Prende sempre più forma l’attesissimo Decreto dignità Di Maio, il primo del governo Conte, che dovrebbe apportare diverse novità soprattutto in materia di lavoro. L’intento del Governo è di dare una spinta decisa all’economia andando a incidere sia sulle condizioni dei lavoratori, sia sul mondo dell’impresa, sia sui soggetti deboli come le persone vittime del gioco d’azzardo. Il Decreto sarebbe dovuto approdare sul tavolo del Consiglio dei ministri tenuto il 27 giugno, ma dal comunicato stampa rilasciato a seguito del CdM non risulta nulla.
Vediamo quindi tutte le novità contenute nell’ultima bozza (il cui testo non è reperibile, ma di cui si conosce praticamente tutto) divisa per argomenti:
- lotta al precariato (Titolo I);
- contrasto alla delocalizzazione delle imprese nei confini dell’UE (Titolo II);
- contrasto alla ludopatia (Titolo III).
Decreto dignità Di Maio: giro di vite sui contratti a termine
Sul fronte della lotta al precariato, si sta già parlando da qualche giorno di voler limitare l’uso dei contratti a tempo determinato mediante la reintroduzione del c.d. “causalone”, ossia le ragione tecnico-produttive, organizzative o sostitutive da indicare nel contratto di lavoro.
Dunque, per i contratti di durata non superiore a 12 mesi che scattano dal primo rinnovo rimane ferma la possibilità di ricorrere ai contratti a termine senza causale. Per durate superiori, comunque entro i 36 mesi, è necessario indicare le esigenze:
- temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro, nonché sostitutive;
- connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria;
- relative a lavorazioni e a picchi di attività stagionali, individuati con decreto del Ministero del Lavoro delle politiche Sociali.
Inoltre, per ogni rinnovo successivo al secondo, scatta il costo contributivo crescente di 0,5 punti. Le proroghe, invece, saranno ridotte da 5 a 4.
Per quanto riguarda la somministrazione del lavoro, si prevede l’eliminazione della tipologia di contratto a tempo indeterminato; lasciando pertanto nella disponibilità dell’utilizzatore il solo contratto a tempo determinato.
Stop alla delocalizzazione
Il Decreto dignità Di Maio prevede di superare il fenomeno della “delocalizzazione” produttiva delle imprese. La misura di contrasto ai fenomeni di spostamento della produzione in paesi diversi dall’Italia per trarre vantaggi:
- dal minor costo della manodopera,
- da una minore regolamentazione del mercato del lavoro,
- ovvero da vantaggi in termini di fiscalità.
In sostanza, viene previsto un obbligo di mantenimento del personale impiegato presso l’unità produttiva agevolata; ovvero degli addetti all’attività economica interessata dalle agevolazioni per un periodo, decorrente dalla data di ultimazione dell’iniziativa, pari ad almeno dieci anni. La violazione del predetto obbligo è sanzionata con la revoca, totale o parziale, dei benefici concessi.
Si introduce inoltre il meccanismo di recapture delle agevolazioni concesse per l’iper ammortamento; nel caso in cui i benefici agevolati diventino oggetto di cessione o di delocalizzazione. Nel caso in cui un’impresa delocalizzi beni per cui ha beneficiato dell’iper ammortamento, dovrà restituire l’importo attraverso un aumento del reddito imponibile e conseguentemente un ricarico delle imposte.
Contrasto alla ludopatia
Nel Decreto dignità trovano terreno anche le norme volte a contrastare la ludoptia grazie al divieto della pubblicità del gioco d’azzardo. In sostanza, viene vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet.
Dal 1° gennaio 2019 il divieto si estende anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive ed acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità è vietata.
In caso di omissione delle norme è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata nella misura del 5% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità; e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, ad un importo minimo di € 50.000 a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o attività.