Congelati i termini decadenziali delle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL. Infatti, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, i predetti termini sono stati sospesi dal 23 febbraio 2020 al 1° giugno 2020. Allo stesso modo, il differimento opera anche per i termini di prescrizione.
La novità è stata introdotta dall’art. 34 del D.L. n. 18/2020 (cd. “Decreto Cura Italia”), recepita dalla Circolare INPS n. 50 del 4 aprile 2020. Il documento di prassi fornisce i primi chiarimenti in ordine all’ambito oggettivo di applicazione della norma, con particolare riferimento ai termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali ed ai relativi criteri applicativi.
Decadenza prestazioni previdenziali: ambito di applicazione
La sospensione dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali si intendono sospesi:
- per l’esperimento dell’azione giudiziaria;
- per la presentazione delle domande di prestazioni previdenziali, inclusi quelli previsti per la presentazione delle domande di riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto alle prestazioni previdenziali.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano nell’ambito di applicazione della norma in esame i termini di decadenza, previsti dalle vigenti disposizioni di legge, per la presentazione delle seguenti domande:
- riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto alla pensione anticipata in favore dei lavoratori cd. precoci (termine del 1° marzo 2020);
- riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto all’indennità cd. APE sociale (termine del 31 marzo 2020);
- riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto alla pensione di inabilità per soggetti affetti da malattie, di origine professionale, derivanti da esposizione all’amianto (termine del 31 marzo 2020);
- riconoscimento dello svolgimento di attività lavorative particolarmente faticose e pesanti (termine del 1° maggio 2020);
- pensionamento anticipato per i lavoratori del settore editoria.
Lavoratori precoci e APE sociale: nuovi termini di decadenza
Le domande di riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto alla pensione anticipata in favore dei lavoratori precoci e all’APE sociale, devono essere presentate rispettivamente:
- entro l’1 marzo 2020;
- entro il 31 marzo 2020.
Alla luce dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, tali termini si intendono prorogato all’1 giugno 2020. Quindi, le predette domande possono essere trasmesse lecitamente entro l’1 giugno 2020. Tuttavia, ai fini del monitoraggio degli oneri, le istanze si considerano presentate, rispettivamente, entro il 1° e il 31 marzo 2020.
Quanto all’esito delle domande di accesso alla pensione dei lavoratori precoci e all’Ape sociale, che coincide con il 30 giugno 2020, l’invio sarà effettuato anche successivamente al 30 giugno 2020. Ciò in considerazione del numero delle domande e dei tempi necessari per il completamento dell’istruttoria.
Conseguentemente, per l’annualità 2020, si considerano rientranti nella seconda finestra temporale:
- le domande di riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto alla pensione anticipata in favore dei lavoratori precoci presentate dal 2 giugno 2020 al 30 novembre 2020;
- le domande di riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto all’APE sociale presentate dal 2 giugno 2020 al 15 luglio 2020.
Lavori particolarmente faticose e pesanti: nuovi termini di decadenza
In merito alle domande di riconoscimento dello svolgimento di attività lavorative particolarmente faticose e pesanti, presentate dopo il 1° maggio 2020 ed entro il 1° giugno 2020, ai fini del monitoraggio degli oneri e del differimento del trattamento pensionistico anticipato si considerano presentate entro il 1° maggio 2020.
Assegno ordinario di invalidità: sospensione dei termini di decadenza
Per quanto riguarda l’assegno ordinario di invalidità, l’INPS ricorda che è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare. La conferma dell’assegno ha effetto:
- dalla data di scadenza, nel caso in cui la domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data;
- dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la stessa venga inoltrata entro i 120 giorni successivi alla scadenza suddetta. Le domande di conferma presentate oltre 120 giorni dalla scadenza sono considerate nuova domanda.
Ebbene, l’art. 34 del “Decreto Cura Italia” esplica effetti con riguardo alle domande di conferma i cui termini di presentazione ricadano nell’arco temporale intercorrente dal 23 febbraio al 1° giugno 2020:
- siano essi quelli relativi al semestre precedente la scadenza dell’assegno;
- siano essi quelli relativi al periodo di 120 giorni successivi alla stessa.
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