Il Decreto-Legge 23/2020, cosiddetto decreto liquidità, grazie all’intervento di garanzia da parte di SACE SPA, dispone previsioni agevolate di accesso al credito attraverso un impegno finanziario di circa 200 miliardi di cui almeno 30 destinati alle PMI inclusi lavoratori autonomi e professionisti.
Categorie di soggetti che potranno accedere alle garanzie SACE solo laddove abbiano esaurito la capacità di utilizzo del fondo di Garanzia PMI, fondo quest’ultimo, il cui intervento è stato rafforzato sempre dal decreto liquidità.
Ecco in chiaro i soggetti che possono accedere ai prestiti garantiti da SACE e dal Fondo di Garanzia PMI, le modalità di accesso, gli importi richiedibili e le modalità di rimborso.
Decreto Liquidità: chi sono i soggetti beneficiari dei prestiti con garanzia SACE
Possono beneficiare delle garanzie SACE le imprese di qualsiasi dimensione ovvero lavoratori autonomi e professionisti che hanno utilizzati appieno il plafond massimo disponibile per ottenere coperture da parte del Fondo di garanzia PMI (art.1 D.L. 23/2020).
Le imprese beneficiare della garanzia sono tenute a:
- non approvare dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020;
- gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;
- destinare il finanziamento alla copertura di costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attivita’ imprenditoriali localizzati in Italia, come
- documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria.
Prestiti con garanzia SACE: quali condizioni da rispettare
Le garanzie sono rilasciate entro il 31 dicembre 2020 nel rispetto delle seguenti condizioni:
- per nuovi finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con possibile preammortamento (fase in cui si pagano solo gli interessi) di durata fino a 24 mesi;
- alla data del 31 dicembre 2019, l’impresa che richiede il prestito non deve rientrate tra quelle considerate in “difficolta” secondo il Regolamento UE 651/2014 e, alla data del 29 febbraio 2020 non deve essere presente tra le esposizioni deteriorate presso della banca, come definite dalla normativa europea.
La copertura sul finanziamento ossia la massima garanzia fornita da SACE è individuata come da tabella in basso e opera in relazione a capitale, interessi ed oneri accessori fino all’importo massimo garantito.
Garanzia max prestabile sul tot. finanziato | Soggetti interessati |
90% | Imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro. |
80% | Imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con piu’ di 5000 dipendenti in Italia. |
70% | Imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro. |
L’importo dei finanziamenti su cui operano le garanzie sopra individuate non può essere superiore al maggiore tra:
- il 25% del fatturato 2019 risultante dal bilancio o dalla dichiarazione Iva;
- il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da altri dati certificati se l’impresa non ha approvato il bilancio.
Decreto Liquidità: quali sono le commissioni da pagare sui presti SACE
L’erogazione dei prestiti nonché il rilascio della garanzia comporta il pagamento di specifiche commissioni annuali sull’importo garantito:
Soggetti interessati | ||
PMI | 1° anno | 0,25% |
2° e 3° anno | 0,50% | |
Dal 4° al 6° anno | 1% | |
DIVERSI DALLE PMI | 1° anno | 0,50% |
2° e 3° anno | 1% | |
Dal 4° al 6° anno | 2% |
Ad ogni modo le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dalle banche per operazioni similari senza garanzia SACE.
Prestiti con garanzia SACE: la procedura da seguire
La procedura da seguire ai fini della richiesta dei finanziamenti garantiti da SACE è differenziata a seconda delle dimensioni aziendali.
In termini pratici, per le imprese di minori dimensioni ossia con meno di 5.000 dipendenti e con un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di €, è prevista una procedura semplificata così articolata:
- richiesta del finanziamento garantito da SACE tramite il proprio istituto di credito;
- eventuale parere positivo (delibera di erogazione) dell’istituto e successiva trasmissione dello stesso alla SACE per l’istruttoria e l’emissione del codice identificativo del finanziamento e della garanzia, una volta verificato l’esito positivo del processo deliberativo dell’istituto di credito.
- rilascio dell’importo richiesto con il finanziamento.
Per i soggetti non di minori dimensioni, la procedura è ben più articolata, è infatti prevista apposita decisione del MEF che, sulla base di un’istruttoria di SACE, può anche elevare l’intervento di garanzia fino ai limiti massimi sopra evidenziati (90%) subordinatamente all’assunzione di specifici impegni e condizioni in relazioni ad aree strategiche di particolare interesse pubblico quali ad esempio il contributo allo sviluppo tecnologico; appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti; incidenza su infrastrutture critiche e strategiche; impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro; peso specifico nell’ambito di una filiera produttiva strategica.
Ad ogni modo l’operatività delle misure di finanziamento garantito è subordinato all’autorizzazione dell’U.E. ai sensi dell’art.108 del TFUE.
Prestiti con il Fondo Garanzia PMI: rafforzamento del fondo
Il decreto liquidità con l’art.13, interviene con misure di rafforzamento anche sul fondo Garanzia PMI
In particolare, considerando la circolare A.B.I. del 9 aprile 2020 nonché la relazione illustrativa che accompagna il decreto in esame, i principali interventi riguardano nello specifico:
- la gratuità della garanzia;
- l’innalzamento a 5 milioni dell’importo massimo garantito alle imprese;
- la concessione della garanzia senza applicazione del modello di valutazione (da non confondere con la valutazione del merito creditizio posta in essere dall’istituto di credito) di cui alle condizioni di ammissibilita’ al Fondo di garanzia riportate nell’allegato al D.M. MI.SE. del 12 febbraio 2019.Andranno presentati soli dati riferiti al modulo economico-finanziario;
- previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108 del TFUE;
- la garanzia del fondo è concessa anche alle imprese ammesse, dopo il 31 dicembre 2019, alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione del debito, o hanno presentato un “piano attestato”.
Prestito con il fondo garanzia PMI: fino al 25% del fatturato senza valutazione del merito creditizio
Particolare interesse riguarda le previsioni fissate all’art.13 lett.m) che fa riferimento alla concessione di finanziamenti senza che sia posta in essere alcuna valutazione del merito creditizio e senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo.
Fermo restando che tale misura è subordinata all’autorizzazione UE in forza delle previsioni di cui all’art. 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100% i nuovi finanziamenti concessi da banche e altri intermediari finanziari, in favore di di PMI e di persone fisiche esercenti attivita’ di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19. Situazione da dichiarare con apposita autocertificazione ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000.
I finanziamenti in parola devono:
- avere una durata fino a 6 anni (72 mesi)
- e prevedere un periodo di pre-ammortamento di 24 mesi (l’impresa paga solo gli interessi in questo arco temporale).
L’importo finanziato e garantito dal Fondo in parola non potrà essere superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del richiedente, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata alla data della domanda di garanzia e, comunque, non superiore a € 25.000,00.
Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione dell’attività saranno computati altresì:
- l’ammontare dei ricavi risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi
- o dall’ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.
Infine il tasso di interesse applicato a tali operazioni dovrà tenere conto dei soli costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria; e, comunque, non dovrà essere superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, maggiorato dello 0,20 %.