La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto, a decorrere dal 2016, un sistema di tassazione agevolata per i lavoratori più produttivi, ovvero una detassazione dei premi di produttività. In pratica, il datore di lavoro può applicare un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali del 10% su questi premi di risultato. Le modalità applicative sono state poi disciplinate dal Decreto del MLPS, di concerto con il MEF, emanato il 25 marzo 2016.
Successivamente la legge 21 giugno 2017, n. 96, ha introdotto la possibilità, a determinate condizioni, di poter applicare una decontribuzione sui premi di produttività. La novità è stato ora recepita dall’INPS con la Circolare n. 104 del 18 ottobre 2018, che ne ha fornito le relative istruzioni operative.
Detassazione premi di produttività: la disciplina
La Legge di Stabilità 2016 ha previsto che possono fruire dell’agevolazione fiscale del 10%, ovvero della Detassazione dei premi di produttività:
- i lavoratori titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente a quello di percezione delle somme, a 80.000,00 euro;
- e per un importo massimo agevolabile di 3.000 euro. L’importo può salire a 4.000 euro in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro.
Decontribuzione premi di produttività
In cosa consiste invece lo sgravio contributivo dei premi di produttività? Sul punto, la novità contenuta l’art. 55 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 ha previsto la soppressione del massimale più elevato di premi detassati (4.000 euro), con la conseguente applicazione del limite generale di 3.000,00 euro. Inoltre ha introdotto, con riferimento ad una quota dei premi di risultato non superiore a 800,00 euro, le seguenti misure:
- una riduzione, pari a venti punti percentuali, dell’aliquota contributiva IVS a carico del datore di lavoro;
- l’esclusione di ogni contribuzione a carico del dipendente;
- la corrispondente riduzione dell’aliquota di computo per il calcolo del trattamento pensionistico.
In tali casi vige il principio di cassa, secondo il quale l’aliquota IVS da valutare ai fini della riduzione è quella in vigore nel mese di corresponsione del premio agevolabile.
Al riguardo è importante sottolineare che l’agevolazione è comunque cumulabile con altri benefici contributivi previsti dalla normativa vigente. Ciò in considerazione del fatto che la riduzione dell’aliquota non ha una funzione di incentivo all’assunzione.
Altro aspetto importante da evidenziare, riguarda la possibilità di beneficiare della decontribuzione anche da parte di datori di lavoro non imprenditori.
Il beneficio, tra l’altro, deve essere inteso come annuale. Quindi, in caso di più rapporti di lavoro il beneficio contributivo potrà essere usufruito dal successivo datore di lavoro fino ad esaurimento del plafond di 800 euro di premio.
Per ottenere lo sgravio non è necessaria alcuna preventiva autorizzazione da parte dell’INPS. L’agevolazione, in questo senso, spetta anche per i premi erogati nei mesi trascorsi dall’entrata in vigore della norma e nelle more dell’emanazione della circolare.
Sgravio contributivo premi di produttività: Uniemens
La circolare in oggetto speiga infine come compilare l’Uniemens in caso di Sgravio contributivo dei premi di produttività. Ai fini prettamente operativi, il premio di risultato derivante dal beneficio della riduzione contributiva deve essere esposto a partire dal flusso UniEmens di competenza novembre 2018; questa si inserisce nel nuovo elemento di “ImponibilePremioRisDec” di “PremioRisDec” in “PremioRis” “DatiParticolari”, diventando un imponibile distinto rispetto a quanto indicato nell’elemento “Imponibile”.
Parallelamente andrà indicato nel nuovo campo “ContributoPremioRisDec” di “PremioRisDec” “PremioRis” “DatiParticolari” la contribuzione dovuta sul premio. L’imponibile indicato nel nuovo elemento “ImponibilePremioRisDec” non deve superare l’importo di 800,00 euro per anno civile per lavoratore.
INPS: circolare numero 104 del 18-10-2018
Alleghiamo infine il testo della circolare INPS:
INPS: circolare numero 104 del 18-10-2018 (113,1 KiB, 1.011 hits)
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