L’ANPAL, ha rilasciato la Circolare numero 1/2017 con la quale fornisce indicazioni operative relative al rilascio del dichiarazione di immediata disponibilità DID online.
Dal 1° dicembre la procedura di registrazione della DID online, anche ai fini della richiesta di indennità di disoccupazione NASpI, sarà adeguata come previsto dall’art. 19 del d.lgs n. 150/2015.
DID online e status di disoccupato dal 1° dicembre 2017
Da novembre 2016 il cittadino può registrarsi come disoccupato:
- registrandosi direttamente sul Portale Nazionale per le politiche del lavoro (www.anpal.gov.it);
- registrazione sul Portale ANPAL tramite un operatore del Centro per l’impiego, che supporta l’utente nel rilascio della DID;
- inserendo sui Sistemi informativi del lavoro Regionali, con trasmissione della DID, tramite cooperazione applicativa, al Nodo di Coordinamento Nazionale (NCN).
Il d.lgs. 150/2015 prevede che:
“Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego”
Identificativo DID Online nella SAP, scheda anagrafico professionale
In attuazione del suddetto principio l’ANPAL dichiara che dal 1 dicembre 2017, il cittadino sarà considerato in “stato di disoccupazione” solo se, nella DID rilasciata, sia riscontrabile all’interno della SAP (scheda anagrafico professionale) l’identificativo univoco della DID, che verrà inserito nella SAP a cura del nodo di coordinamento nazionale.
Nei casi di DID Online previste nei punti 1) e 2), ovvero con l’iscrizione diretta sul portale o tramite i Centri per l’Impiego, il sistema centrale provvederà ad inserire direttamente l’identificativo univoco nell’apposita sezione della SAP, consentendo il riconoscimento dello status di disoccupato, ai sensi dell’articolo 19 del d.lgs. 150/2015.
Nel caso di cui al punto 3) l’elemento di verifica e convalida sarà inserito come riscontro alla comunicazione effettuata dal sistema regionale al nodo di coordinamento nazionale mediante la cooperazione applicativa.
Periodo transitorio dal 1° ottobre al 30 novembre 2017
In attesa del consolidamento della procedura di cui al punto 3), vi sarà un periodo transitorio dal 1 ottobre 2017 al 30 novembre 2017.
In questa fase l cittadino potrà continuare a rilasciare la DID secondo le modalità attualmente operative, con il riconoscimento dello stato di disoccupato, ai sensi dell’articolo 19 del d.lgs. 150/2015.
DID online e NASpI
In riferimento alla domanda di disoccupazione NASPI che “equivale a dichiarazione di immediata disponibilità”, la Circolare fa presente che DID Online perviene al Portale Nazionale in collaborazione con l’INPS e che questa opzione è già funzionante.
I dati così inseriti sono resi disponibili alle Regioni e Province autonome per il tramite del sistema di cooperazione applicativa con l’INPS.
DID online sul sito ANPAL, videotutorial
Ulteriori precisazioni sulla DID online nel periodo transitorio
L’ANPAL precisa infine che le DID online rilasciate secondo le modalità e le tempistiche sopra descritte, saranno comunque valide ma all’utente saranno fornite, sul Portale Nazionale, le informazioni utili a contattare il Centro per l’Impiego di riferimento, al fine di confermare lo stato di disoccupazione e di sottoscrivere il patto di servizio, ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 150/2015.
Circolare ANPAL numero 1/2017 (343,5 KiB, 1.224 hits)
Infografica DID (132,2 KiB, 1.430 hits)