Il 7 maggio il Senato ha approvato il nuovo testo del Decreto Lavoro 2014 dopo il maxi-emendamento inserito dal Governo in Commissione Lavoro Senato nei giorni scorsi.
Il Governo ha deciso di porre anche in questa votazione la questione di fiducia, in questo modo il nuovo testo emendato dovrà tornare alla camera per la terza lettura. Ricordiamo che il termine ultimo per la conversione in legge del D.L. 34/2014 è il 19 maggio.
Gli emendamenti presentati dal Governo in questo passaggio sono 8 e sono il frutto della mediazione della maggioranza di Governo, che come è noto ha una formazione abbastanza eterogenea soprattutto su questi temi.
PREAMBOLO
Il maxi-emendamento presentato dal Governo, approvato in Senato, prevede per prima cosa la riscrittura del preambolo, con il compito di attribuire al decreto funzione di raccordo con il disegno di legge delega, in quanto i provvedimenti in esso contenuti hanno come obiettivo il contratto a tempo indeterminato a protezione crescente che sarà esaminato nella delega.
CONTRATTI A TERMINE
Uno degli emendamenti riguarda la sanzione da comminare alle aziende che dovessero sforare il tetto massimo del 20% dei contratti a tempo determinato sul totale dei contratti a tempo indeterminato stipulati dall’azienda nell’anno in corso. Il nuovo testo prevede che sia prevista una sanzione pecuniaria anzichè la trasformazione dei contratti eccedenti in contratti a tempo indeterminato.
Per ciascun lavoratore si applica la sanzione amministrativa: pari al 20% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non sia superiore a un solo lavoratore e pari al 50% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale sia superiore a uno.
Il tetto del 20% non vale per gli istituti pubblici e privati che operano nella ricerca, proprio in ragione della specificità dell’attività svolta. Stessa deroga per le aziende con meno di 5 dipendenti.
APPRENDISTATO
Per quanto riguarda l’apprendistato si stabilisce che il 20% degli apprendisti deve essere stabilizzato solo per le aziende con oltre 50 dipendenti, non più come prima con oltre 30 dipendenti come si era stabilito alla camera.
Sempre per l’apprendistato si stabilisce che può essere utilizzato a tempo determinato per le attività stagionali. La norma dovrà essere però essere recepita dalle regioni.
REGIME TRANSITORIO
Un altro emendamento riguarda il regime transitorio del Decreto Lavoro 2014, aspetto che non era stato trattato fino ad ora e che molti dubbi aveva sollevato fra gli addetti ai lavori.
Nel periodo fino al 31 dicembre oltre alla “norma nazionale del 20%” varranno anche le regole già scritte nei contratti vigenti. Le imprese devono cioè adeguarsi al tetto del 20%, a meno che non il contratto collettivo applicabile sia più favorevole. Quindi, il datore di lavoro che all’entrata in vigore del decreto abbia in corso rapporti di lavoro a termine superiori al tetto del 20% dovrà rientrare a meno che “un contratto collettivo applicabile nell’azienda disponga un limite-percentuale o un termine più favorevole”.
Infine, viene previsto che il diritto di precedenza per le donne in gravidanza sia prevista nel contratto di lavoro individuale.
Fonte: repubblica.it