Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 19 maggio il Decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 ribattezzato “Decreto Rilancio” perché contenente una serie di misure a sostegno dell’economia italiana pesantemente danneggiata dall’emergenza COVID-19. Il provvedimento approvato al Consiglio dei Ministri, bollinato dalla Ragioneria e promulgato dal Presidente della Repubblica deve ora passare all’esame di Camera e Senato per la sua conversione in Legge entro i 60 giorni, ma i suoi effetti sono immediati.
Analizziamo quindi nel dettaglio i numerosi interventi in favore di famiglie e lavoratori previsti dal Dl Rilancio e ampiamente anticipati nei giorni scorsi.
Decreto Rilancio: le misure per famiglie e lavoratori
Come detto in premessa il Decreto-Legge Rilancio contiene numerose misure per il rilancio dell’economia reale andando a sostenere direttamente o indirettamente il reddito di famiglie, lavoratori e imprese di qualsiasi dimensione, ecco nel dettaglio le più importanti.
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Decreto Rilancio, proroga e rilancio della cassa integrazione ordinaria e in deroga
Il Decreto Rilancio (art. 68 e seguenti) aggiunge cinque settimane nel periodo 23 febbraio – 31 agosto 2020 per le aziende che abbiano interamente fruito delle nove settimane previste dal Decreto “Cura Italia”. Di conseguenza, il totale delle settimane fruibili nel suddetto periodo passa a quattordici.
Chi esaurirà le settimane di Cassa ma avrà ancora necessità di sospendere o ridurre l’attività lavorativa potrà godere di quattro settimane aggiuntive dal 1º settembre al 31 ottobre 2020. Per le sole aziende dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, sale cinematografiche e spettacoli dal vivo, le quattro settimane potranno decorrere anche prima di inizio settembre.
L’estensione degli ammortizzatori sociali si applica a tutti gli interventi speciali per COVID-19 introdotti dal Decreto “Cura Italia”:
- Cassa integrazione ordinaria (CIGO);
- Assegno ordinario erogato dal FIS;
- Aziende già in Cassa integrazione straordinaria che a seguito dell’emergenza hanno fatto ricorso alla CIGO per COVID-19;
- Cassa integrazione in deroga.
A beneficio delle imprese che accedono agli ammortizzatori sociali con pagamento diretto da parte dell’INPS è previsto un meccanismo di anticipazione della Cassa pari al 40% delle ore autorizzate per l’intero periodo. In sede di richiesta delle settimane di integrazione salariale ulteriori rispetto alle nove del “Cura Italia”, l’azienda inoltra la domanda di intervento entro quindici giorni dalla sospensione / riduzione di orario. Nei quindici giorni successivi l’INPS eroga un anticipo delle ore di Cassa nel limite del 40% di quelle autorizzate per l’intero periodo.
Entro i trenta giorni successivi l’erogazione dell’anticipo l’azienda invia all’INPS i dati per il pagamento del saldo delle ore di Cassa.
Per le aziende che accedono alla Cassa in deroga, le future domande dovranno essere inoltrate direttamente all’INPS, anziché a Regioni e Province autonome come inizialmente previsto dal “Cura Italia”.
Congedo Covid-19 per i figli
Il congedo straordinario Covid-19 introdotto dal Decreto “Cura Italia” viene ampliato di ulteriori quindici giornate (art. 72) portando il totale a trenta.
I dipendenti privati genitori di figli fino a dodici anni di età, potranno fruire dal 5 marzo al 31 luglio 2020 del congedo straordinario retribuito dall’INPS in misura pari al 50% della normale retribuzione. Il trattamento viene anticipato dall’azienda in busta paga e successivamente recuperato dai contributi che la stessa è tenuta a versare all’Istituto con modello F24.
Il diritto al congedo è esteso anche a lavoratori autonomi iscritti all’INPS, collaboratori iscritti alla Gestione separata e dipendenti pubblici.
Condizioni ostative alla richiesta di congedo sono:
- Fruizione del bonus per servizi di baby-sitting;
- L’altro genitore è disoccupato, non lavoratore o destinatario di strumenti di sostegno al reddito.
Il congedo può essere usufruito anche a retribuzione e contribuzione figurativa “zero” per i figli fino a 16 anni per tutto, ovvero fino al 31 luglio.
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Bonus per servizi di baby-sitting e centri estivi
L’articolo 72 del Decreto interviene anche sul bonus per servizi di baby-sitting, altra misura introdotta dal “Cura Italia”. Il contributo, alternativo al congedo straordinario, è erogato dall’INPS attraverso il “Libretto di famiglia” ed utilizzato per il pagamento delle prestazioni dei baby sitter durante il periodo di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, deciso a seguito dell’emergenza COVID-19.
Il bonus, destinato ai soli genitori di figli fino a 12 anni di età, viene aumentato a 1.200 euro rispetto ai precedenti 600. Per i dipendenti pubblici dei settori sanità, forze di polizia e soccorso pubblico il contributo passa a 2.000 euro (il “Cura Italia” aveva previsto 1.000 euro). Il bonus può essere usufruito per la differenza già fruita per il periodo precedente, ovvero fino al 3 maggio.
Possono richiedere il bonus i dipendenti privati nonché:
- Soggetti iscritti alla Gestione separata;
- Autonomi iscritti all’INPS o alle rispettive casse di previdenza;
- Dipendenti pubblici.
Il bonus è precluso ai nuclei familiari in cui l’altro genitore è destinatario di strumenti di sostegno al reddito, disoccupato o non lavoratore.
Una novità rispetto al “Cura Italia” è la possibilità di utilizzare il bonus (in alternativa ai baby sitter) per il pagamento dell’iscrizione dei figli a centri estivi, servizi integrativi per l’infanzia, servizi socio-educativi territoriali, centri con funzione educativa e ricreativa, servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.
Permessi 104 di 12 giorni
I dodici giorni di permessi 104 aggiuntivi già previsti dal “Cura Italia” per marzo e aprile, vengono riproposti a maggio e giugno ad opera dell’articolo 73 del Decreto “Rilancio”.
Si rammenta che i dipendenti già autorizzati alla fruizione dei permessi per sé stessi o al fine di assistere un familiare non sono tenuti ad assolvere alcun adempimento ulteriore, eccezion fatta per quello di comunicare all’azienda i giorni di assenza.
Discorso diverso per chi non ha ancora l’autorizzazione INPS. In questo caso è necessario attendere l’esito dell’istruttoria (se è già stata inoltrata richiesta) o attivarsi per presentare l’apposita domanda all’Istituto.
I dodici giorni di permesso aggiuntivi possono essere fruiti solo una volta che siano stati esauriti i tre giorni ordinari di assenza.
In virtù di quanto scritto, i dipendenti autorizzati ai permessi 104 avranno diritto a:
- Tre giorni di permessi ordinari per maggio;
- Tre giorni di permessi ordinari per giugno;
- Dodici giorni di permessi aggiuntivi per maggio e giugno.
Il totale delle potenziali assenze per permessi Legge 104 è pari a diciotto giorni.
Reddito di emergenza
Il Decreto “Rilancio” introduce (articolo 82) un Reddito di emergenza (REM) per nuclei familiari in condizioni di disagio economico a causa degli effetti del virus COVID-19 sul mondo delle imprese e dei servizi.
Il REM è un sussidio di importo pari a 400 euro mensili da erogare in due tranche (800 euro complessivi). L’importo è destinato ad essere riparametrato in base al numero dei componenti il nucleo fino ad un coefficiente massimo di 2 (800 euro mensili), elevato a 2,1 (840 euro mensili) se sono presenti componenti in condizioni di disabilità grave.
Il REM spetta a patto che:
- Il richiedente risieda in Italia;
- Reddito familiare non superiore all’importo mensile del REM;
- Patrimonio mobiliare nel 2019 inferiore a 10 mila euro accresciuti di 5 mila euro per ogni familiare successivo al primo fino ad un massimo di 20 mila euro (previsti ulteriori 5 mila euro se un componente del nucleo è affetto da disabilità grave o non autosufficienza);
- ISEE non superiore a 15 mila euro.
Il Reddito di emergenza è riconosciuto dall’INPS previa domanda entro la fine del mese di giugno, attraverso la piattaforma che sarà messa a disposizione dall’Istituto.
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Indennità per lavoratori danneggiati dalla situazione per COVID-19
Il Decreto “Rilancio” modifica le indennità una tantum previste dal “Cura Italia” a beneficio di particolari fasce lavorative particolarmente danneggiate dagli effetti economici del virus COVID-19. In particolare è riconosciuta l’indennità una tantum di 600 euro per il mese di aprile a coloro che già ne hanno beneficiato a marzo in quanto:
- Autonomi iscritti alla gestione separata INPS (600 ad aprile e 1000 a maggio a determinate condizioni di reddito)
- Collaboratori iscritti alla Gestione separata presso l’INPS (600 ad aprile e 1000 a maggio);
- Autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO (600 ad aprile);
- Lavoratori stagionali dei settori turismo e stabilimenti termali (600 ad aprile e 1000 a maggio);
- del settore agricolo, nei cui confronti l’indennità scende per aprile a 500 euro;
- iscritti al Fondo pensione dello spettacolo nonché coloro che, iscritti al medesimo Fondo, hanno totalizzato almeno sette contributi giornalieri nel 2019 e ricavato redditi non superiori a 35 mila euro (prevista nei confronti di queste due categorie un’indennità di 600 euro anche per il mese di maggio).
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Bonus 600 euro altri lavoratori esclusi dal Dl cura Italia
Si segnala poi l’erogazione della somma di 600 euro mensili per aprile e maggio anche a categorie precedentemente escluse dal “Cura Italia”:
- Lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da turismo e stabilimenti termali, che abbiano perduto involontariamente il lavoro tra il 1º gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e altresì totalizzato almeno trenta giornate di effettivo lavoro;
- Intermittenti con almeno trenta giornate di effettivo lavoro tra il 1º gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
- Lavoratori autonomi occasionali nel periodo 1º gennaio 2019 – 23 febbraio 2020, privi di un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020;
- Incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 (derivante dalla predetta attività) superiore a 5 mila euro, titolari di partita IVA e iscritti alla Gestione separata.
I soggetti appena citati non devono essere titolari, alla data della presentazione della domanda, di un contratto a tempo indeterminato (eccezion fatta per gli intermittenti) né pensionati.
Bonus colf e badanti
Prevista infine (articolo 85) un’indennità di 500 euro mensili per aprile e maggio ai lavoratori domestici titolari al 23 febbraio 2020 di uno o più contratti di lavoro, per un impegno complessivo superiore alle dieci ore settimanali. L’indennità è riconosciuta a patto che il lavoratore non sia convivente con il datore di lavoro.
Lavoro agile o smart working
Previsto all’articolo 90 il diritto per i lavoratori dipendenti del settore privato, con almeno un figlio di età non superiore a quattordici anni, di rendere la prestazione lavorativa con la modalità del lavoro agile o “smart working”; a patto che l’altro genitore non sia destinatario di strumenti di sostegno al reddito o non lavoratore.
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Misure fiscali
Il Decreto “Rilancio” contiene una serie di misure fiscali in favore di famiglie e imprese, vediamo le principali:
- Differimento al 31 agosto 2020 della sospensione del versamento di ogni entrata tributaria e non. Ovvero cartelle di pagamento e avvisi di addebito in scadenza tra l’8 marzo e il 31 agosto;
- Superbonus del 110% per interventi di risparmio energetico come isolamento termico e sostituzione di impianti di climatizzazione invernali;
- bonus vacanze per famiglie con ISEE fino a 40 mila euro (da 150 a 500 euro in base al numero dei familiari);
- Abolizione della prima rata IMU in scadenza il 16 giugno 2020 per alberghi, pensioni, stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali;
- Differimento al 16 settembre della ripresa dei versamenti sospesi di IRPEF, INPS e INAIL;
- Le imprese con ricavi non superiori a 250 milioni di euro nel 2019 non sono tenute al versamento del saldo 2019 e dell’acconto 2020 dell’IRAP.