Il Ministero del lavoro, con circolare nr. 35 dello scorso 29 agosto, fornisce i primi chiarimenti interpretativi sugli istituti lavoristici maggiormente interessati dalla riforma contenuta nella Legge 9 agosto 2013, n. 99, di conversione del Decreto Legge n. 76/2013 (c.d. Decreto Lavoro), entrato in vigore il 23 agosto scorso.
Le misure introdotte dalla L. 99/2013 riguardano il ricorso ad alcune tipologie contrattuali, forme di stabilizzazione degli associati in partecipazione e diversi interventi di semplificazione e razionalizzazione di alcuni istituti.
Decreto lavoro 2013, chiarimenti dal Ministero del lavoro
La circolare pone l’accento sulle tipologie contrattuali dell’apprendistato, dei tirocini formativi e di orientamento, del contratto a tempo determinato, del lavoro intermittente e delle collaborazioni a progetto. Di particolare importanza sono anche le indicazioni fornite sulla procedura di stabilizzazione degli associati in partecipazione e sulla solidarietà negli appalti.
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Apprendistato (art. 2, commi 2 e 3 e art. 9, comma 3)
In materia di apprendistato l’art. 2, comma 2, del D.L. n. 76/2003 demanda anzitutto alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano l’adozione, entro il 30 settembre 2013, di “linee guida volte a disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere…”. Tali linee guide, potranno derogare a quanto disposto dal d. lgs. 276/2011 circa:
- a) il piano formativo individuale di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 167/2011 che, potrà essere obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche
- b) la registrazione della formazione e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita sia effettuata in un documento avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino di cui al D.M. 10 ottobre 2005;
- c) in caso di imprese multi localizzate, la formazione avvenga nel rispetto della disciplina della Regione ove l’impresa ha la propria sede legale.
La circolare rimarca la necessita che ilo personale ispettivo dovrà focalizzare in via assolutamente prioritaria la propria attenzione sul rispetto del Piano, adottando eventuali provvedimenti dispositivi o sanzionatori, secondo le indicazioni già fornite con circ. n. 5/2013, esclusivamente in relazione ai suoi contenuti.
Tirocini formativi e di orientamento (art. 2, comma 5 bis)
La circolare, dopo aver richiamato le modifiche introdotte dal decreto lavoro, ossia che “i datori di lavoro pubblici e privati con sedi in più regioni possono fare riferimento alla sola normativa della Regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all’articolo 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presso il Servizio informatico nel cui ambito territoriale è ubicata la sede legale”, chiarisce che tale previsione costituisce una mera facoltà per i datori di lavoro e non già un obbligo.
Sarà sempre possibile osservare, in relazione al luogo di svolgimento del tirocinio, la specifica disciplina regionale. La disciplina che il datore di lavoro intenderà applicare dovrà comunque essere indicata quantomeno nella documentazione consegnata al tirocinante, in modo tale da consentire al personale ispettivo un obiettivo riferimento giuridico in relazione al quale svolgere l’attività di accertamento.
Contratto a tempo determinato (art. 7, comma 1)
Il Decreto interviene sulla disciplina del contratto a termine “acausale”, stabilendo che le ragioni di carattere “tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo” non sono richieste:
a) nell’ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi comprensiva di eventuale proroga, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per
lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi dell’art. 20, comma 4, del D.Lgs. n. 276/2003;
b) in ogni altra ipotesi individuata dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Pertanto, la durata massima di dodici mesi del contratto “acausale” – che può essere prorogato, attesa peraltro l’abrogazione del comma 2 bis, dell’art. 4 del D.Lgs. n. 368/2001 (v.
infra) – è comprensiva di eventuale proroga e, la disciplina eventualmente introdotta dalla contrattazione collettiva in materia di contratto “acausale” va ad integrare quanto già previsto direttamente dal Legislatore.
La circolare chiarisce che la proroga può riguardare anche contratti sottoscritti (ma evidentemente non ancora scaduti) prima dell’entrata in vigore del D.L. e che rispetto agli stessi trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 368/2001 ad eccezione del requisito relativo alla “esistenza delle ragioni che giustificano l’eventuale proroga”.
“Periodi cuscinetto” e obbligo di comunicazione al Centro per l’impiego
Quanto alle modifiche introdotte all’art. 5 del D.Lgs. n. 368/2001i c.d. periodi cuscinetto di cui al comma 2 dello stesso articolo trovano applicazione anche in relazione ai contratti a termine “acausali”. In tal senso pertanto – ferme restando eventuali diverse previsioni introdotte dalla contrattazione collettiva – un contratto “acausale” potrà avere una durata massima di dodici mesi e cinquanta giorni, superati i quali lo stesso si trasformerà in un “normale” contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Intervalli tra due contratti a termine
Il nuovo comma 3 dell’art. 5 del D.Lgs. n. 368/2001 modifica nuovamente gli intervalli tra due contratti a tempo determinato, ripristinandoli a dieci o venti giorni, a seconda che il primo contratto abbia una durata fino a sei mesi ovvero superiore a sei mesi.
Per tutti i contratti a termine stipulati a partire dal 28 giugno 2013 (data di entrata in vigore del D.L. n. 76/2013) è pertanto sufficiente rispettare un intervallo di 10 o 20 giorni, anche se il precedente rapporto a tempo determinato è sorto prima di tale data. Il rispetto di tali termini non è dovuto:
- nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963;
- in relazione alle ipotesi, legate anche ad attività non stagionali, individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
La circolare analizza poi le modifiche introdotte per le:
- Collaborazioni coordinate e continuative a progetto (art. 7, comma 2 e 2 bis),
- Lavoro intermittente (art. 7, comma 2 e 3);
- Lavoro accessorio (art. 7, comma 2);
- Procedura di conciliazione in caso di licenziamento (art. 7, comma 4);
- Associazione in partecipazione (art. 7, comma 5);
- Convalida delle risoluzioni consensuali e delle dimissioni (art. 7, comma 5);
- Stabilizzazione di associati in partecipazione con apporto di lavoro (art. 7 bis);
- Rivalutazione sanzioni in materia salute e sicurezza sul lavoro (art. 9, comma 2);
- Pluriefficacia delle comunicazioni al Centro per l’impiego (art. 9, comma 5);
- Tutela del lavoratore in somministrazione (art. 9, comma 6);
- Imprese agricole e assunzioni contestuali (art. 9, comma 11).
Di seguito la circolare per intero
Circolare esplicativa ministero del lavoro sul decreto lavoro (327,3 KiB, 997 hits)