Online le indicazioni INPS per usufruire del nuovo sgravio contributivo in favore dei lavoratori dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo (in breve Decontribuzione Turismo). L’importo dell’esonero è pari doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL. Inoltre, esso è riparametrato e applicato su base mensile ed è fruibile entro il 31 dicembre 2021 (mese di competenza novembre 2021).
I primi chiarimenti sono stati forniti dall’INPS con la Circolare n. 140 del 21 settembre 2021
Decontribuzione turismo: cos’è
Il D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni in L. n. 106/2021, ha previsto che ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.
Sono esclusi i premi e contributi dovuti all’INAIL. L’esonero è riparametrato e applicato su base mensile. Ai fini del riconoscimento dell’esonero, i datori di lavoro devono, pertanto, avere fruito, almeno parzialmente, dei trattamenti di integrazione salariale nei mesi di gennaio e/o febbraio e/o marzo 2021.
Con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale fruiti nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021, che costituiscono la base di computo della misura dell’esonero in trattazione, considerato che la norma non dispone alcuna specificazione circa la causale del trattamento, ne deriva che l’esonero per tali specifici settori può trovare applicazione a prescindere dalla causale dei suddetti ammortizzatori.
Decontribuzione turismo: chi sono i soggetti interessati
Possono accedere al beneficio i datori di lavoro privati dei/del settori/settore:
- del turismo;
- degli stabilimenti termali e del commercio;
- creativo, culturale e dello spettacolo;
che abbiano fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021.
L’esonero in oggetto è riconosciuto ai datori di lavoro privati rientranti nei citati settori, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditori. In virtù della previsione degli specifici settori per i quali può trovare applicazione la misura, la stessa non si applica nei confronti delle pubbliche Amministrazioni.
Più in particolare, l’esonero può essere legittimamente fruito per le medesime posizioni aziendali (matricole INPS) per le quali, nelle suddette mensilità di gennaio e/o febbraio e/o marzo 2021, siano state fruite, anche parzialmente, le integrazioni salariali.
Decontribuzione turismo: come funziona e quanto dura
L’importo dell’esonero è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL.
L’esonero è riparametrato e applicato su base mensile ed è fruibile entro il 31 dicembre 2021 (mese di competenza novembre 2021). Pertanto, ai fini della quantificazione della misura di esonero, il parametro di riferimento da utilizzare si sostanzia nel calcolo della contribuzione datoriale non versata in relazione al doppio delle ore degli ammortizzatori sociali utilizzati nei mesi citati.
A seguito della determinazione del quantum di esonero astrattamente fruibile sulla base del doppio delle ore di integrazione salariale, nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare riferimento alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente esonerabile.
Decontribuzione turismo: condizione di spettanza
Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori. In particolare, l’esonero contributivo dipende dal rispetto di quanto previsto dall’art. 1, co. 1175, della L. n. 296/2006, ossia:
- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Decontribuzione turismo: compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
Il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020[2], recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary Framework). Inoltre, è riconosciuto nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione, ed è altresì subordinato, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, all’autorizzazione della Commissione europea.
In base alla suddetta sezione 3.1, la Commissione considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:
- siano di importo non superiore a 1.800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere);
- siano concessi a imprese che non fossero già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
- in deroga al punto precedente, siano concessi a microimprese o piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
- siano concessi entro il 31 dicembre 2021.