Il Decreto tutela lavoro e risoluzione di crisi aziendali è stato convertito dal Parlamento in Legge dello Stato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2 novembre. Si tratta della legge 128/2019 (testo completo a fondo pagina) di conversione del Decreto-Legge 101/2019 entrato in vigore lo scorso 5 settembre 2019.
Con il Decreto Tutela Lavoro si fanno nuovi passi in avanti sul fronte rider, ossia per i lavoratori della gig economy. Il provvedimento contiene anche misure per i lavoratori socialmente Utili (LSU) e per i Lavoratori di pubblica utilità (LPU). Contiene inoltre alcuni provvedimenti su ISEE, per i lavoratori disabili, per il personale INPS e Anpal sevizi Spa. Infine vi sono misure in favore di alcune aree di crisi complessa fra i quali Isernia e Regioni Sardegna e Sicilia.
Ma prima di leggere il testo completo della Legge 128/2019 di conversione del Dl 101/2019, vediamo nel dettaglio cosa prevede il provvedimento in favore dei rider.
Decreto Tutela Lavoro: novità per i rider
Le tutele, in particolare, si differenziano a seconda se parliamo di rider inquadrati come parasubordinato, oppure rider intesi come lavoratori autonomi.
Nel primo caso è stata estesa la disciplina del rapporto di lavoro subordinato alla stregua delle cd. co.co.co. etero-organizzata. Per i rider lavoratori autonomi, invece, il decreto ha introdotto una paga oraria fissa che si aggiunge quindi alla retribuzione per ogni consegna effettuata.
Innanzitutto, il cd. “decreto tutela lavoro” dà una precisa identificazione di rider. In particolare, sono considerati rider i lavoratori impiegati nelle attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano. Per lo svolgimento dell’attività lavoratori si servono di veicoli a due ruote o assimilabili, anche attraverso piattaforme digitali.
Tali soggetti lavorano grazie a delle piattaforme digitali che mettono in relazione a distanza, per via elettronica, le persone per le attività di consegna di beni. All’atto dell’ordinazione la procedura determina le caratteristiche della prestazione o del servizio che sarà fornito e fissandone il prezzo.
Rider parasubordinati
Dunque, il primo provvedimento riguarda le tutele dei rider, qualora questi siano occupati con rapporti di lavoro non subordinato, ossia parasubordinati. La novità consiste nell’estensione della disciplina del lavoro subordinato anche a tali figure, con la possibilità di godere di tutti i diritti dei lavoratori dipendenti.
Quindi, fatta eccezione per la tutela dei licenziamenti e per il minore potere disciplinare e gerarchico da parte del datore di lavoro, su tutto il resto (orario lavoro, ferie, malattia, sicurezza, previdenza, ecc.), gode delle stesse prerogative dei lavoratori dipendenti.
Naturalmente per vedersi applicata l’intera disciplina del lavoro subordinato, occorre che la prestazione lavorativa sia:
- esclusivamente personale;
- continuative;
- organizzata dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro (c.d. etero-organizzazione).
Rider autonomi
Il decreto tende la mano anche ai rider che lavorano in maniera autonoma, e quindi discontinua, al fine di accrescere i livelli di tutela e migliorare le condizioni di lavoro. Al riguardo, il provvedimento normativo interviene in tre modi:
- retribuzione dei rider in base alle consegne effettuate, ma in misura non prevalente;
- possibilità per la contrattazione collettiva di poter individuare minimi tabellari;
- introduzione di una paga oraria minima, in favore di coloro che rispondono ad almeno una chiamata nell’ora di attesa. Laddove non ci fossero chiamate in quest’ora di attesa, la retribuzione dovrebbe comunque spettare. Tale importo, inoltre, s’intende aggiuntivo alla retribuzione erogata normalmente per le consegne effettuate
Si precisa che l’importo della paga oraria minima è definita tra azienda e lavoratore, fermo restando la possibilità per la contrattazione collettiva di poter determinare un livello di paga minimo al di sotto del quale non si può scendere.
Assicurazione INAIL per i rider
Un aspetto che accomuna tutte e due le fattispecie di categorie di lavoratori è l’assicurazione INAIL. Infatti, sia i rider parasubordinati che autonomi saranno soggetti alla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Il costo è a totale carico dell’impresa stessa, così come gli adempimenti ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni INAIL e i costi per il rispetto della normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori.
Decreto Tutela Lavoro: testo del Decreto-Legge 101/2019
Ecco il testo completo del Dl 101/2019.
DECRETO-LEGGE 3 settembre 2019, n. 101 (92,0 KiB, 936 hits)
Legge 128/2019 di conversione del Decreto Tutela Lavoro e Crisi aziendali
La legge n. 128/2019, di conversione del Decreto-Legge 101/2019 (decreto tutela lavoro) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 2019. Sono tante le novità per i lavoratori appartenenti alle categorie deboli, in particolare per i riders che trovano finalmente nuove tutele a partire dalla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, fino alla previsione di una retribuzione di base.
Alleghiamo qui di seguito il testo del Dl 101/2019 coordinato con la legge di conversione 128/2019.
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 3 settembre 2019, n. 101 (153,7 KiB, 1.175 hits)
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