Decreto Sostegni-ter, testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 2022 (DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4). Nel Decreto-Legge Sostegni ter sono previste misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonchè per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.
Il nuovo Sostegni ter interviene pertanto a sostegno di quei settori che sono stati chiusi a seguito della pandemia o ne sono stati fortemente danneggiati, con la previsione di contributi a fondo perduto e con la sospensione dei pagamenti di IVA e ritenute fiscali in alcuni casi, e ulteriori settimane di CIG o altri sconti sugli ammortizzatori sociali in altri casi. Si prevedono infine misure anti frode per i bonus edilizi e contributi e agevolazioni contro il rincaro delle bollette energetiche e una specifica norma per le detrazioni per i figli a carico.
Decreto Sostegni-ter, testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale
Ecco le principali misure, ma prima alleghiamo il testo completo del Dl 4/2022.
DECRETO-LEGGE 4/2022 - Decreto Sostegni-ter (155,4 KiB, 226 hits)
Decreto Sostegni-ter: misure per le attività chiuse
Il Decreto prevede interventi per le attività chiuse. Per le sale da ballo, discoteche e locali assimilati chiusi per decreto fino a fine gennaio Art. 1 comma 1 vengono stanziati 20 milioni di euro a favore delle attività chiuse al 27 gennaio 2022 in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.L. n. 221/2021.
Al comma 2, invece, si prevedono per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022 ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.L. n. 221/2021 – la sospensione dei versamenti:
- delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, nel mese di gennaio 2022;
- relativi all’IVA in scadenza nel mese di gennaio 2022.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2022. Non sono previsti rimborsi per le somme già versate.
Cassa integrazione
Il decreto, tra le altre cose, riconosce la possibilità di trattamenti di integrazione salariale per le aziende qui indicate, utilizzando la disciplina del riformato Decreto Legislativo n. 148/2015 ma senza il pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5 e 29, comma 8.
La CIG “agevolata” potrà decorrere dalla data del 1° gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022.
Contributi a fondo perduto
Il settore del commercio al dettaglio è destinatario di un contributo a fondo perduto.
Il contributo spetta:
- ai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007: 47.19, 47.30, 47.43, 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99.
- con un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro, che hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.
Il contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale pari alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta, come segue:
- 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 400.000 euro;
- 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 400.000 euro e fino a un milione di euro;
- 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a un milione di euro e fino a 2 milioni di euro.
Sostegno per Turismo, parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici
Previsto un fondo di 20 milioni di euro a sostegno dei settori particolarmente colpiti dall’emergenza covid: parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.
Per il turismo invece prevista l’estensione dell’esonero contributivo (D.L. 104/2020) alle assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, per il periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 marzo 2022.
L’incentivo alle assunzioni ha una durata pari al periodo dei contratti stipulati, non superiore ai 3 mesi. Infine in caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 6 mesi dalla data di conversione.
Per quanto riguarda il cosiddetto bonus terme è stata prevista l’estensione del periodo di validità dei voucher non utilizzati entro la data dell’8 gennaio 2022 al 31 marzo 2022.
Bonus affitto turismo
Riproposto il credito d’imposta locazioni (bonus affitto) di cui all’art. 28 del D.L. n. 34/2020. Il bonus spetta per i canoni dei mesi da gennaio 2022 a marzo 2022 alle imprese del settore turistico che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi del mese di riferimento dell’anno 2022 (gennaio-febbraio-marzo) di almeno il 50% rispetto al medesimo mese del 2019.
Altre misure
Altre misure molto importanti riguardano il settore Cultura, Sport, il Bonus investimenti 4.0 e il Contenimento dei costi dell’energia elettrica.
Detrazioni per figli a carico
Il Dl Sostegni ter interviene anche sulle detrazioni per i figli a carico. In particolare sull’art. 12 del TUIR che disciplina le detrazioni fiscali spettanti per i carichi di famiglia. Si specifica che i figli per i quali non spetta la detrazione di cui alla lettera c) sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione.
Ai sensi della lettera c) sono fiscalmente a carico:
- i figli legittimi,
- i figli naturali riconosciuti,
- figli adottivi o affidati (dal 1° marzo 2022, di età pari o superiore a 21 anni, per i quali non è previsto il riconoscimento dell’assegno unico e universale).
Si ricorda infine che si considerano a carico i figli che percepiscono redditi non superiori a 2.840,51 euro all’anno, importo che sale a 4.000 euro fino a 24 anni.
Leggi anche: detrazioni figli a carico 2022
Stretta sui bonus edilizi
In ultimo da segnalare la stretta sui bonus fiscali edili. In particolare la stretta riguarda le cessioni dei bonus fiscali: viene disposto che i bonus edilizi (ex articolo 121 del D.L. n. 34/2020) e i bonus anti Covid (ex articolo 122 del D.L. n. 34/2020) potranno essere ceduti una sola volta.
Tale limitazione è prevista inoltre per lo sconto in fattura: i fornitori e le imprese che fanno i lavori e che praticano lo sconto in fattura potranno recuperare lo sconto sotto forma di credito d’imposta e cederlo una sola volta ad altri soggetti (compresi banche e intermediari finanziari). Quest’ultimi soggetti però non avranno la possibilità di successiva cessione.