Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha pubblicato tramite il portale ClicLavoro, una serie di FAQ ovvero risposte ai quesiti più frequenti per chiarire gli ultimi dubbi in merito alle nuove dimissioni telematiche ovvero alla nuova procedura di comunicazione delle dimissioni volontarie e della risoluzione consensuale.
Ricordiamo che la nuova procedura è già accessibile in versione dimostrativa e il Ministero del Lavoro ha predisposto due video tutorial per guidare passo dopo passo i lavoratori e gli intermediari abilitati.
Per chi fosse completamente a digiuno in materia consigliamo di leggere la nostra piccola guida alle dimissioni telematiche pubblicata qualche giorno fa in vista della fatidica data del 12 marzo 2016.
Leggi anche: Dimissioni online, cosa fare dal 12 marzo
Le Faq del Ministero del Lavoro sulle dimissioni telematiche
1. Quali categorie di lavoratori non dovranno utilizzare la procedura per presentare le proprie dimissioni o risoluzione consensuale?
Il Decreto Legislativo n.151/2015 esclude i lavoratori domestici, le risoluzioni consensuali raggiunte tramite accordi di conciliazione in sede stragiudiziale. Sono poi esclusi i genitori lavoratori nelle ipotesi indicate nell’articolo 55, comma 4 del Decreto Legislativo n.151/2001 che prevedono la convalida presso gli Uffici territoriali competenti. La circolare n.12/2016 specifica inoltre che non dovrà essere utilizzata la procedura nei casi di recesso durante il periodo di prova e per i rapporti di lavoro marittimo.
2. La procedura dovrà essere utilizzata solo dai lavoratori del settore privato?
Sì, come indicato al punto 1.2 della circolare n.12/2016, la procedura non si applica ai rapporti di lavoro del pubblico impiego.
3. Anche le lavoratrici che hanno pubblicato la data del loro matrimonio per cui vige il divieto di licenziamento devono effettuare la procedura?
Sì, anche in questo caso, dovrà essere compilato il modello telematico per presentare le proprie dimissioni o effettuare la risoluzione consensuale.
4. La procedura dovrà essere utilizzata dai collaboratori coordinati e continuativi nei casi di recesso anticipato?
No, la procedura si applica ai rapporti di lavoro subordinato, così come indicato al punto 1.1 della circolare n.12/2016.
5. L’interruzione anticipata del tirocinio prevede l’applicazione della procedura per le dimissioni volontarie?
No, perché il tirocinio non si configura come un rapporto di lavoro subordinato.
6. Dovranno utilizzare la procedura anche i lavoratori che presentano le proprie dimissioni per il raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata?
Sì.
7. Nell’ipotesi di dimissioni presentate in data antecedente al 12 marzo 2016 ma la cui cessazione avvenga successivamente, per effetto della decorrenza del preavviso, è necessario utilizzare la procedura?
No. Il DM 15 dicembre 2015 disciplina le modalità di comunicazione delle dimissioni al momento in cui si manifesta la volontà e non già la data di decorrenza. Pertanto se le dimissioni sono state presentate prima del 12 marzo 2016 trova applicazione la normativa di cui alla legge n. 92/2012.
Continua a leggere le FAQ
FAQ - Dimissioni telematiche (29,6 KiB, 6.433 hits)