Lo scorso 29 marzo, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 75, il DPCM del 22 gennaio 2013 con il quale si disciplinano le misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro nel 2013. Si sta parlando, in pratica della detassazione sui premi di produttività per l’anno 2013.
La detassazione sui premi di produttività è stata introdotta per la prima volta con la L. 126/2008, ancora oggi, questa forma di sgravio fiscale non è strutturale nel nostro sistema, ma, viene di anno in anno riproposta e modificata.
Detassazione premi di produttività 2013
Nel DPCM sono stabilite le modalità di attuazione dell’aevolazione fiscale, stabilite dal co 481 dell’art 1 della L. nr228/2012 (legge di stabilità 2013), che, per l’appunto, proroga per tutto il 2013 le misure sperimentali per l’incremento della produttivita’ del lavoro, introducendo una speciale agevolazione.
La detassazione premi di produttività trova applicazione nel limite massimo di onere di 950 milioni di euro per l’anno 2013 e di 400 milioni di euro perl’anno 2014.
Il DPC M , stabilisce che le somme erogate a titolo di retribuzione di produttività, per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 sono soggette a un’imposta del 10%.
L’erogazione di tali somme deve avvenire in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale, ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, da associazioni dei lavoratori comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda.
Il 24 aprile 2013, CGIL, CISL, UIL e Confindustria hanno siglato l’accordo interconfederale sulla detassazione del salario di produttività che trovate seguendo il link
Ambito di applicazione
La detassazione sui premi di produttività, si applicherà ai lavoratori del settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2012, ad euro 40.000. La retribuzione di produttività individualmente riconosciuta che puo’ beneficiare dell’imposta sostitutiva non puo’ comunque essere complessivamente superiore, nel corso dell’anno 2013, ad euro 2.500 lordi.
Requisiti
Il Decreto modifica anche i parametri usati per definire la produttività. L’art. 2 infatti, fornisce una definizione di retribuzione di produttività, ai fini dell’applicazione del regime fiscale agevolato.
Per retribuzione di produttività si intendono le voci retributive erogate, in esecuzione di contratti, con espresso riferimento ad indicatori quantitativi di produttività/redditività/ qualità/ efficienza /innovazione.
In alternativa, il premio dovrà essere collegato a voci retributive erogate in esecuzione di contratti che prevedano l’attivazione di almeno una misura in almeno tre delle aree di intervento di seguito indicate:
- orario di lavoro ossia, ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione con modelli flessibili, anche in rapporto agli investimenti, all’innovazione tecnologica e alla fluttuazione dei mercati finalizzati ad un più efficiente utilizzo delle strutture produttive idoneo a raggiungere gli obiettivi di produttività convenuti mediante una programmazione mensile della quantità e della
collocazione oraria della prestazione; - Ferie: introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie mediante una programmazione aziendale anche non continuativa delle giornate di ferie eccedenti le due settimane;
- adozione di misure volte a rendere compatibile l’impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, per facilitare l’attivazione di strumenti informatici, indispensabili per lo svolgimento delle attività lavorative;
- attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze, anche funzionali a processi di innovazione tecnologica.
Come ben specificato della circolare del ministero del lavoro nr. 15 del 3 aprile 2013 che, ha definito l’ambito di applicazione del DPCM 22 gennaio 2013 con riguardo alle somme erogate a titolo di retribuzione di produttività, le due nozioni di retribuzione di produttività indicate nel Decreto, possono coesistere all’interno del medesimo contratto collettivo.
In questo caso, si può dar attuazione ad entrambi le fattispecie, pur sempre nel rispetto delle condizioni per l’applicazione della agevolazione previste dal decreto stesso.
Procedimento e monitoraggio
Al fine di consentire il monitoraggio dello sviluppo delle misure di cui al presente decreto e la verifica di conformità degli accordi alle disposizioni del presente decreto, i datori di lavoro provvedono a depositare i contratti presso la Direzione territoriale del lavoro territorialmente competente entro trenta giorni dalla loro sottoscrizione, con allegata autodichiarazione di conformità dell’accordo depositato alle disposizioni del presente decreto.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvederà alla raccolta e al monitoraggio dei contratti depositati. Entro il 30 novembre 2013 il Governo procede , anche sulla scorta di elementi risultanti dal monitoraggio, a un confronto con le parti sociali, al fine di acquisire elementi conoscitivi in ordine all’applicazione dei contratti e all’effettiva idoneità delle previsioni di cui all’articolo 2 a conseguire gli obiettivi di incremento della produttività, anche al fine di orientare le successive determinazioni in materia.
Circolare ministero del lavoro nr.15/2013 (871,3 KiB, 1.206 hits)
DPCM del 22 gennaio 2013 sulla produttività (12,2 KiB, 1.198 hits)