Nuove stringenti misure per fronteggiare l’emergenza Covid-19 nei luoghi di lavoro e nelle scuole. Infatti, nella seduta n. 55 del 5 gennaio 2022, il Consiglio dei ministri ha approvato DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio con entrata in vigore il giorno 8. Il D.l. 1/2022 mira a “rallentare” la curva di crescita dei contagi relativi attraverso misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. Inoltre, fornisce maggiore protezione a quelle categorie che sono maggiormente esposte e che sono a maggior rischio di ospedalizzazione.
In particolare, il testo introduce l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni. Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà quindi necessario il “Green Pass Rafforzato” per l’accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio prossimo. Senza limiti di età, l’obbligo vaccinale è esteso al personale universitario così equiparato a quello scolastico.
Ecco tutte le novità in dettaglio.
Green pass ordinario esteso ai servizi alla persona
È esteso l’obbligo del “Green Pass ordinario” a coloro che accedono ai servizi alla persona, come ad esempio:
- ai pubblici uffici;
- ai servizi postali, bancari e finanziari;
- nelle attività commerciali fatte salve eccezioni che saranno individuate con atto secondario per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.
Smart working favorito rispetto al lavoro in presenza
Massimo utilizzo dello smart working rispetto al lavoro in presenza.
Infatti, il Consiglio dei Ministri è stato informato dal Ministro per la pubblica amministrazione, Renato Brunetta, che è stata adottata una circolare rivolta alle pubbliche amministrazioni e alle imprese private per raccomandare il massimo utilizzo, nelle prossime settimane, della flessibilità prevista dagli accordi contrattuali in tema di lavoro agile.
Scuola: gestione dei casi di positività
Nuove regole per la gestione dei casi di positività. Ecco come cambia
- scuola dell’infanzia: già in presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni;
- primaria (Scuola elementare): con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0), test che sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5). In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni;
- secondaria di I e II grado (Scuola media, liceo, istituti tecnici ecc.): fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza e con l’uso, in aula, delle mascherine FFP2. Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe. Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni.
Tracciamento dei contagi a scuola
Nuove risorse finanziare per assicurare, sino al 28 febbraio 2022, l’attività di tracciamento dei contagi nell’ambito della popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, soggette alla autosorveglianza, mediante l’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi.
A tal fine, infatti, è autorizzata a favore del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 92.505.000 euro per l’anno 2022.
Testo DECRETO-LEGGE 1/2022 Gazzetta Ufficiale
Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. (22G00002) (GU Serie Generale n.4 del 07-01-2022).
DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1 (65,2 KiB, 274 hits)