La CIG in deroga Covid-19 è prevista dal Decreto Cura Italia per tutta la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane per le aziende che non rientrano nelle prestazioni ordinarie (CIGO e assegno ordinario garantito dal FIS o dai Fondi di cui all’articolo 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015).
Le novità introdotte, specifica il governo, s’intendono aggiuntive a quelle già previste dal Dl n. 9/2020 sempre in materia di aiuti alle imprese a causa del Coronavirus. Quindi, i relativi Dpcm – adottati in conseguenza del predetto decreto legge in riferimento alla ex “zona rossa” – s’intendono ancora valide. Con messaggio 1508 del 6 aprile l’INPS ha introdotto una ulteriore semplificazione in materia di CIG che riguarda le modalità di compilazione e invio telematico del modello SR41 per il pagamento diretto ai lavoratori delle integrazioni salariali. L’INPS ha pubblicato inoltre il messaggio 1525 del 7 aprile con le istruzioni operative per l’invio dei decreti di concessione regionali. Il Decreto Liquidità Dl 23/2020 ha ampliato la Cassa in deroga anche ai dipendenti assunti dopo il 23 febbraio.
Vediamo nel dettaglio a come funziona la Cassa integrazione in deroga 2020 alla luce delle ultime novità contenute nella Circolare 47/2020 e successiva prassi.
CIG in deroga Covid-19: come funziona
Come anticipato in premessa, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, privi della CIG ordinaria, le Regioni e Province autonome riconoscono il ricorso fino a 9 settimane di cassa integrazione in deroga. La norma include tra i beneficiari anche quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi.
La tutela è estesa anche al personale dei datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, tranne quelli del lavoro domestico. A tal fine, il governo ha messo a disposizione 3,2 miliardi di euro: le risorse saranno ripartite tra le regioni e province autonome con uno o più decreti del Ministro del Lavoro, di concerto con il MEF.
Ai lavoratori, oltre all’integrazione salariale (d’importo pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro perse), è riconosciuta anche la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.
Con riferimento ai lavoratori del settore agricolo, ed esclusivamente per le ore di riduzione o sospensione delle attività, il trattamento è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
Ricordiamo inoltre che le aziende dovranno fare riferimento ai singoli accordi regionali (o delle province autonome) che sono pubblicati sui rispettivi siti istituzionali.
Accordo semplificato Cig in deroga
Il ricorso alla Cig in deroga può avvenire esclusivamente previo accordo con le organizzazioni sindacali, ossia seguendo l’iter previsto dal D.Lgs. n. 148/2015. L’accordo può avvenire anche in via telematica.
Restano esclusi dall’obbligo di consultazione sindacale i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti i quali faranno riferimento all’accordo regionale.
Novità dal decreto liquidità
Il Decreto Liquidità Decreto-Legge 23 dell’8 aprile 2020 ha previsto l’estensione della cassa integrazione ordinaria, cassa integrazione in deroga e assegno ordinario “Cura Italia” anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020; inoltre ha previsto l’esenzione dall’imposta di bollo per i procedimenti di cassa integrazione in deroga.
CIG in deroga Decreto Cura Italia: concessione dei trattamenti
I trattamenti salariali sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro 48 ore dall’adozione. Prima della liquidazione, l’INPS ha il compito di verificare il rispetto dei limiti di spesa.
Come avviene la concessione dei trattamenti? Ebbene, le regioni e delle province autonome, unitamente al decreto di concessione, hanno il compito di inviare la lista dei beneficiari all’INPS, che provvede all’erogazione delle prestazioni.
Le domande sono presentate alla regione e alle province autonome, che le istruiscono secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
Cig in deroga coronavirus: chi paga
Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.
Al tal fine, il datore di lavoro è obbligato ad inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall’Istituto Previdenziale.
L’adempimento deve avvenire, alternativamente, entro sei mesi:
- dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione;
- dalla data del provvedimento di concessione se successivo.
Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
Modello Sr41 semplificato
Per il pagamento diretto ai lavoratori delle integrazioni salariali (CIG ordinaria, straordinaria e in deroga e i FIS) è attualmente in uso il modello “IG Str Aut” (cod. “SR41”). Si tratta di un modello che il datore di lavoro, o suo intermediario, deve compilare e inviare all’INPS per permettere il pagamento diretto della prestazione.
Il modello SR41 è stato semplificato a causa dell’emergenza coronavirus:
- non è più previsto l’obbligo di firma da parte del lavoratore del modello cod. “SR41”;
- le dichiarazione di responsabilità da parte del lavoratore, contenute nel quadro G del modello cartaceo dell’“SR41”, non saranno più autocertificate, ma verranno controllate d’ufficio dall’INPS;
- la certificazione dell’IBAN tramite modello SR163 non è più obbligatoria (vedi guida Modello sr163 INPS: soppressione della certificazione del Conto Corrente);
- non è più obbligatorio compilare i dati relativi allo stato civile, titolo di studio, partecipazione a lavori socialmente utili ed eventuali periodi effettuati;
- infine, è possibile l’invio di flussi relativi a periodi più ampi di una singola mensilità, al fine di ridurre il numero di file “SR41” da trasmettere (non sarà più necessario inviare un SR41 per ogni mensilità).
Messaggio INPS numero 1508 del 06-04-2020
Di seguito alleghiamo il messaggio INPS 1508 del 6 aprile 2020 con le indicazioni sulla semplificazione del modello SR41.
Messaggio INPS numero 1508 del 06-04-2020 (60,1 KiB, 14.480 hits)
Messaggio INPS numero 1525 del 07-04-2020
Alleghiamo il messaggio INPS 1525 del 7 aprile 2020 con le istruzioni operative per l’invio dei decreti di concessione regionali.
Messaggio INPS numero 1525 del 07-04-2020 (84,6 KiB, 6.429 hits)
Circolare INPS numero 47 del 28-03-2020
Alleghiamo infine il testo completo della circolare INPS 47 per maggiori approfondimenti.
Circolare INPS numero 47 del 28-03-2020 (4,4 MiB, 11.528 hits)
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