Nel caso di infortunio sul lavoro i datori di lavoro hanno l’obbligo di inviare all’INAIL la denuncia di infortunio se la prognosi comporta un’assenza superiore a 3 giorni; nel caso di assenza dal lavoro di un solo giorno, oltre quello dell’evento l’adempimento prende il nome di comunicazione di infortunio.
Per gli infortuni con prognosi superiore a 3 giorni viceversa non è invece necessario inviare la comunicazione, in quanto questa è già contenuta all’interno della stessa denuncia di infortunio online inviata tramite portale INAIL. La novità è stata introdotta dal Decreto-Legge 244/2016 (art. 3, co. 3-bis) così come convertito con modificazioni dalla Legge 19/2017 ed è illustrata nella circolare INAIL n. 42 del 12 ottobre 2017 che alleghiamo a fondo pagina.
Comunicazione di infortunio: obbligatoria per 1 giorno assenza
La comunicazione di infortunio è obbligatoria pertanto anche nei casi di assenza di 1 solo giorno, oltre quello dell’evento; in questi casi la comunicazione è obbligatoria a fini statistici e informativi, così come prevede la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.).
La segnalazione all’INAIL, a fini statistici e informativi, deve essere effettuata entro 48 ore dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico da parte del lavoratore. Per la comunicazione va utilizzando esclusivamente il servizio online “Comunicazione di infortunio”, a cui si può accedere con Codice fiscale e PIN personale dell’azienda o da parte dell’intermediario abilitato in possesso di apposita delega.
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Denuncia di infortunio: obbligatoria con prognosi oltre i 3 giorni
Per gli infortuni sul lavoro che prevedono un’assenza dal lavoro superiore ai tre giorni rimane l’obbligo della denuncia di infortunio così come previsto dal DPR 1124/1965 e s.m.i.
Anche in questo caso la denuncia all’INAIL va fatta entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, attraverso il servizio online “Denuncia di infortunio”, a cui si può accedere con Codice fiscale e PIN personale dell’azienda o dell’intermediario abilitato e in possesso di apposita delega.
In quest’ultimo caso però la denuncia contiene e anche la comunicazione e vale anche ai fini statistici e informativi.
Mancata comunicazione d’infortunio: sanzioni amministrative
La mancata comunicazione o l’invio della comunicazione oltre i termini previsti determina l’applicazione di una sanzione amministrativa:
- comunicazione d’infortunio di un solo giorno a fini statistici e informativi (art. 18, co.1, lett. r), d.lgs.81/2008 e s.m.), determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro;
- nel caso di infortuni superiori ai tre giorni, il mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione/denuncia di infortunio (art. 18, co. 1, lett. r), d.lgs. 81/2008 e s.m.) comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro.
Denuncia di infortunio via PEC
In casi eccezionali è possibile inviare la denuncia di infortunio via PEC e non tramite canale telematico. Solo se per eccezionali e comprovati problemi tecnici, non fosse possibile l’inserimento online della denuncia, questa può essere inviata tramite PEC, con il modello scaricabile sul portale Inail, direttamente all’indirizzo Pec dell’INAIL competente per territorio.
Circolare INAIL 42 del 12 ottobre 2017
Comunicazione di infortunio a fini statistici e informativi come previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e decreti applicativi. Prime istruzioni operative dell’INAIL.
Circolare INAIL 42 del 12 ottobre 2017 (243,6 KiB, 3.029 hits)
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