L’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (Inps) alla stregua di quanto avviene per le comuni assicurazioni casa e auto garantisce sostegno economico al verificarsi di una serie di eventi che impediscono ai lavoratori (dipendenti e non) di rendere la prestazione e, di conseguenza, percepire la retribuzione / compenso. Tra le attività principali si citano i trattamenti riconosciuti per gli eventi vecchiaia, invalidità e superstiti (cosiddetta assicurazione IVS) oltre alle indennità economiche per le assenze del lavoratore legate, ad esempio, a malattia, maternità obbligatoria, paternità obbligatoria ed alternativa, allattamento, donazione sangue, permessi per assistere familiari disabili; oppure la pensione di vecchiaia per gli iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria AGO. Sempre sulla falsariga delle polizze assicurative, le attività dell’Inps vengono finanziate grazie al versamento di un “premio” mensile che, in questo caso, prende il nome di contributo.
A seconda del tipo di lavoratore assicurato, il contributo è a carico interamente dello stesso ovvero ripartito tra il datore di lavoro – committente ed il lavoratore stesso, come accade per dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi.
Fatta questa utile premessa analizziamo in dettaglio come si pagano i contributi Inps, le modalità per sapere a quanto ammontano le somme dovute all’Istituto e i canali utilizzati per la riscossione dei debiti contributivi.
Come si pagano i contributi Inps?
Di norma i contributi Inps si pagano con modello F24, nel rispetto di scadenze che possono essere diverse in base al lavoratore interessato, se autonomo, dipendente o parasubordinato.
Ad esempio, i contributi dovuti per i dipendenti vengono versati dal datore di lavoro (anche per la parte trattenuta al lavoratore in busta paga) con modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo quello in cui è scaduto l’ultimo periodo di paga cui la denuncia contributiva mensile si riferisce.
Per i soggetti titolari di partita IVA i versamenti dei debiti previdenziali devono avvenire esclusivamente per via telematica.
Al contrario, quanti non sono titolari di partita IVA hanno l’obbligo di presentare il modello F24 telematico esclusivamente nelle ipotesi in cui:
- Siano utilizzati crediti in compensazione ed il saldo finale sia pari a zero;
- Siano utilizzati crediti in compensazione ed il saldo finale sia maggiore di zero.
Al di fuori dei casi citati, quanti non sono titolari di partita IVA possono continuare ad effettuare i versamenti con modello F24 cartaceo presso qualsiasi sportello degli agenti della riscossione, banche convenzionate o uffici postali.
Come conoscere la propria situazione debitoria?
A seconda del tipo di soggetto obbligato l’Inps mette a disposizione sul proprio portale “inps.it” una serie di piattaforme in cui è possibile avere il dettaglio delle somme dovute all’Istituto. Si segnala a tal proposito:
- Accesso ai servizi per aziende e consulenti, con riguardo ai contributi dovuti per i lavoratori dipendenti (in alternativa è disponibile direttamente il servizio Cassetto previdenziale del contribuente);
- Cassetto previdenziale per datori di lavoro domestico;
- Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti;
- Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi;
- Cassetto previdenziale per aziende agricole;
- Cassetto previdenziale per committenti della Gestione separata;
- Cassetto previdenziale per liberi professionisti;
- Servizi per lavoratori dello spettacolo, artisti, musicisti e scrittori.
Come vengono riscossi i contributi non pagati?
La riscossione dei contributi avviene da parte della stessa Inps, a mezzo notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. L’avviso in parola contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo di pagamento delle somme riportate entro il termine di 60 giorni dalla notifica.
L’avviso di addebito riporta, a pena di nullità:
- Il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento;
- Il periodo di riferimento del credito e la causale;
- Gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi dovuti;
- L’indicazione dell’Agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell’anagrafe tributaria alla data della formazione dell’avviso medesimo;
- L’intimazione ad adempiere l’obbligo di pagamento delle somme indicate entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- L’indicazione che, in caso di omesso pagamento, l’Agente della riscossione competente procederà all’espropriazione forzata.
Come rateizzare i debiti contributivi
In presenza di comprovate e temporanee difficoltà finanziarie l’azienda può chiedere la rateizzazione della propria posizione debitoria, comprensiva di contributi e sanzioni.
La dilazione varia a seconda che si tratti di crediti Inps:
- In fase amministrativa, per i quali l’Istituto deve ancora procedere alla formazione dell’avviso di addebito;
- Oggetto di avviso di addebito.
Debiti in fase amministrativa
Per i debiti in fase amministrativa la dilazione può essere concessa dall’Inps, nella generalità dei casi, per un massimo di 24 mesi. Le rate possono arrivare sino ad un massimo di:
- 36 mesi ma previa autorizzazione del Ministero del Lavoro, dietro parere dell’Inps;
- 60 mesi con autorizzazione del Ministero del Lavoro, per oggettive incertezze connesse a contrastanti o sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giurisprudenziale o amministrativa, nonché per fatto doloso del terzo denunciato all’autorità giudiziaria.
Somme oggetto di avviso di addebito
Per le somme oggetto di avviso di addebito, il datore di lavoro che si trovi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà può chiedere la dilazione degli importi direttamente all’Agente della riscossione.
Da notare che, a partire dal 15 luglio 2022, per le somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta, fino a 120 mila euro è sufficiente che il datore di lavoro dichiari nell’istanza di trovarsi in situazione di temporanea e obiettiva difficoltà. Al contrario, per somme superiori è necessario presentare idonea e comprovante documentazione.
In caso di accoglimento, l’Agente della riscossione concede una dilazione in un massimo di 72 rate mensili, prorogabili una sola volta e per comprovato peggioramento di una situazione di difficoltà.
La rateizzazione può arrivare fino ad un massimo di 120 rate (anch’essi prorogabili) per grave e comprovata difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla responsabilità datoriale.
Le novità del Decreto Lavoro
In sede di conversione in Legge 3 luglio 2023 numero 85 del Decreto Lavoro (D.L. 4 maggio 2023 numero 48) è stato inserito l’articolo 23-bis con cui si contempla la possibilità di versamento della contribuzione pensionistica in relazione ad alcune fattispecie di avvenuto annullamento automatico, in seguito a norme speciali, dei debiti contributivi.
I lavoratori interessati dalla possibilità in parola sono gli autonomi iscritti alle relative gestioni previdenziali dell’Inps:
- Artigiani;
- Esercenti attività commerciali;
- Coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali;
nonché i soggetti iscritti, anche eventualmente in qualità di titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, alla Gestione separata.
Rottamazione-quater
La norma introdotta nel percorso parlamentare di conversione in legge, consente ai soggetti citati di presentare apposita domanda all’Istituto, finalizzata al versamento della contribuzione pensionistica relativa ad alcune fattispecie di avvenuto annullamento automatico di debiti contributivi.
Il versamento è richiesto, in un’unica soluzione o in rate mensili di pari importo, entro il 31 dicembre 2023.
Le richiamate fattispecie di annullamento automatico di debiti contributivi sono quelle derivanti dalle seguenti norme:
- Manovra 2023 (articolo 1, comma 222, Legge numero 197/2022) che ha disposto l’annullamento automatico, alla data del 30 aprile 2023, dei debiti di importo residuo (al 1° gennaio 2023) fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti pubblici previdenziali (oltre che dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali);
- Articolo 4 del Decreto – legge numero 119/2018 (convertito in Legge numero 136/2018) con cui si è disposto l’annullamento automatico alla data del 31 dicembre 2018 dei debiti fino a 1.000 euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni), risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010; anche se riferiti alle cartelle per cui sia già stata richiesta la definizione agevolata ai sensi dell’articolo 3 del medesimo D.L. numero 119. Tale importo residuo è calcolato al 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del suddetto decreto – legge.
Tutela dei lavoratori autonomi
In definitiva, grazie alla norma in parola, si intendono tutelare le posizioni assicurative dei lavoratori autonomi che, per effetto dello stralcio delle cartelle sui debiti contributivi, rischiano di vedersi cancellata la propria posizione contributiva.
Per quanto riguarda, da ultimo, la determinazione delle modalità e dei tempi di presentazione dell’istanza per il successivo versamento delle somme, si rimanda ad un apposito messaggio – circolare Inps di prossima emanazione.