Dal 1° ottobre 2018 il servizio di denuncia di infortunio INAIL online è disponibile anche per i datori di lavoro del settore agricoltura; lo comunica lo stesso Istituto con la circolare n. 37 del 24 settembre 2018, pubblicata sul portale ufficiale.
A partire dal 9 ottobre (15 giorni dopo l’uscita della circolare) le denunce di infortunio espletate in questa modalità diventano obbligatoria per la generalità dei datori di lavoro operanti in questo settore.
Il servizio telematico riguarda sia l’obbligo di comunicazione (infortuni fino a 3 giorni) che per la denuncia di infortunio sul lavoro in agricoltura (infortuni con prognosi superiore a 3 giorni). La denuncia funziona più o meno allo stesso modo delle normali denunce telematiche usate per tutti gli altri settori. Ma vediamo tutti i dettagli del nuovo modello e cosa fare in caso di infortunio in agricoltura in questa breve guida.
Denuncia di infortunio INAIL online Agricoltura
I soggetti tenuti a questo adempimento sono i datori di lavoro inquadrati ai fini INPS nel settore agricoltura e quindi registrati negli archivi dell’Inps.
L’INAIL ha infatti realizzato il nuovo applicativo denominato “Gestione DL agricolo” che si aggiorna automaticamente tramite gli archivi INPS.
La denuncia può inoltre essere presentata sia dal Datore di Lavoro che dagli intermediari abilitati purché muniti di apposita delega.
Denuncia di infortunio INAIL online Agricoltura, come accedere
I datori di lavoro del settore agricoltura possono accedere al servizio di denuncia di infortunio sul lavoro direttamente sul sito dell’Istituto. Per farlo bisogna avere le credenziali di accesso di tipo dispositive.
Queste possono essere richieste tramite la procedura denominata “Richiedi credenziali dispositive” disponibile sul portale www.inail.it, oppure tramite accesso con:
- Spid
- Pin Inps
- Carta Nazionale dei Servizi (Cns)
La richiesta può essere presentata in modalità cartacea su apposito modello direttamente presso gli sportelli territoriali dell’INAIL.
Rimane invariata la procedura per gli intermediari abilitati (Consulenti del lavoro, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, associazioni di categoria, ecc.); questi possono accedere al nuovo servizio con le stesse credenziali già in uso per tutti gli altri servizi.
Gli intermediari accedendo al servizio troveranno un modulo di ricerca da valorizzare con i dati dell’azienda agricola di interesse. Se il datore di lavoro non risulta dall’elenco, per effettuare la denuncia/comunicazione di infortunio bisogna inserirlo negli archivi dell’Istituto attraverso il servizio online “Gestione DL Agricolo”.
Denuncia o comunicazione di infortunio sul lavoro, che differenza c’è
Dal 12 ottobre 2017 tutti i datori di lavoro hanno l’obbligo di effettuare la comunicazione di infortunio online all’INAIL; in questa comunicazione telematica vanno inseriti i dati degli infortuni dei lavoratori che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento. Questa segnalazione va fatta a fini statistici e informativi entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico.
Per prognosi superiori a tre giorni resta invece l’obbligo di presentare la denuncia di infortunio, anche questa da inviare telematicamente entro 48 ore dalla ricezione del certificato. In questo caso l’obbligo della comunicazione dell’infortunio all’Istituto è assolto per mezzo della denuncia.
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Infortunio sul lavoro, cosa fare
Anche per i lavoratori del settore agricoltura in caso di infortunio sul lavoro la procedura da seguire sarà la stessa che per gli altri settori obbligati alla denuncia di infortunio telematica.
In caso di infortunio il lavoratore anche di lieve entità deve fornire al datore di lavoro:
- il numero identificativo del certificato medico;
- la data di rilascio;
- i giorni di prognosi indicati nel certificato.
In questo modo il lavoratore assolve ai suoi obblighi di dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio occorso, anche se di lieve entità.
Se non si dispone del numero identificativo del certificato medico, il lavoratore dovrà fornire il prima possibile al datore di lavoro il certificato medico in forma cartacea anche a mezzo fax o email (in formato pdf leggibile).
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Circolare INAIL n. 37 del 24 settembre 2018
Qui di seguito si allega la circolare INAIL numero 37 del 24 settembre 2018 per una completa lettura del documento di prassi.
Circolare INAIL 37/2018 (142,4 KiB, 674 hits)