I quattro Dl Ristori, emanati dal Governo tra il mese di ottobre e novembre 2020, al fine di fronteggiare l’emergenza da Coronavirus, sono stati accorpati in un unico testo di Legge. Infatti, dopo il Senato, anche la Camera dei deputati ha approvato la conversione in Legge del Dl n. 137/2020 che include i contenuti dei quattro Decreti Ristori.
La legge di conversione ha riservato non poche novità rispetto alla versione originaria del testo. Quindi, fra le altre disposizioni, entrano definitivamente:
- la proroga, fino a marzo 2021, dell’esenzione dal pagamento del canone e della tassa per l’occupazione del suolo pubblico da parte di bar, ristoranti e venditori ambulanti;
- la possibilità di pagare in quattro rate la seconda o unica rata dell’acconto 2020 per le imposte sui redditi (IRPEF) e l’IRAP, già rinviata al 30 aprile 2021;
- detassazione di contributi, bonus e indennità covid di qualsiasi natura.
Ma andiamo in ordine e vediamo nel dettaglio cosa cambia con la legge di conversione in Legge del Decreto Ristori in attesa della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il Dl Ristori è Legge: riduzione dei canoni di locazione
Innanzitutto, il Governo tende la mano ai proprietari di unità immobiliari abitative che riducono – per qualsiasi ammontare – il canone di affitto per i contratti in essere al 29 ottobre 2020.
A questi ultimi, lo Stato riconoscerà un contributo a fondo perduto, pari al 50% della riduzione pattuita, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.
L’agevolazione, però, non spetta indistintamente a tutti, in quanto bisogna rispettare le seguenti condizioni:
- l’immobile sia ubicato in un comune ad alta tensione abitativa
- l’immobile costituisca l’abitazione principale del locatario
- il locatore comunichi in via telematica all’Agenzia delle entrate la rinegoziazione del canone e ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo.
Le modalità applicative della norma saranno definite da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.
Contributi a fondo perduto, indennità e altri bonus non soggetti a tassazione
Altra importante novità inserita in sede di conversione in legge del “Decreto Ristori” è la detassazione di contributi e indennità di qualsiasi natura.
Quindi, non rientrano nella formazione del reddito tutti quei emolumenti ricevuti in via eccezionale, a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19:
- dagli esercenti attività di impresa, arte o professione;
- dai lavoratori autonomi.
Viene stabilito, infatti, che gli aiuti Covid-19 disposti a partire dalla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale:
- non concorrono alla formazione dell’imponibile ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES)
- non concorrono alla formazione del valore della produzione ai fini dell’IRAP.
Inoltre, non rilevano ai fini della determinazione della quota di deducibilità degli interessi passivi e delle altre componenti negative di reddito.
Secondo acconto IRPEF e IRES 2020 anche a rate
Sempre sul fronte fiscale, la legge di conversione del D.L. Ristori ha inserito un’agevolazione di pagamento del secondo acconto IRPEF e IRAP.
In particolare, il pagamento potrà avvenire in un’unica soluzione o fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con versamento della prima entro il 30 aprile 2021.
L’agevolazione riguarda:
- gli esercenti attività di impresa, arte o professione. Questi ultimi devono aver realizzato nel periodo d’imposta 2019 ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro. Inoltre, nel primo semestre del 2020, è necessario aver registrato una contrazione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso
- a prescindere dalle predette condizioni, i soggetti operanti nei settori economici individuati negli allegati 1 e 2. In tal caso, le imprese devono avere domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse.
Equo compenso in ambito superbonus 110%
Infine, ai professionisti incaricati di effettuare prestazioni per l’accesso alle agevolazioni fiscali in materia edilizia ed energetica, si applica la disciplina dell’equo compenso.
Pertanto, i soggetti acquisiscono il credito occupandosi di qualsiasi aspetto della pratica non possono sottopagare i professionisti. A questi ultimi, infatti, devono assegnare loro un compenso equo, commisurato alla quantità e alla qualità della prestazione ricevuta e conforme ai parametri ministeriali.