Nuovi cambiamenti in vista con l’entrata in vigore del pacchetto lavoro contenuto nel Decreto agosto per l’istituto del contratto a tempo determinato. Dopo le pesanti modifiche subite per effetto del Decreto Dignità, il rapporto di lavoro a termine si appresta a subire ulteriori mutamenti.
Le novità, in particolare, riguardano soprattutto le nuove assunzioni, in quanto nel Dl Agosto – recentemente varato dal Consiglio dei ministri – vi è una decontribuzione totale:
- di 6 mesi, se a tempo indeterminato;
- di 3 mesi, se a tempo determinato e stagionali.
Lo sgravio contributo fa parte del pacchetto lavoro del Decreto Agosto, contenente anche i provvedimenti per il rinnovo della cassa integrazione e per il blocco dei licenziamenti. Sono previste, altresì, specifiche misure a favore dei lavoratori del settore turismo, stabilimenti balneari e termali.
L’incentivo, spiega il Governo, si è reso necessario a seguito del calo drastico delle assunzioni dovuto all’emergenza sanitaria da Coronavirus. Il contratto a termine, sottolinea l’Esecutivo, rappresenta oltre i 2/3 delle nuove assunzioni. Ora, a maggio 2020 i dati sono scesi di due terzi rispetto allo stesso mese del 2019.
Ma andiamo in ordine e vediamo nel dettaglio cosa cambia per le assunzioni a termine nel Decreto di agosto.
Decreto Agosto, pacchetto lavoro: stop ai sussidi, spazio alle assunzioni
L’intento del Governo è quello di frenare la mole di aiuti e sussidi che lo Stato sta erogando in questi mesi a chi è in difficoltà economica, in cambio di assunzioni sia a termine sia tempo indeterminato.
In particolare, l’art. 6 della bozza del “Decreto Agosto” ha disposto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato. Nello specifico, fino al 31 dicembre 2020, ai datori, con esclusione del settore agricolo, che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall’assunzione.
Sono esclusi dall’agevolazione i contratti di apprendistato e di lavoro domestico. Resta ferma, invece, l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Quanto all’importo dello sgravio, esso è pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Dall’esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa.
Bonus assunzioni Dl agosto: trasformazione del contratto a termine
Da notare che l’esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva alla data di entrata in vigore del “Decreto Agosto”. Inoltre, l’ncentivo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
Il successivo art. 7 ha allargato l’esonero anche al versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali.
Quindi, l’agevolazione è riconosciuta con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale, comunque sino ad un massimo di 3 mesi, per le assunzioni a tempo determinato. Sono inclusi anche i contratti di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
In caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, lo sgravio si estende fino a 6 mesi.
Decreto Agosto: deroghe al contratto a termine
L’obiettivo dichiarato del Governo, ossia quello di favorire le assunzioni a termine, in luogo dei sussidi, può essere perseguito mediante le recenti modifiche apportate dal “Decreto Cura Italia” e successivamente dal “Decreto Rilancio”.
Innanzitutto è stata concessa la possibilità di derogare all’obbligo dell’inserimento delle cd. “causali giustificatrici”, qualora si intenda prorogare (superando i 12 mesi) o rinnovare, sino al 30 agosto 2020, i contratti a tempo determinato in essere al 23 febbraio 2020.
Quindi, ai fini della proroga o del rinnovo “acausale”, devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:
- il contratto a tempo determinato deve risultare in essere al 23 febbraio 2020 (sono pertanto esclusi i contratti stipulati per la prima volta dopo il 23 febbraio 2020);
- il contratto di lavoro prorogato o rinnovato deve cessare entro il 30 agosto 2020.
Proroga acausale oltre il 30 agosto
L’azienda avrà, ovviamente, la possibilità di disporre una proroga “acausale” anche oltre il 30 agosto 2020, qualora la stessa non comporti il superamento del periodo di 12 mesi.
Infine, il termine
- dei contratti di lavoro degli apprendisti
- e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione,
è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Viene, dunque, prevista la possibilità per gli apprendisti e per i titolari di contratti a termine, anche in somministrazione, a cui sia stata sospesa l’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza da Coronavirus, di prorogare il termine dei relativi contratti in misura equivalente al periodo per i quali gli stessi sono stati sospesi; (ovviamente, per il contratto di apprendistato – essendo un rapporto a tempo indeterminato – si fa riferimento al periodo “formativo” del contratto medesimo).