Con l’interpello n. 5 del 13 settembre 2018, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha fornito interessanti chiarimenti in merito alle deroghe al regime della responsabilità solidale negli appalti, di cui all’art. 29, co. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Sul punto è stato specificato che le eventuali deroghe al regime della responsabilità solidale del committente, contenute nei contratti collettivi stipulati prima del 17 marzo 2017 e negli appalti collegati, non valgono dopo tale data.
Ciò in relazione al fatto che dalla predetta data la responsabilità solidale del committente negli appalti non è più derogabile dalla contrattazione collettiva, in quanto è intervenuto art. 2 del D.L. 17 marzo 2017, n. 25, convertito dalla L. 20 aprile 2017, n. 49.
Responsabilità solidale negli appalti: il quesito
L’Unione Generale del Lavoro Terziario ha chiesto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali maggiori delucidazione in merito all’art. 29, co. 2, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Tale norma prevede che in caso di appalto di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.
Il disposto normativo è stato successivamente oggetto di modifiche da parte del recente art. 2 del D.L. 17 marzo 2017, n. 25, convertito dalla L. 20 aprile 2017, n. 49; in particolare è stata soppressa la parte che attribuiva alla contrattazione collettiva la facoltà di derogare al principio della solidarietà del committente per i crediti retributivi vantati dal lavoratore impiegato dall’appaltatore.
Sul punto, l’Organizzazione chiede nello specifico se la novità ha natura retroattiva.
Appalti e deroghe: la risposte del MLPS
Per rispondere al quesito posto, il Ministero del Lavoro muove dalla vecchia formulazione dell’art. 29, co. 2 del n. D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, che attribuiva alla contrattazione collettiva la facoltà di derogare alla regola in materia di solidarietà del committente di un appalto per i crediti retributivi vantati dal lavoratore impiegato dall’appaltatore, qualora fossero stati individuati metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti.
Successivamente, il D.L. 17 marzo 2017, n. 25 ha rimosso la possibilità per il contratto collettivo di introdurre una deroga al regime di solidarietà negli appalti con effetto dal 17 marzo 2017 senza disciplina transitoria né in ordine agli effetti sui contratti collettivi in corso di validità né sui contratti di appalto sottoposti a misure di controllo.
Pertanto è evidente che l’eliminazione della facoltà precedentemente riconosciuta alla contrattazione collettiva operi sui nuovi contratti collettivi, precludendo per il futuro la possibilità di inserire modalità di verifica dell’appalto in deroga al regime della solidarietà.
Responsabilità solidale negli appalti, CCNL antecedenti il 17 marzo 2017
Per quanto attiene invece alla operatività delle disposizioni che derogano al regime di solidarietà contenute nei contratti collettivi in corso di validità al 17 marzo 2017, le stesse non possono trovare applicazione ai contratti di appalto sottoscritti successivamente a tale data.
Ciò in considerazione del fatto che la norma novellata opera nei confronti di situazioni e/o fatti che al momento dell’entrata in vigore del D.L. 17 marzo 2017, n. 25 non erano sorte. Quindi non risultavano perfezionate neanche nei loro elementi né nella loro esecuzione, come il caso delle obbligazioni retributive derivanti dalla prestazione del lavoratore impiegato nell’appalto.
In definitiva, la disposizione contrattuale di esclusione della solidarietà potrebbe trovare applicazione solo per i crediti maturati nel corso del periodo precedente al 17 marzo 2017, sempre che ricorrano le condizioni previste. Tale deroga, invece, non potrà operare per i crediti maturati nel periodo successivo.
Interpello numero 5/2018 del 13 settembre 2018
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