L’Ispettorato nazionale del lavoro è stato interrogato in merito alla possibilità da parte dei lavoratori che vantano crediti patrimoniali, rilevati a seguito di accertamento ispettivo, di poter adottare l’istituto della diffida accertativa di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 124/2004 nel caso di un’impresa sottoposta ad amministrazione giudiziaria a seguito di sequestro.
La risposta è stata negativa. Laddove emergono crediti nei confronti del lavoratori, non è possibile adottare diffide accertative nelle imprese sottoposte a sequestro: in tal caso, infatti, prevale la normativa del c.d. “Codice delle leggi antimafia” (D.Lgs. n. 159/2011). In sostanza, è necessario che sia il giudice a verificare la ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 52 (lett. da a) a d)).
Cos’è la diffida accertativa?
Ma in cosa consiste la diffida accertativa per crediti patrimoniali? In pratica, quando a seguito di attività ispettive emergono inosservanze contrattuali che fanno scaturire crediti patrimoniali certi ed esigibili in favore dei prestatori di lavoro, gli ispettori invitano il datore di lavoro – mediante diffida appunto – a corrispondere al lavoratore gli importi omessi.
Nel caso in cui anche dopo l’invito alla regolarizzazione il datore di lavoro non ottemperi ai suoi obblighi, la diffida diventa esecutiva previa convalida da parte del Direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
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Niente diffida accertativa per imprese sequestrate
È dunque fatto divieto per i lavoratori creditori di promuovere azioni esecutive nelle aziende sottoposte ad amministrazione giudiziaria a seguito di sequestro. L’orientamento è in linea con alcuni interventi di prassi precedenti (MLPS, Nota n. 4684 del 19.03.2015 e Interpello n. 2/2018), vietando il creditore di adottare azioni esecutive dalla dichiarazione di fallimento e sino al momento in cui diventa definitivo il provvedimento di omologazione.
L’INL conclude affermando che i crediti dei lavoratori possono essere accertati unicamente con la procedura prevista dal D.Lgs. n. 159/2011, e quindi osservando le condizioni di cui all’art. 52 (lett. da a) d)).
Lettera circolare numero 4623 del 24-05-2018
Alleghiamo la lettera circolare INL numero 4623 del 24-05-2018 per una completa analisi del documento.
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