Decreto PA: ha ottenuto l’approvazione della Camera con 179 voti favorevoli e 126 contrari, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche; ora il testo passa al Senato. Nell’ultima seduta delle Commissioni Affari costituzionali e Lavoro della Camera sono stati approvati una serie di proposte emendative che hanno cambiato sostanzialmente il testo iniziale del decreto.
Il decreto interviene in materia di controlli della Corte dei conti escludendo da tale controllo i piani previsti o finanziati dal PNRR. Cambiano però anche le assunzioni nella Pubblica amministrazione, le regole per i concorsi pubblici, ecc. Nel complesso, il decreto PA mira al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche. Vediamo nello specifico quali sono i principali cambiamenti apportati dal decreto PA.
Quali sono le novità per i Concorsi Pubblici
Diversi sono gli emendamenti in materia di concorsi pubblici.
Ad esempio, viene previsto che:
- nei concorsi pubblici siano considerati idonei i candidati collocatisi, nella graduatoria finale, entro il 20 per cento dei posti successivi all’ultimo di quelli banditi. In caso di rinuncia all’assunzione o di dimissioni del lavoratore intervenute entro 6 mesi dall’assunzione l’amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria [articolo 1-bis, comma 1, lettera a), punto 2];
- i concorsi unici possano essere organizzati su base territoriale. L’amministrazione può coprire i posti non assegnati mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del medesimo profilo in altri ambiti territoriali confinanti con il maggior numero di idonei [articolo 1-bis, comma 1, lettera b)];
- fino al 31 dicembre 2026 i bandi di concorso possano prevedere, per profili non apicali, lo svolgimento della sola prova scritta;
- ecc.
Leggi anche: Concorsi pubblici, nuove regole in arrivo: ecco le possibili novità
Turn over nella PA
Fino al 31 dicembre 2026 le amministrazioni pubbliche possono, nel limite del 10 per cento delle facoltà delle assunzioni esercitabili, assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di apprendistato di durata massima di 36 mesi, giovani laureati individuati su base territoriale mediante avvisi pubblicati sul portale del reclutamento www. InPa.gov.it (comma 1).
Le procedure di reclutamento, disciplinate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, prevedono una prova scritta, la valutazione dei punteggi conseguiti dal candidato nei titoli accademici, eventuali specializzazioni post laurea ed esperienze professionali documentate, conferenti con la tipologia dei posti banditi, ed una prova orale in cui sono valutate le competenze. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane.
Cosa cambia nel Decreto PA rispetto al PNRR
La misura che sta facendo più discutere è quella del blocco ai controlli della Corte dei Conti per il PNRR.
L’obiettivo è quello di snellire la burocrazia per rendere operativi tutti gli obiettivi previsti nel PNRR.
In particolare, riprendendo una norma del Governo Conte:
- da un lato viene prorogata dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2024 il termine entro il quale la responsabilità dei soggetti sottoposti alla “giurisdizione” della Corte dei Conti è limitata al solo profilo del dolo – con esclusione quindi della colpa grave –
- dall’altro, sono esclusi dal controllo concomitante (relativo ad interventi in corso di svolgimento) i piani previsti o finanziati dal PNRR o dal Piano nazionale per gli investimenti complementari.
Collocamento fuori ruolo di docenti e dirigenti scolastici
In materia di collocamento fuori ruolo di docenti e dirigenti scolastici, la norma attualmente in vigore prevede (vedi 26, comma 8, della legge n. 448/1998) la possibilità di collocare fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici per assegnazioni presso enti che:
- operano nel campo della prevenzione del disagio psico-sociale e delle tossicodipendenze (fino a 100 unità), e
- presso associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi nonché agli enti ed istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica (fino a 50 unità).
Grazie al decreto PA, a decorrere dall’anno scolastico 2023/2024, possano essere collocati fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici nel limite massimo complessivo di 150 unità di personale, indicato unitariamente per i due tipi di enti ed associazioni di destinazione sopra citate.
Chiamata diretta dei docenti universitari, anche stranieri
Per favorire il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, entro il 31 dicembre 2025 le università statali e non statali direttamente impegnate nel rafforzamento e nella creazione di infrastrutture di ricerca o infrastrutture tecnologiche di innovazione possano procedere – nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente – alle chiamate dirette anche in deroga ai requisiti temporali stabiliti all’articolo 1, comma 9, della legge n. 230/2005.
Come riportato nel dossier ufficiale del decreto:
La finalità della disposizione introdotta è quella di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per la Missione 4, «Istruzione e Ricerca» – Componente 2, «Dalla ricerca all’impresa» – Linea di investimento 3.1, «Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione» e di favorire l’apporto delle migliori professionalità accademiche e di ricerca nonché il rientro dei migliori studiosi dall’estero.
La chiamata diretta riguarda: studiosi stabilmente impegnati presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati sul territorio italiano, in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario che ricoprono presso istituzioni universitarie o di ricerca estere una posizione accademica equipollente a quella riportata in tabelle aggiornate dal MUR; nonché studiosi risultati vincitori nell’ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione.
Novità per i dirigenti degli Istituti storici
Con uno specifico emendamento, viene previsto con una norma ad hoc che il terzo periodo del comma 9 dell’articolo 5 del decreto-legge n. 95 del 2012, si interpreta nel senso che la possibilità, ivi inserita, di conferire a titolo gratuito, nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, incarichi, cariche e collaborazioni a soggetti in quiescenza, si applica anche gli incarichi di Presidente della Giunta centrale per gli studi storici e di Direttore degli Istituti storici di cui al DPR n. 255 del 2005 (comma 12-sexies).
Quali novità per PNRR e enti territoriali
Il decreto PA conferma e definisce ancora meglio la possibilità per comuni e regioni, ai fini dell’attuazione dei progetti previsti dal PNRR, di reclutare personale a tempo determinato con qualifica non dirigenziale.
Ad esempio, i Comuni (in deroga a quanto disposto dall’articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 in tema di contenimento delle spese in materia di impiego pubblico) possono assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
Inoltre, Regioni, province, comuni e città metropolitane, fino al 31 dicembre 2026 possono procedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione, nella qualifica ricoperta, del personale non dirigenziale che abbia maturato una certa anzianità di servizio e risponda ad ulteriori requisiti.
A tal proposito, con uno specifico emendamento, viene previsto che i regolamenti degli enti in questione possono individuare requisiti ulteriori rispetto a quelli stabiliti per l’accesso al pubblico impiego dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di rispondere ad esigenze di specificità territoriale.