Il Decreto Rilancio approvato mercoledì scorso in Consiglio dei ministri prevede l’estensione e alcune novità per gli ammortizzatori sociali (Cassa integrazione in deroga e ordinaria e FIS) introdotti per fronteggiare l’emergenza COVID-19 e i suoi effetti sulle attività produttive e commerciali.
Alle nove settimane di GIG ordinaria e in deroga già previste dal Decreto “Cura Italia” se ne aggiungono altre 9, ma che potranno essere usate in due tranche:
- cinque nel periodo 23 Febbraio – 31 agosto 2020
- e ulteriori quattro settimane sono concesse dal 1° Settembre al 31 ottobre 2020.
La Cassa integrazione in deroga inoltre sarà autorizzata dall’Inps e non più dalle Regioni e l’Istituto anticiperà subito il 40% della somma spettante entro 15 giorni dalla domanda. Il resto sarà pagato a saldo dopo aver ricevuto i dati completi dalle aziende.
Vediamo nel dettaglio le novità del Decreto-Legge Rilancio.
Cassa integrazione in deroga, CIG ordinaria e FIS
Il Decreto “Rilancio” prevede in aggiunta alle nove settimane già previste dal “Cura Italia” la possibilità per le aziende di accedere agli ammortizzatori sociali per altre cinque settimane tra il 23 Febbraio e il 31 Agosto 2020.
La norma si riferisce ai datori di lavoro che usufruiscono dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria o assegno ordinario (erogato dal FIS – Fondo integrazione salariale) con causale “emergenza COVID-19”.
Potranno accedere alla proroga soltanto coloro che hanno già esaurito le nove settimane del Decreto “Cura Italia”.
Viene inoltre riconosciuto un ulteriore periodo di Cassa integrazione per un massimo di quattro settimane dal 1° Settembre al 31 Ottobre 2020. Tuttavia, le aziende del settore turismo, fiere, congressi e spettacoli, potranno accedere alle quattro settimane anche per periodi antecedenti il 1° Settembre 2020.
Ipotizziamo il caso dell’azienda Alfa che ha fatto domanda di CIGO dal 1 Marzo 2020 per un massimo di nove settimane sfruttando le misure del Decreto “Cura Italia”. A Maggio esaurisce le settimane spettanti pertanto chiede un ulteriore periodo di Cassa integrazione per cinque settimane.
A Luglio esaurisce le cinque settimane previste dal Decreto “Rilancio”. Dovrà attendere il 1° Settembre 2020 per ottenere altre quattro settimane di CIGO. Al contrario, se Alfa fosse stata un’azienda del settore turismo avrebbe potuto fruire delle quattro settimane già a partire dal mese di Luglio.
Aziende già in CIGS
All’articolo 72 il Decreto “Rilancio” allunga i tempi della Cassa anche per coloro che già coinvolti in un trattamento di CIGS alla data del 23 Febbraio 2020, sfruttando le disposizioni del “Cura Italia” hanno fatto domanda per accedere alla CIGO con causale “emergenza COVID-19” per un massimo di nove settimane.
I datori di lavoro in questione, una volta esaurito il plafond, potranno chiedere ulteriori cinque settimane nel periodo 23 Febbraio – 31 Agosto 2020. E’ altresì concesso un terzo periodo di quattro settimane a partire dal 1° Settembre al 31 Ottobre 2020.
Aziende in CIG in deroga
In un’ottica di parità di trattamento, le disposizioni previste per le aziende in CIGO o assegno ordinario vengono estese dal Decreto “Rilancio” (art. 73) anche ai datori che abbiano fatto richiesta di CIG in deroga per COVID-19.
Cassa integrazione covid-19 e assegni familiari
Il Decreto “Rilancio” interviene all’articolo 71 comma 1, per correggere una disparità di trattamento nei confronti dei lavoratori che percepiscono l’assegno ordinario erogato dal FIS. Anche a questi ultimi spetta l’assegno per il nucleo familiare al pari dei dipendenti in CIGO e CIG in deroga per COVID-19.
Riduzione delle tempistiche per CIGO e assegno ordinario
La bozza di decreto si preoccupa anche di accorciare le procedure di accesso agli ammortizzatori. Viene infatti previsto che le domande di CIGO e assegno ordinario devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione di orario.
Ad ogni modo, il termine di invio delle domande per gli ammortizzatori che hanno avuto inizio nel periodo compreso tra il 23 Febbraio e il 30 Aprile 2020 è fissato per il 31 Maggio prossimo.
Introduzione dell’esame congiunto per CIGO e assegno ordinario
Il Decreto “Rilancio” reintroduce l’obbligo di esame congiunto per le aziende che intendono accedere ai trattamenti di CIGO o assegno ordinario. La previsione, inizialmente prevista nel decreto legge “Cura Italia” era stata poi eliminata in sede di conversione in legge del testo.
Modificando il testo del “Cura Italia” si impone ai datori di lavoro di ottemperare (anche in via telematica) alla procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto con le rappresentanze sindacali, entro tre giorni dalla comunicazione preventiva.
Conferma accordo sindacale per CIG in deroga
Nelle pagine della bozza di decreto non si segnala alcuna modifica al meccanismo di accesso alla Cassa integrazione in deroga. Resta confermato l’impianto dell’articolo 22 del “Cura Italia”: per le aziende con più di cinque dipendenti, obbligo di accordo sindacale anche in forma telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Riproposto infine l’accordo sindacale anche per le aziende con più di cinque dipendenti che hanno chiuso l’attività in virtù dei provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all’emergenza COVID-19.
CIG in deroga, pagamenti veloci dall’INPS: come cambia la procedura nel Decreto Rilancio
Il Decreto Rilancio conferma la modalità di erogazione dei trattamenti di CIG in deroga esclusivamente tramite pagamento diretto ai dipendenti; anche in questo caso senza alcuna anticipazione in busta paga ad opera dell’azienda.
La bozza di decreto prevede il pagamento anticipato da parte dell’INPS fino al 40% delle ore di Cassa autorizzate per l’intero periodo. Le aziende che intendono avvalersene sono tenute ad inviare apposita domanda entro il quindicesimo giorno dall’inizio della sospensione o riduzione di orario. L’Istituto quindi autorizza direttamente le domande e dispone l’erogazione delle anticipazioni entro quindici giorni dal ricevimento delle domande. Quindi in questo modo si eviterebbe lo scoglio delle regioni.
Una volta che l’INPS ha ricevuto i dati completi dall’azienda provvede alla liquidazione delle somme residue o al recupero di quelle indebitamente percepite.
La possibilità di accedere all’anticipo del 40% della Cassa è esteso (art. 73 quater) anche alle domande di CIGO o assegno ordinario a pagamento diretto presentate a partire dal trentesimo giorno successivo l’entrata in vigore del decreto.
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