Con il DPCM del 10 aprile 2020 vengono prorogate le misure restrittive fino al 3 maggio 2020, ma si autorizza la riapertura dal 14 aprile di librerie, cartolerie, commercio al dettaglio di prodotti di abbigliamento per bambini e neonati, di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini e articoli di profumeria e altre attività elencate nell’allegato che trovate a fondo pagina.
Con il DPCM 22 marzo 2020 cosiddetto Decreto Chiudi Italia il Governo aveva introdotto ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da COVID-19 sull’intero territorio nazionale. In virtù di tale decreto, erano sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle fondamentali e di quelle indicate nell’allegato 1 disponibile a fondo pagina. Successivamente con DPCM del 1° aprile la sospensione era stata prorogata al 13 aprile.
Vediamo insieme come verificare se ad oggi, la propria attività rientra nelle previsioni di chiusura disposte dal Governo oppure si può riaprire o continuare a lavorare.
DPCM del 10 aprile 2020, ulteriore proroga delle restrizioni in tutta Italia
Come anticipato in premessa il Dpcm del 10 aprile autorizza la riapertura dal 14 aprile di librerie, cartolerie, commercio al dettaglio di prodotti di abbigliamento per bambini e neonati, di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini e articoli di profumeria. Sono inoltre autorizzati alla riapertura anche gli esercizi non specializzati di computer, i rivenditori di periferiche, apparecchiature per le telecomunicazioni, elettronica audio e video ed elettrodomestici. Infine riapertura possibile per gli esercizi specializzati per prodotti medicali e ortopedici, al commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia, ferramenta e lavanderie.
Il Dpcm prevede anche misure di prevenzione, al fine di evitare che la graduale ripresa delle attività porti a una ripresa dei contagi. Tutti gli esercizi commerciali dovranno:
- assicurare il distanziamento sociale;
- garantire pulizia e igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell’orario di apertura.
Infine il DPCM prevede nei luoghi chiusi e in tutte le fasi lavorative ove non sia possibile osservare il distanziamento sociale:
- l’uso obbligatorio di mascherine
- nonché l’utilizzo dei guanti usa e getta.
Inoltre, gli accessi agli esercizi commerciali dovranno essere scaglionati attraverso un ampliamento delle fasce orarie, e consentendo l’entrata di una sola persona alla volta con un massimo di due operatori nei locali fino a 40 metri quadrati.
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 aprile 2020 (98,6 KiB, 494 hits)
DPCM 10 aprile 2020 - Allegati (57,4 KiB, 611 hits)
DPCM 1° aprile proroga lock down al 13 aprile
Il Dpcm 1 aprile 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dello stesso giorno, stabilisce che l’efficacia delle disposizioni dei Dpcm dell’8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e dall’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020, siano prorogate fino a lunedì 13 aprile 2020.
Rispetto ai precedenti provvedimenti, è stata introdotta la sospensione – oltre che degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblichi e privati – anche delle sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all’interno degli impianti sportivi di qualsiasi tipo.
DPCM_1_aprile.pdf (238,5 KiB, 384 hits)
Decreto Chiudi Italia: le attività escluse dalla chiusura
I titolari di attività produttive industriali e commerciali sono tenuti a sospendere le attività fino al 3 aprile. Stesso termine di operatività è assegnato in proroga alle previsioni di cui al DPCM 11 marzo 2020, nonché a quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia sarebbero spirati alla data del 25 marzo 2020.
Non rientrano nella sospensione generalizzata:
- le attività commerciali già escluse dal blocco in forza del DPCM 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020, Ipermercati, supermercati, discount, ovvero tutto il comparto del commercio alimentare all’ingrosso e al dettaglio nonché farmacie parafarmacie edicole, tabacchi ecc. Garantiti altresì i servizi bancari, postali, assicurativi e finanziari.
- le attività professionali svolte su tutto il territorio nazionale. Si devono comunque adottare protocolli di sicurezza anticontagio nonché misure di sanificazione dell’ambiente di lavoro. Si deve infine consentire il ricorso allo smart-working.
Dunque, commercialisti, avvocati, ecc potranno continuare a svolgere la propria attività su tutto il territorio nazionale, il DPCM supera le più restrittive eventuali ordinanze regionali, nel rispetto delle suddette indicazioni.
Sono espressamente escluse dal blocco le attività indicati all’allegato 1, del DPCM in commento; nonché le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1. In tal caso si deve comunicare al Prefetto le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite.
L’elenco dei codici Ateco delle attività non interessate dal blocco, all’allegato 1, può essere oggetto di modifica ossia ampliato o ridotto.
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 + allegato (60,3 KiB, 543 hits)
DPCM Chiudi Italia: le attività bloccate
Sono interessate dal blocco:
- tutte le attività produttive industriali e commerciali diverse da quelle sopra individuate,
- bar e ristoranti nelle stazioni ferroviarie e lacustri, nonchè nelle aree di servizio e rifornimento carburante con esclusione di quelli situati lungo le autostrade. Restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti; in quest’ultimo caso va comunque rispettata la distanza interpersonale di almeno un metro.
Le attività produttive oggetto di sospensione possono comunque proseguire l’attività se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
Chiudi Italia: ulteriori previsioni di esclusione dal blocco
E’ sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici; nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.
Indipendentemente dalle previsioni di cui all’allegato 1, pre autorizzazione/comunicazione al Prefetto, sono consentite le seguenti attività:
- le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. Non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale;
- le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.
- le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, fermo restando la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti.
Chiudere o no l’attività? Cosa verificare.
Salvo quanto detto nel paragrafo precedente, per verificare se l’attività svolta rientra tra quelle oggetto di blocco è necessario verificare se il codice Ateco della propria attività rientra nella prima colonna all’allegato 1 del DPCM 22 marzo.
- se il codice è positivamente riscontrato allora si potrà proseguire l’attività,
- in caso contrario è comunque possibile proseguire se la stessa è organizzata in modalità a distanza o lavoro agile.
Inoltre, le imprese le cui attività sono sospese per effetto del decreto sono tenute a completare le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020; entro tale scadenza è compresa anche la spedizione della merce in giacenza.
Viene dunque data la possibilità di portare a termine le attività di maggiore emergenza; o comunque di organizzarsi per il pieno proseguimento dell’attività ricorrendo al lavoro agile.
DPCM 22 marzo 2020 e allegati
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Allegato 1 - DCPM 22 marzo 2020 (49,6 KiB, 1.482 hits)