In caso di accertamento retributivo, ossia qualora si rilevano delle incongruenze della retribuzione in busta paga, prevale la diffida accertativa per crediti patrimoniali emanata dagli ispettori del lavoro. A nulla rileva, infatti, l’eventuale successiva conciliazione tra datore di lavoro e lavoratore. Tuttavia, ciò è valido esclusivamente se non si tratta di una conciliazione monocratica effettuata presso le Sedi dell’Ispettorato del lavoro. Quindi, in parole semplici, qualora siamo difronte a un accertamento per crediti patrimoniali, non è possibile dare rilievo ad accordi conciliativi diverse dalla conciliazione monocratica. Tale orientamento è valevole sia nel caso in cui intervengano prima della validazione della diffida accertativa sia in fase successiva.
Il chiarimento è giunto dall’Ispettorato nazionale del lavoro con la lettera circolare n. 5066 del 30 maggio 2019. Il documento di prassi interviene sulle possibili interferenze tra il procedimento di emanazione e convalida della diffida accertativa per crediti patrimoniali e le procedure di conciliazione (artt. 410 – 412 c.p.c.).
Diffida accertativa per crediti patrimoniali
La diffida accertativa per crediti patrimoniali, disciplinato dall’art. 12 del D.Lgs. n. 124/2004, è uno strumento veloce e semplificato attraverso il quale il lavoratore può pervenire alla soddisfazione dei suoi crediti patrimoniali e il datore di lavoro può ottenere una definizione immediata di contenziosi evitando le lungaggini dell’alea del giudizio.
Esso è utilizzato qualora nel corso dell’attività di vigilanza, risultino crediti retributivi a favore del lavoratore derivanti da una non corretta applicazione del contratto collettivo ovvero del contratto individuale di lavoro.
In linea generale sono diffidabili:
- tutti i crediti che traggono elementi da documenti contabili e lavoristici in possesso del datore di lavoro;
- maggiorazioni, TFR, lavoro straordinario;
- premi di produzione e/o risultato solo qualora vi sia stata una valutazione di merito del datore di lavoro;
- crediti legati al demansionamento o a prestazioni di lavoro sommerso ovvero retribuite in modo non conforme al dettato normativo e all’art. 36 della Cost.
La diffida accertativa non è adottata nel caso di una diversa qualificazione del rapporto lavorativo.
Il datore di lavoro, può promuovere, nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica della diffida, un tentativo di conciliazione monocratica (art. 11 del D.Lgs. n. 124/2004) esclusivamente presso l’ITL. Decorso inutilmente il termine per esperire la conciliazione, oppure quando l’accordo fra le parti non viene raggiunto, la diffida accertativa acquista valore di accertamento tecnico, con efficacia di titolo esecutivo, con validazione del Direttore dell’INL.
Non sono ammessi in nessun caso accordi conciliativi intervenuti in forme diverse.
Calcolo della retribuzione
La circostanza che le pretese retributive siano oggetto di un accertamento ispettivo non può non avere riflessi sulla fase conciliativa. Infatti, con la circolare n. 24/2004, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha previsto che la conciliazione sulle retribuzioni non può avere riflessi sull’imponibile contributivo che dovrà essere comunque calcolato, secondo quanto accertato dall’organo ispettivo, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 338/1989, convertito in L. n. 389/1989.
Ammessa solo la conciliazione monocratica
In base a quanto appena affermato, l’Ispettorato nazionale del lavoro ritiene che non sia possibile dare rilievo ad accordi conciliativi intervenuti in forme diverse da quelle prescritte dall’art. 12 del D.Lgs. n. 124/2004. Tale orientamento è idoneo sia nel caso in cui la conciliazione interviene prima della validazione della diffida accertativa sia in fase successiva.
Pertanto, una volta adottata e validata la diffida accertativa, eventuali motivi di doglianza da parte del datore di lavoro circa conciliazioni intervenute presso sedi diverse dall’ITL possono essere fatte valere giudizialmente esclusivamente nella fase dell’opposizione all’esecuzione.
INL: lettera circolare n. 5066 del 30 maggio 2019
Di seguito il testo completo del documento di prassi dell’INL.
INL: lettera circolare n. 5066 del 30 maggio 2019 (736,1 KiB, 614 hits)