Con la nota n. 579 del 22 gennaio 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito indicazioni operative sulla procedura e un modello standard di comunicazione, relativamente alle dimissioni per fatti concludenti, previste dall’articolo 26, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 151/2015, introdotto dall’articolo 19 della Legge n. 203/2024 (Collegato Lavoro).
Questo documento rappresenta un importante completamento normativo, utile soprattutto per datori di lavoro e consulenti del lavoro, poiché fornisce una procedura e un modello standard da utilizzare per la gestione di tali situazioni.
Dimissioni per fatti concludenti: cosa prevede la normativa
La disciplina si applica nei casi di assenza ingiustificata del lavoratore prolungata oltre i termini stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) o, in mancanza di una previsione specifica, superiore a 15 giorni. In tali circostanze, il datore di lavoro può ritenere il rapporto di lavoro risolto, ma deve rispettare una procedura precisa:
- Comunicazione all’INL: il datore è tenuto a inviare una segnalazione alla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro competente, preferibilmente tramite PEC. La comunicazione deve includere i dati anagrafici e i recapiti del lavoratore, oltre a ogni altra informazione utile.
- Verifica da parte dell’INL: l’Ispettorato, entro 30 giorni dalla ricezione della segnalazione, può avviare accertamenti per verificare l’effettiva assenza del lavoratore e le sue eventuali giustificazioni.
Se l’assenza è ingiustificata e il lavoratore non dimostra l’impossibilità di comunicare i motivi, il rapporto di lavoro si considera risolto per volontà del lavoratore, senza necessità di ulteriori procedure. Tuttavia, se il lavoratore prova che l’assenza è dovuta a cause di forza maggiore (ad esempio, ricovero ospedaliero) o a fatti imputabili al datore di lavoro, la risoluzione non avrà effetto. In tal caso, l’INL potrà disporre la ricostituzione del rapporto di lavoro.
Il ruolo dell’Ispettorato del lavoro
La nuova procedura per le dimissioni per fatti concludenti assegna un ruolo fondamentale all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL). Il datore di lavoro non può agire in autonomia dichiarando risolto il rapporto di lavoro, ma è obbligato a comunicarlo preliminarmente all’ITL. Questo obbligo introduce un livello di trasparenza che tutela entrambe le parti, prevenendo abusi sia da parte del datore che del lavoratore.
L’Ispettorato ha il compito di verificare che l’assenza segnalata dal datore di lavoro sia effettivamente ingiustificata. Questo controllo evita licenziamenti arbitrari o ingiustificati e assicura che il processo si svolga in modo equo e regolamentato. L’ITL, dunque, funge da garante di equilibrio e rispetto delle norme, rafforzando la correttezza della procedura.
La nota n. 579/2025 introduce un modello standard di comunicazione che i datori di lavoro possono utilizzare per notificare le assenze ingiustificate. Questo strumento ha lo scopo di uniformare le comunicazioni e semplificare l’adempimento su tutto il territorio nazionale.
Approfondimenti e allegati
Il documento di prassi dell’Ispettorato del lavoro rappresenta un complemento essenziale alla nostra guida sulle dimissioni di fatto, che spiega in dettaglio cosa sono e quali conseguenze comportano.
Invitiamo i lettori interessati a un approfondimento generale sull’argomento a consultare la guida completa e aggiornata.
Leggi anche: Dimissioni di fatto: cosa sono e quali sono le conseguenze.
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Per agevolare i datori di lavoro e i consulenti, rendiamo disponibili i seguenti documenti:
- La nota n. 579/2025 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro in formato PDF.
- Il modello di comunicazione per segnalare le assenze ingiustificate.
INL, Nota n. 579/2025 (PDF) (221,0 KiB, 2 hits)
INL, Modello di comunicazione dell’assenza ingiustificata all’ITL (15,0 KiB, 2 hits)