Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la Circolare n.6 del 5/02/2016, con oggetto D. Lgs. n. 8/2016 recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell’art. 2, comma 2, L. n. 28 aprile 2014, n. 67” con le prime indicazioni operative sulle depenalizzazioni in materia di lavoro.
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Il D. Lgs. n. 8/2016, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell’art. 2, comma 2, L. n. 28 aprile 2014, n. 67” ha previsto la depenalizzazione di alcune fattispecie di illecito in materia di lavoro e legislazione sociale. Pertanto la presente Circolare serve a dare le prime indicazioni operative necessarie per una corretta applicazione delle nuove disposizioni, al fine di assicurare l’uniformità di comportamento di tutto il personale ispettivo.
Il D.Lgs. n. 8/2016, in vigore dal 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione dei reati puniti con la sola pena pecuniaria, apportando importanti modifiche in ordine al regime delle sanzioni applicabili ad alcune fattispecie di illeciti posti in essere in materia di lavoro e legislazione sociale.
Campo di applicazione del Decreto Depenalizzazioni in materia di lavoro
Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto in esame sono oggetto di depenalizzazione i reati puniti con pena pecuniaria e quindi delitti e contravvenzioni sanzionati rispettivamente con multa o ammenda.
La depenalizzazione riguarda anche gli illeciti puniti con la sola pena pecuniaria che, nelle forme aggravate, prevedono l’applicazione della sola pena detentiva, oppure della pena detentiva in alternativa o congiunta alla pena pecuniaria. In questi casi, la fattispecie aggravata resta esclusa dalla depenalizzazione andando ad integrare una autonoma fattispecie di reato.
Restano esclusi dall’ambito di applicazione del decreto, i reati previsti dal codice penale, fatto salvo quanto previsto dall’art. 2, comma 6, nonché i reati di cui al D.Lgs. n. 286/1998 e le fattispecie di reato indicate nell’elenco allegato al decreto ovvero i reati contemplati dal D.Lgs. n. 81/2008, testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Ne deriva che i reati ivi previsti, puniti con la sola pena pecuniaria della multa o dell’ammenda, conservano natura penale e pertanto continuano ad essere perseguiti secondo la disciplina già in vigore.
La Circolare passa quindi ad analizzare i due regimi sanzionatori distinti ovvero il regime ordinario e il regime intertemporale, per distinguere fra gli:
- illeciti commessi antecedentemente all’entrata in vigore del decreto in esame ossia prima del 6 febbraio 2016;
- illeciti commessi successivamente a tale data.
Per espressa previsione del provvedimento e per la regola del favor rei, “principio in base al quale nessuno può essere assoggettato ad una sanzione per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce più una violazione punibile”, si applicherà anche ai processi in corso che alla data del 6 febbraio 2016 non sono ancora giunti a sentenza o a decreto divenuti irrevocabili.
Circolare numero 6/2016 del Ministero del Lavoro
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