Il Decreto Genova prevede interessanti novità per le aziende fallite o che si trovano in amministrazione straordinaria. Queste ultime, infatti, sono escluse dal pagamento del tanto temuto “ticket NASpI” (o detto anche “ticket licenziamento”), che deve essere versato dalle aziende in caso di cessazione di un rapporto di lavoro subordinato che da diritto all’indennità di disoccupazione. Ma non solo. Per le predette aziende che in trovano difficoltà, il governo ha previsto anche l’esonero dal pagamento delle quote di trattamento di fine rapporto al Fondo di tesoreria INPS.
Le novità sono state recentemente introdotte dall’art. 43-bis del c.d. “Decreto Genova”, ossia dal D.L. n. 109/2018, convertito nella Legge n. 130/2018, pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 19 novembre. Vediamo quindi nel dettaglio chi sono i soggetti esonerati dalla norma.
Decreto Genova, ticket NASpI: soggetti interessati
Come appena anticipato, l’esonero è rivolta alle società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, e vale per il biennio 2020-2021.
Inoltre, vi rientrano soltanto coloro che abbiano usufruito del trattamento di integrazione salariale straordinaria negli anni 2019 e 2020, come previsto dall’art. 44 del Decreto Genova.
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A tal fine, servirà l’autorizzazione dell’INPS a seguito di apposita richiesta. Si ricorda che i benefici sono riconosciuti nel limite di spesa complessivo di 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione previsto dalla Legge n. 2/2009. Affinché venga rispettato il predetto limite, l’INPS avrà il compito di monitorare mensilmente la spesa.
Proroga CIGS per aziende in cessazione
Si ricorda che il Decreto Genova all’art. 44 ha importanti novità in merito al trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi. In particolare, con l’introduzione del predetto articolato il Legislatore ha inteso garantire la possibilità del ricorso all’intervento di CIGS per quei lavoratori dipendenti da aziende che abbiano cessato o stiano cessando l’attività produttiva alla presenza di determinate condizioni.
Infatti, a decorrere dal 29 settembre 2018, che corrisponde all’entrata in vigore del menzionato Decreto Legge, e per il biennio 2019-2020, le imprese possono la CIGS per crisi aziendale fino ad un massimo di 12 mesi complessivi, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, anche in presenza del Ministero dello Sviluppo Economico e della Regione interessata.
Sono inclusi nella proroga anche le imprese in procedura concorsuale, che abbiano cessato la propria attività produttiva e non si siano ancora concluse le procedure per il licenziamento di tutti i lavoratori, o la stiano cessando.
Ticket licenziamento per aziende in crisi
L’art. 43-bis esonera le imprese in fallimento o in amministrazione straordinaria dal pagamento del ticket licenziamento. Si tratta del contributo obbligatorio introdotto dalla Legge Fornero, in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto alla nuova indennità.
L’esonero spetta per due anni (2010-2021), dietro richiesta di autorizzazione da fare all’INPS. Sono coinvolte le imprese in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, che abbiano fruito della CIGS per crisi aziendali negli anni 2019-2020.
Aziende in amministrazione straordinaria: stop al fondo TFR INPS
Altra misura in favore delle aziende in amministrazione straordinaria o sottoposte a procedura fallimentare, riguarda l’esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto al Fondo di tesoreria INPS.
Anche in tal caso, l’esonero opera per il biennio 2020-2021, sempre dietro autorizzazione dell’INPS rilasciata a domanda.