Diritto allo smart working o congedo covid per i figli in quarantena scolastica o in didattica a distanza fino a 16 anni. Queste sono alcune delle misure introdotte con il Decreto Ristori (DL 137/2020) varato dal Governo per venire incontro alle famiglie.
Allargata dunque la platea di coloro che potranno fruire del lavoro agile se i figli sono a casa da scuola. Per conciliare famiglia e lavoro, in modifica di quanto previsto con il Decreto Agosto, il diritto al lavoro da casa verrà riconosciuto a chi ha figli fino a 16 anni (non più 14). In alternativa, qualora la tipologia di prestazione lavorativa non consenta di lavorare da remoto, altro strumento per poter assistere i figli a casa da scuola sarà il congedo parentale covid, anch’esso previsto fino a 16 anni d’età.
Altra novità introdotta con il Decreto Ristori è che lo smart working viene riconosciuto non solo in caso di quarantena per positività del figlio o per contatto con soggetto positivo; bensì anche qualora sia l’istituto scolastico ad imporre la Dad (didattica a distanza).
Approfondiamo di seguito le misure previste.
Diritto allo smart working se i figli fino a 16 anni sono obbligati a stare a casa
Riconosciuto il diritto allo smart working al genitore lavoratore dipendente con figli fino a 16 anni di età impossibilitati a recarsi a scuola:
- per quarantena scolastica disposta dal dipartimento di prevenzione dell’ASL territorialmente competente,
- o qualora l’istituto scolastico impone la didattica a distanza.
Aumentata a 16 anni l’età del figlio per il diritto allo smart working (articolo 22, comma 1 del Decreto Ristori).
Uno solo dei due genitori, per tutto il tempo della durata della quarantena, potrà svolgere la propria prestazione in modalità di lavoro agile.
Anche in caso di sospensione delle attività scolastiche in presenza disposta dalla scuola uno dei genitori potrà fruire dello smart working purché, anche in questo caso, il figlio non abbia compiuto ancora i 16 anni e sia convivente.
In base al Decreto Agosto lo smart working spettava in caso di quarantena:
- per contatto all’interno della struttura scolastica
- o per contatto avvenuto durante lo svolgimento di attività ricreative, attività sportive presso centri sportivi o a seguito di lezioni musicali e linguistiche.
Ricordiamo comunque che ora molte di queste attività non sono più consentite in forza delle recenti disposizioni di cui al Dpcm del 24 ottobre 2020.
Quindi le misure previste nel Decreto Ristori sono in linea con quanto disposto dal Dpcm 24 ottobre che ha invitato le imprese ad incrementare il lavoro agile con procedure semplificate, qualora sia compatibile con le prestazioni da svolgere.
Congedo covid in alternativa allo smart working
Il Congedo parentale o Congedo straodinario Covid-19 è una misura applicata qualora il lavoro dei genitori non consenta lo smart working. Uno soltanto dei genitori potrà assentarsi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla quarantena del figlio minore di 16 anni. Si eleva quindi il limite di età a 16 anni anche per il congedo covid.
Il congedo covid che, fino ai 14 anni prevede una retribuzione al 50% a carico dell’INPS. Nessuna retribuzione o indennità invece per figli di età compresa tra 14 e 16 anni (non ancora compiuti), pur permanendo la possibilità di astenersi dal lavoro, mantenendo il posto e senza rischiare il licenziamento.
Stessa possibilità sussiste qualora i figli siano costretti ad interrompere la frequentazione dell’istituto scolastico per svolgimento delle lezioni a distanza.
Il Decreto Ristori modifica e integra l’articolo 21-bis del Decreto Agosto sia per la parte relativa allo smart working che, in alternativa, del congedo parentale Covid 19.
Il beneficio può essere riconosciuto entro il 31 dicembre 2020.
Smart working per genitori di figli disabili
Nessuna novità per genitori lavoratori dipendenti che hanno figli con disabilità.
Il Decreto Agosto, ricordiamo, aveva esteso al 31 giugno 2021 il diritto allo smart working in modalità semplificata, in caso di disabilità grave riconosciuta dalla legge 104.
Lo smart working spetta in questi casi purché la prestazione lavorativa sia compatibile con lo svolgimento da remoto; e sempreché all’interno del nucleo familiare non vi sia un altro genitore privo di lavoro in grado di accudire il figlio.
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