguardo ai contratti a termine e in particolare a diritto di precedenza ed esonero contributivo.
La Confindustria ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere della Direzione generale per l’Attività Ispettiva circa la corretta interpretazione dell’art. 24, D.Lgs. n. 81/2015 sull’esercizio del diritto di precedenza nel contratto a tempo determinato e l’esonero contributivo triennale di cui all’art. 1, comma 118, L. n. 190/2014 nelle ipotesi di assunzioni a tempo indeterminato.
In particolare Confindustria ha chiesto se il datore di lavoro possa fruire dell’esonero ai fini dell’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro nell’ipotesi in cui un altro lavoratore cessato da un contratto a termine o con contratto a termine ancora in corso non abbia esercitato il diritto di precedenza prima dell’assunzione stessa.
L’art. 24, D. Lgs. n. 81/2015 stabilisce che:
“salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine”
La norma in questione prevede espressamente però che:
- “il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nell’atto scritto di cui all’articolo 19, comma 4” ovvero nel contratto individuale di lavoro;
- inoltre il diritto di precedenza “può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro nei casi di cui ai commi 1 e 2, ed entro tre mesi nel caso di cui al comma 3 (…).”
Pertanto in considerazione del fatto che il diritto di precedenza deve essere esercitato per iscritto da parte del lavoratore, si deve ritenere che, in mancanza o nelle more della stessa, il datore di lavoro possa legittimamente procedere alla assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere.
Diritto di precedenza ed esonero contributivo, art. 31, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 150/2015
Quindi in base a quanto su esposto la condizione per ottenere gli sgravi contributivi di cui all’art. 31, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 150/2015 *, con specifico riferimento al diritto di precedenza previsto in favore dei lavoratori a tempo determinato, trova quindi applicazione solo qualora il lavoratore abbia manifestato per iscritto la volontà di avvalersi di tale diritto.
* L’art. 31, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 150/2015 recita che “gli incentivi non spettano se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine.”
Interpello numero 7/2016 del 12/02/2016 (199,0 KiB, 1.030 hits)