E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto n° 36/2022, nuovo decreto PNRR 2, e sono numerose le novità in ambito fiscale (si va dal Pos obbligatorio alla fattura elettronica per i contribuenti forfettari) e del lavoro contenute nel testo. Si tratta soprattutto di misure con le quali il Governo cerca di rafforzare il contrasto all’economia sommersa.
Come detto prima si va dall’obbligo di accettazione di pagamenti tracciabili alla fatturazione elettronica per i forfettari e per tutti i soggetti che fino ad oggi ne sono esonerati. Si interviene altresì in ambito lavoro, novità rilevante infatti è la previsione del cosiddetto portale del sommerso.
Decreto PNRR 2 in Gazzetta Ufficiale, le principali misure in arrivo
Ecco di seguito un riepilogo delle principali novità su fisco e lavoro.
L’obbligo di accettazione di pagamenti tracciabili
Il decreto anticipa al 30 giungo 2022 la data a partire dalla quale troveranno applicazione le sanzioni previste in caso di mancata accettazione di pagamenti tacciabili. Ciò vale sia per le imprese che per i professionisti.
Le sanzioni sarebbero dovute entrare in vigore a partire dal 1° gennaio 2023. Così come prevedeva il D.L. 152/2021, primo decreto PNRR.
Nello specifico a partire dal 30 giugno, in capo alle imprese e ai professionisti che non accetteranno pagamenti tracciabili si applicheranno le seguenti sanzioni:
sanzione amministrativa pecuniaria pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.
Attenzione, non si applica l’istituto della c.d. ablazione amministrativa. In sostanza niente sconti sulle sanzioni dovute.
Le banche inviano i dati del Pos all’Agenzia delle entrate
Sempre in materia di pagamenti tracciabili, il nuovo decreto dispone che le banche e gli altri intermediari finanziari che mettono a disposizione degli esercenti (imprese e professionisti) il servizio Pos, devono trasmettere al Fisco:
- i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico (Pos) messi a disposizione degli esercenti,
- nonchè l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti.
Attenzione, si tratta di una misura già in essere e operativa al fine di verificare l’effettiva spettanza del credito d’imposta in favore degli esercenti per le commissioni pagate alle banche che mettono loro a disposizione il servizio Pos.
Ora il decreto dispone che le comunicazioni comprensive dell’importo complessivo riguardano tutti i suddetti strumenti di pagamento. Non solo quelli collegati al registratore di cassa o quelli tecnicamente definiti “strumenti di pagamento evoluti”.
Forfettari, obbligo di fattura elettronica dal 1° luglio per chi supera i 25000 euro
Dal 1° luglio anche i contribuenti in regime forfettario dovranno fatturare le operazioni con il formato elettronico. La fattura dovrà transitare per il sistema di interscambio (Sdi)
La novità riguarda non solo i contribuenti in regime forfettario ma anche:
- coloro che sono in regime di vantaggio (articolo 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011),
- associazioni sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore) che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime speciale forfettario.
Non tutti saranno tenuti a rispettare l’obbligo già da luglio.
Infatti, le partite iva con un limite ricavi compensi non superiore a 25.000 euro potranno rimandare l’obbligo al 1° gennaio 2024.
Noi di Lavoro e diritti riteniamo che tale soglia vada valutata di anno in anno. Ad esempio, se lo scorso anno 2021 il monte ricavi/compensi non ha superato 25.000 euro allora, l’obbligo non decorrerà dal 1° luglio dal 2022. Al 1° gennaio 2023 andrà fatta un’ulteriore verifica, rispetto ai ricavi/compensi 2022.
Ad ogni modo, saranno necessarie conferma da parte dell’Agenzia delle entrate.
Ecobonus e sismabonus, novità sulle comunicazioni da inviare all’Enea
Il decreto introduce novità anche in materia di bonus edilizi e di comunicazioni da inviare all’Enea per comunicare il risparmio energetico conseguito in seguito all’effettuazione dei lavori.
La comunicazione dovrà essere effettuata anche in riferimento agli interventi di ecobonus e sismabonus. Fino ad oggi la comunicazione riguardava solo gli interventi rientranti nella macroarea della ristrutturazione edilizia, se tali interventi permettevano di ottenere un risparmio energetico (art.16, comma 2-bis, D.L. 63/2013).
Ora, l’invio dati è finalizzato soprattutto alla valutazione della corretta attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Missione 2, Componente 3, Investimento 2.1 “Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l’efficienza energetica e la sicurezza degli edifici”).
Nuovo credito d’imposta per gli investimento nel Mezzogiorno
Novità anche per il credito d’imposta mezzogiorno adattato alle Zone economiche speciali (ZES).
Nello specifico, per gli gli investimenti effettuati nelle Zes, il credito d’imposta spetta ora:
- non solo per l’acquisto di immobili strumentali agli investimenti (articolo 5, comma 2, Dl 91/2017),
- ma anche per l’acquisto di terreni nonché
- l’acquisizione, la realizzazione o l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.
Codice della crisi d’impresa
Il decreto PNRR 2 dispone lo slittamento dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa (Dlgs 14/2019).
In particolare si passa dal 16 maggio al 15 luglio 2022.
Novità Lavoro Decreto PNRR 2: il portale nazionale del sommerso
Un’altra novità di particolare importanza è l’introduzione del cosiddetto portale del sommerso. Confluiranno sul portale tutte le risultanze dell’attività di vigilanza svolta dall’Ispettorato nazionale del lavoro, dal personale ispettivo dell’INPS, dell’INAIL, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza avverso violazioni in materia di lavoro sommerso nonchè in materia di lavoro e legislazione sociale.
L’obiettivo è quello di monitorare il fenomeno del sommerso nonchè programmare in maniera più efficace l’attività ispettiva. Il portale sarà gestito dall’Ispettorato nazionale del lavoro.
Come si legge nel decreto, Il Portale nazionale sostituisce e integra le banche dati esistenti attraverso le quali l’Ispettorato nazionale del lavoro, l’INPS e l’INAIL condividono le risultanze degli accertamenti ispettivi.
Infine, per ridurre gli infortuni sul lavoro nonché la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nella fase di realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l’INAIL, è sollecitata a promuove appositi protocolli di intesa. Protocolli da definire con aziende e grandi gruppi industriali impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza per l’attivazione.
DECRETO-LEGGE 30 aprile 2022, n. 36
Di seguito il testo PDF del Dl 36/2022 recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.
Decreto-Legge 36/2022 - PNRR 2 (567,3 KiB, 277 hits)
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