Non poche le iniziative e le misure varate con il recente decreto Lavoro 2023, provvedimento recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro. In esso troviamo infatti la previsione dell’assegno di inclusione, un taglio del cuneo fiscale e nuove agevolazioni in tema di fringe benefits, come pure regole specifiche in tema di salute e sicurezza dei lavoratori.
Proprio di queste ultime tema vogliamo parlare di seguito, vedendo in sintesi quali sono le novità del provvedimento in oggetto, che vanno dal dovere di formazione per il datore di lavoro ai controlli. Si tratta di integrazioni di rilievo rispetto al d. lgs. n. 81 del 2008, il cosiddetto Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro. Ecco i dettagli.
Decreto Lavoro, le principali novità in materia di sicurezza sul lavoro
Abbiamo appena accennato al Testo unico non a caso: infatti tra le disposizioni di cui al decreto Lavoro abbiamo anche alcuni interventi che modificano e integrano il rilevante testo del 2008. Ma cosa cambia in concreto? Ebbene, tra le maggiori novità quelle che attengono ai datori di lavoro, che sono soggetti all’obbligo di formazione in ipotesi di uso di attrezzature che impongono conoscenze e competenze specifiche, e che sono tenuti a effettuare la nomina del medico competente per la sorveglianza sanitaria anche laddove imposto dal documento di valutazione dei rischi, in breve DVR.
Proprio così: per quanto attiene agli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, l’art. 14 del decreto Lavoro modifica il comma 1, lettera a) dell’art. 18 del Testo unico sicurezza e salute sul posto di lavoro, avente ad oggetto la nomina del medico competente per svolgere la sorveglianza sanitaria. In particolare:
- se anteriormente il medico era nominato in tutti i casi di cui al d. lgs.n. 81,
- ora il dovere scatta anche laddove la nomina sia richiesta dalla citata valutazione dei rischi.
Ricordiamo in breve che il DVR serve a valutare le probabilità che si verifichi un evento dannoso per i lavoratori, ed anche a calcolare l’entità del danno che ne può scaturire a a suggerire effettive misure di prevenzione e protezione contro il rischio.
Ulteriori adempimenti del medico competente
Non c’è soltanto questo. Con il nuovo decreto Lavoro sono estesi i doveri del medico competente che, in occasione delle visite di assunzione, è obbligato a richiedere al dipendente la cartella sanitaria emessa dal precedente datore di lavoro e deve valutarne il contenuto nel dare poi il giudizio di idoneità.
Ancora, il medico competente – in ipotesi di suo impedimento legato a ragioni gravi e precise – deve rendere noto in forma scritta al datore di lavoro il nominativo di un suo sostituto, che abbia ovviamente tutti i requisiti per l’adempimento dei doveri di legge in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. E ciò per tutta la durata del periodo di indisposizione.
Nuovi obblighi del datore di lavoro
A sua volta il datore di lavoro deve altresì valutare l’applicazione degli accordi in campo di formazione, ed al contempo deve controllare le effettive attività di formazione e il rispetto delle regole normative di riferimento, sia da parte dei soggetti che si occupano di formare, sia da parte di coloro che sono formati.
Più nel dettaglio, su questo tema il decreto Lavoro integra l’art. 73 del decreto legislativo n. 81/2008, in quanto dopo il comma 4 è aggiunto l’art. 4-bis che dispone che il datore di lavoro che faccia utilizzo di attrezzature che impongono conoscenze particolari (di cui all’art. 71, comma 7 del d. lgs. n. 81) deve provvedere alla sua formazione e al suo addestramento ad hoc – allo scopo di assicurare l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e protetto.
In buona sostanza, il datore di lavoro è ora obbligato a partecipare a corsi di formazione e di addestramento particolari, nella finalità di usare senza rischi e nella maniera opportuna le attrezzature che richiedono conoscenze particolari per l’utilizzo. Pertanto con il decreto Lavoro cambia che l’onere di formazione è oggi anche in capo al datore, e non più soltanto ai suoi dipendenti.
Misure di sicurezza per i cantieri mobili e potenziamento dell’attività ispettiva
In riferimento al settore dell’edilizia, il decreto Lavoro dispone l’estensione delle misure di salute e sicurezza di cui al Titolo IV del Testo unico del 2008 anche ai cd. cantieri temporanei o mobili. In particolare questo aggiornamento riguarda i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani e i piccoli commercianti, i membri dell’impresa familiare e i lavoratori autonomi (che compiono opere o servizi ai sensi dell’art. 2222 del codice civile) e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo.
Infine, in un’ottica di maggior coordinamento tra i soggetti tenuti a garantire il rispetto della legge sui luoghi di lavoro, in virtù di quanto nel decreto Lavoro dello scorso primo maggio anche nuove misure che intendono favorire e migliorare l’attività ispettiva dell’Ispettorato del Lavoro e della Guardia di Finanza, verso aziende che presentino elementi di rischio in campo di salute e sicurezza, di lavoro irregolare o di evasione.
Ecco perché possiamo affermare che il citato decreto Lavoro, oltre ad istituire misure nuove di zecca – come l’assegno di inclusione suddetto – ha inteso anche integrare il Testo unico salute e sicurezza n. 81 del 2008, con ulteriori misure che certamente hanno il pregio di arricchire ulteriormente il quadro delle tutele dei lavoratori.