Sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 25 agosto il Governo ha pubblicato il D.P.C.M. 14 febbraio 2014, n. 121, il quale contiene il Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; con questo decreto vengono riorganizzate le sedi sul territorio del Ministero del Lavoro, cioè le Direzioni Regionali del Lavoro (DRL) e le Direzioni Territoriali del Lavoro (DTL ex DPL).
In pratica vengono accorpate le Direzioni Regionali del Lavoro che ora diventano DIL e anche le Direzioni Territoriali del Lavoro che non cambiano nome ma vengono ridotte numericamente attraverso l’accorpamento delle sedi periferiche più piccole.
L’Amministrazione territoriale del Ministero sarà ora articolata in ottantacinque Uffici dirigenziali di livello non generale di cui Quattro “Direzioni interregionali del lavoro” di seguito denominate DIL e ottantuno “Direzioni territoriali del lavoro”.
Direzioni interregionali del lavoro – DIL
- DIL di Milano che svolge funzioni di coordinamento delle Direzioni territoriali del lavoro delle Regioni: Liguria, Lombardia, Piemonte e Valle D’Aosta;
- DIL di Venezia che svolge funzioni di coordinamento delle Direzioni territoriali del lavoro delle Regioni: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche e Veneto;
- DIL di Roma che svolge funzioni di coordinamento delle Direzioni territoriali del lavoro delle Regioni: Abruzzo, Lazio, Sardegna, Toscana e Umbria;
- DIL di Napoli che svolge funzioni di coordinamento delle Direzioni territoriali del lavoro delle Regioni: Basilicata, Campania, Calabria, Molise e Puglia.
Direzioni territoriali del lavoro – DTL
Compiti delle Direzioni Interregionali del Lavoro
- Le DIL esercitano le competenze riservate allo Stato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, provvedendo in particolare:
- al coordinamento dell’attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale ai sensi del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
- allo sviluppo, in attuazione di quanto previsto al comma 1, dei rapporti con il sistema delle regioni e degli enti locali e degli altri organismi per la realizzazione di interventi sinergici in materia di mercato del lavoro, politiche del lavoro, nonchè di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- alla programmazione ed al coordinamento delle attività operative, nell’ambito territoriale di competenza;
- alla programmazione economico finanziaria attraverso l’elaborazione dei piani attuativi di intervento, alla gestione delle risorse finanziarie e strumentali alla gestione amministrativa delle risorse umane;
- a fornire linee di indirizzo uniformante, contribuendo alla definizione degli standard qualitativi dei processi di lavoro e dei livelli di servizio:
- monitorando il livello di trasparenza ed imparzialità dell’azione istituzionale, e dell’attuazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali;
- supportando le analisi del mercato del lavoro;
- monitorando gli indicatori di contesto.
- Le DIL svolgono, altresì, funzioni di coordinamento nei confronti dei soggetti istituzionali dei singoli livelli regionali presenti nell’ambito interregionale di competenza.
Compiti delle Direzioni Territoriali del Lavoro
- Le DTL sono preposte all’esercizio delle funzioni istituzionali operative del Ministero e, nell’ambito delle attribuzioni riservate dalla normativa vigente, esercitando, in particolare, le funzioni di:
- coordinamento e razionalizzazione dell’attività di vigilanza ai sensi del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
- vigilanza e regolazione in materia di lavoro, legislazione sociale e strumenti di sostegno al reddito;
- tutela, anche civilistica, delle condizioni di lavoro, prevenzione, promozione e informazione per la corretta applicazione della normativa lavoristica e previdenziale;
- vigilanza sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, autorità territoriale competente a valutare, ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la fondatezza degli accertamenti svolti dagli organi addetti, di cui all’articolo 13 della medesima legge;
- controllo sull’osservanza delle disposizioni rientranti nei compiti e nelle attribuzioni del Ministero, per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro;
- mediazione delle controversie di lavoro;
- certificazione dei contratti di lavoro;
- gestione dei flussi migratori per ragioni di lavoro.
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 febbraio 2014, n. 121 (367,7 KiB, 1.553 hits)