Semplificate le modalità procedurali di inoltro dell’istanza di decontribuzione dei contratti di solidarietà stipulati ai sensi degli artt. 1 e 2, D.L. n. 726/1984, convertito con modificazioni in L. n. 863/1984. Infatti, dal 2 novembre al 10 dicembre di ogni anno, le aziende interessate sono tenute a utilizzare il nuovo applicativo web “sgravicdsonline”. L’accesso al nuovo applicativo potrà avvenire in due modi:
- utilizzando le credenziali del sistema “cliclavoro”;
- le credenziali SPID, rilasciate da uno dei gestori autorizzati dall’AGID.
Ne dà notizia il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Circolare n. 17 del 3 ottobre 2019. Sul punto, il documento di prassi sottolinea che le nuove modalità d’invio delle domande sostituiscono quanto precedentemente contenuto nella Circolare n. 18 del 22 novembre 2017.
Decontribuzione contratti di solidarietà: misura e durata
Il D.I. n. 2 del 27.09.2017 prevede una riduzione contributiva, comunque entro il limite finanziario aumentato a 30 milioni di euro, in favore delle imprese che stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà. La riduzione contributiva è riconosciuta per l’intera durata del contratto di solidarietà, nella misura del:
- 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.
Inoltre la domanda ha ad oggetto lo sgravio contributivo per l’intero periodo di solidarietà previsto nell’accordo e – comunque – per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile.
Nuovo applicativo per la richiesta di sgravio INPS per contratti di solidarietà
All’interno dell’applicativo web “sgravicdsonline”, che sarà l’unica procedura ammessa per la compilazione delle istanze di decontribuzione da parte delle imprese, saranno messi a disposizione i propri macro-dati delle pratiche presenti nel sistema “CIGS on-line”, conseguenti ai contratti di solidarietà.
Ma cosa è possibile fare nell’applicativo “sgravicdsonline”? Ebbene, innanzitutto, sarà possibile compilare l’istanza completa di:
- elenco nominativo dei lavoratori interessati, contenente per ciascun nominativo la percentuale di riduzione oraria applicata che sia superiore al 20%;
- numero e data della marca da bollo che sarà mantenuta agli atti dall’istante.
Successivamente, il sistema rilascerà un modulo istanza compilato con i dati dell’impresa e completo di un codice comunicazione. L’istanza, firmata digitalmente e in bollo, potrà essere presentata esclusivamente attraverso il nuovo applicativo, seguendo le istruzioni in esso indicate. Si ricorda, al riguardo, che non sarà più ammesso l’invio a mezzo posta elettronica certificata (Pec).
Contratti di solidarietà: previsione dello sgravio contributivo
La procedura, inoltre, prevede la necessità che l’impresa dichiari nell’istanza, a pena d’inammissibilità, la propria previsione del quantum della riduzione contributiva richiesta. Inoltre, occorre indicare il codice pratica relativo alla domanda di integrazione salariale per contratto di solidarietà presentata nel sistema denominato “Cigs on-line”. L’indicazione della stima dell’onere contributivo è a carico di tutte le aziende istanti, a prescindere se abbiano o meno presentato istanza di sgravio in precedenza.
Domanda decontribuzione contratti di solidarietà: nuove modalità di invio
Le domande di decontribuzione dovranno quindi essere presentate perentoriamente dal 30 novembre al 10 dicembre di ogni anno di riferimento. Le istanze sono istruite in base allo stretto ordine cronologico di presentazione. Attenzione: è prevista l’inammissibilità della domanda in caso di:
- riduzione oraria inferiore o pari al 20%;
- omessa indicazione della stima della riduzione contributiva;
- difetto della firma digitale, prescritta nella relativa modulistica;
- mancato rispetto delle modalità di inoltro dell’istanza;
- inosservanza del termine stabilito per la presentazione dell’istanza.
Ulteriore ipotesi di inammissibilità della domanda di sgravio è l’aver già beneficiato, da parte della stessa azienda e per la medesima unità produttiva, della riduzione contributiva per 24 mesi nel quinquennio mobile.