La recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Crescita (Dl 34/2019, convertito in Legge 58/2019), entrato in vigore il 30 giugno 2019, ha apportato significative novità in tema di ISEE che vanno ad influire direttamente anche sulla platea dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza. L’articolo 28-bis modifica l’articolo 10 del D. lgs. 147/2017, ed in particolare l’ISEE corrente. L’intento del legislatore è quello di rendere meno rigidi i requisiti per ottenere l’indicatore provvisorio e venire incontro alle esigenze di quei cittadini cui è mutata, in peggio, la situazione economica. La modifica, di conseguenza, incide in maniera positiva anche sul Reddito di Cittadinanza, in quanto si allarga anche la platea dei potenziali beneficiari della misura di politica attiva.
La novità è stata recepita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in una nota del 28 giugno 2019, nella quale spiega come e cosa cambia in riferimento all’ISEE corrente con il Decreto Crescita.
ISEE corrente: cos’è e come funziona
Le previgenti regole sulle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente, contenute nel Dpcm n. 159/2013, stabilivano che l’ISEE corrente poteva essere chiesto se si verificava la concomitanza di due eventi:
- da un lato, la situazione reddituale del nucleo familiare che subiva un’oscillazione negativa superiore al 25%;
- dall’altro, la variazione della situazione lavorativa di almeno uno dei componenti il nucleo familiare, avvenuta nei 18 mesi precedenti la richiesta.
ISEE corrente, cosa prevede il Decreto Crescita
Una situazione, questa, assai stringente per chi subiva una contrazione del reddito. Adesso, con il “Decreto Crescita”, i requisiti diventano alternativi e si aggiunge un’ulteriore opportunità rispetto a quelle originarie e che migliora la situazione per i richiedenti.
Nello specifico, oltre alle fattispecie previste dal Dpcm 159/2013, possono richiedere l’indicatore provvisorio quelle famiglie in cui:
- uno dei componenti perde il lavoro o un trattamento assistenziale, previdenziale o indennitario esente da Irpef
- oppure se la situazione reddituale del nucleo familiare non dovesse cambiare del 25%, un’eventualità che può ricorrere in numerosi casi.
Altre modifiche si sono registrate anche in merito alla durata di validità dell’ISEE corrente; questa aumenta infatti da 2 mesi a 6 mesi. Inoltre, esclusivamente nella fattispecie in cui variazioni della situazione occupazionale o della fruizione dei trattamenti, l’ISEE corrente è aggiornato entro 2 mesi della variazione.
ISEE ordinario: doppia opzione di calcolo
Sempre nella nota del Ministero del Lavoro, si legge dell’introduzione della “doppia opzione di calcolo per l’ISEE ordinario”, che è possibile utilizzare se più conveniente. Ma cosa significa? Ebbene, il Decreto Crescita ha modificato il co. 4 dell’art. 10 del D.Lgs. n. 147/2017 secondo cui per il calcolo dell’ISEE ordinario devono essere considerati i patrimoni ed i redditi del secondo anno precedente.
Reddito di cittadinanza: platea beneficiari ampliata
Dall’entrata in vigore della norma, la richiesta potrà riferirsi a quelli del primo anno precedente se più convenienti per i cittadini. In questo modo, in virtù del nuovo scenario normativo, si risolvono i problemi per i richiedenti il Reddito di Cittadinanza che avevano lavorato nel 2017 cui, di fatto, era precluso l’accesso al beneficio.
Se, infatti, per richiedere il Reddito di Cittadinanza si doveva far riferimento all’ISEE dell’anno precedente, chi aveva appena perso il lavoro non rientrava nei requisiti di reddito necessari. Al contrario, la valutazione delle domande sulla base del reddito corrente consentirà ai disoccupati in situazioni particolari, dunque anche se percettori di sussidio o disoccupati da oltre 18 mesi, di ottenere il Reddito di Cittadinanza.