La Direzione Centrale Vigilanza e Sicurezza del Lavoro dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota n. 7296 del 8 ottobre 2024 per fornire ulteriori chiarimenti relativi alla diffida amministrativa, integrando le precedenti indicazioni contenute nelle note n. 1357 del 31 luglio 2024 e n. 6774 del 17 settembre 2024. I nuovi chiarimenti riguardano la diffida amministrativa “ora per allora” e le modalità di notifica della diffida.
Ricordiamo in breve che la diffida amministrativa è uno strumento previsto dagli articoli 1 e 6 del Decreto Legislativo n. 103/2024 che consente ai datori di lavoro di sanare violazioni amministrative e regolamentari legate alla normativa sul lavoro.
Diffida amministrativa “ora per allora”
Uno degli elementi centrali chiariti nella nota n. 7296 riguarda la retroattività della diffida amministrativa. Secondo quanto previsto dall’articolo 6 del D.Lgs. n. 103/2024, la diffida ha una natura procedurale, applicabile anche per violazioni commesse prima del 2 agosto 2024 (data di entrata in vigore del decreto), purché non siano state già oggetto di contestazione formale con verbale unico. Questa norma consente di adottare la diffida anche per violazioni sanate prima dell’accesso ispettivo, se queste rientrano tra le fattispecie previste nell’elenco di violazioni allegato alla nota n. 6774.
L’obiettivo di questa estensione temporale è il monitoraggio della recidiva, previsto dal primo comma dell’articolo 6 del decreto, permettendo all’INL di tenere traccia delle violazioni sanabili e dei comportamenti recidivi, in attesa di una digitalizzazione completa della procedura di gestione.
Per questo motivo, è fondamentale che l’ispettore richieda espressamente al trasgressore informazioni sull’esistenza di eventuali verbali ispettivi precedenti emessi negli ultimi cinque anni, per verificare se ci sono stati precedenti episodi di recidiva.
Modalità di notifica della diffida
Per garantire la correttezza procedurale, la nota ribadisce l’importanza delle modalità di notifica del provvedimento di diffida. La notifica deve essere effettuata tramite gli strumenti previsti per gli atti giudiziari, ovvero con il sistema di notifica a mezzo posta regolamentato dalla Legge n. 890/1982, o attraverso la notifica diretta da parte di un funzionario amministrativo.
Non è ammesso, invece, l’uso della posta raccomandata ordinaria per notificare la diffida. Il trasgressore ha poi un termine di 20 giorni dalla data di notifica per sanare la violazione contestata, adempiendo a tutte le prescrizioni e rimuovendo gli effetti dell’illecito.
Nota n. 6774 del 17 settembre 2024: elenco delle violazioni
Con la nota n. 6774 del 17 settembre 2024, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito un elenco dettagliato delle violazioni che possono essere sanate tramite diffida amministrativa, secondo quanto previsto dagli articoli 1 e 6 del D.Lgs. n. 103/2024. Questo documento segue la nota precedente n. 1357 del 31 luglio 2024, chiarendo le condizioni di applicabilità della diffida e sottolineando i casi in cui questa non può essere utilizzata.
La diffida si applica a una vasta gamma di violazioni che vanno dalle inadempienze in materia di orari di lavoro, come il mancato rispetto delle pause obbligatorie, al mancato rispetto dei contratti collettivi, passando per irregolarità nei contratti di apprendistato o nella gestione della sicurezza sul lavoro.
L’adozione di questo strumento permette alle aziende di sanare le violazioni entro un certo termine, evitando sanzioni più gravi, sempre che queste siano state commesse per la prima volta e non ci siano casi di recidiva accertata.
Leggi anche: Sanzioni sul lavoro, elenco delle violazioni sanabili con la diffida amministrativa
Corretta classificazione delle comunicazioni
Uno dei rischi principali connessi alla diffida amministrativa riguarda l’errata classificazione delle comunicazioni obbligatorie da parte delle aziende. Se la violazione non è classificata correttamente, si rischia che il provvedimento non venga applicato in maniera appropriata, con il rischio di sospensione o decadenza del beneficio.
Per evitare questi problemi, la nota invita le aziende ospitanti a utilizzare correttamente il codice “09 – Persona presa in carico dai servizi sociali e/o sanitari” nelle comunicazioni obbligatorie. Questo codice è fondamentale per identificare correttamente i casi di tirocini sociali o di inclusione, evitando così sanzioni o errori nell’applicazione della normativa.
Conclusioni
In sintesi, la nota n. 7296 dell’8 ottobre 2024 offre ulteriori chiarimenti fondamentali per una corretta applicazione del provvedimento di diffida amministrativa introdotto dal D.Lgs. n. 103/2024. La diffida rappresenta uno strumento chiave per sanare violazioni amministrative e regolamentari, sia per fatti accaduti prima del 2 agosto 2024 sia per quelli successivi, consentendo ai trasgressori di regolarizzare la propria posizione senza incorrere in sanzioni più pesanti. Tuttavia, è cruciale che la procedura di notifica e classificazione sia correttamente seguita per evitare complicazioni o decadenze dei benefici previsti dalla legge.
L’elenco delle violazioni sanabili e le modalità di gestione delle comunicazioni obbligatorie sono indicati nelle note complementari, in particolare la nota n. 6774 del 17 settembre 2024, che approfondisce i requisiti specifici per l’applicazione della diffida e per il corretto monitoraggio delle recidive aziendali.
Allegati
Alleghiamo infine il testo della nota INL dell’8 ottobre 2024 e della Nota INL n. 6774 del 17 settembre 2024 per una completa lettura e analisi e per la consultazione della tabella allegata.
INL, nota n. 6774 del 17 settembre 2024 (634,4 KiB, 224 hits)
INL, Nota 7296 - Diffida Amministrativa (258,9 KiB, 89 hits)