Il 16 maggio 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016 sulla disciplina dell’erogazione dei premi di risultato e la partecipazione agli utili di impresa con tassazione agevolata conosciuta come la detassazione 2016.
In particolare il Decreto, del Ministero del Lavoro e del Ministero delle Finanze, va a disciplinare i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione ai quali i contratti aziendali o territoriali legano la corresponsione di premi di risultato di ammontare variabile nonchè le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.
Detassazione premi di risultato e partecipazione agli utili 2016
Il Decreto è stato emanato in attuazione della legge 28 dicembre 2015 n. 208 o Legge di stabilità 2016 e il testo integrale è reperibile anche sul sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nella sezione pubblicità legale.
La norma contenuta nella legge di stabilità 2016 prevede una tassazione agevolata, con imposta sostitutiva del 10%, per i premi di risultato e per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, entro il limite di 2.000 euro lordi (che sale a 2.500 euro per le aziende che «coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro») in favore di lavoratori con redditi da lavoro dipendente fino a 50.000 Euro.
I criteri di misurazione per i premi di risultato
Come detto sopra il decreto disciplina i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.
Il decreto dispone che i contratti collettivi di lavoro devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. Ad esempio questi possono consistere:
- nell’aumento della produzione;
- in risparmi dei fattori produttivi;
- nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi;
- riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile.
In ogni caso il raggiungimento deve essere verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati.
Deposito e monitoraggio dei contratti
L’imposta sostitutiva al 10% può essere applicata solo se il contratto è stato debitamente depositato entro 30 giorni dalla sottoscrizione dei contratti collettivi aziendali o territoriali, insieme con la dichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni del decreto, tramite il sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Decreto interministeriale 25 marzo 2016 (2,6 MiB, 1.336 hits)
Per poter fruire della detassazione prevista nel Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016, il deposito dei contratti aziendali e territoriali di secondo livello dovrà avvenire esclusivamente in modalità telematica. Il MInistero ha già rilasciato la procedura che vedremo in una prossima guida.