In questo periodo si parla frequentemente delle novità e degli aggiornamenti nella manovra di bilancio, ma – in verità – non c’è soltanto questo tra i testi di rilievo. E specialmente per ciò che attiene al mondo del lavoro.
Infatti, oltre al testo della manovra, che il Parlamento deve approvare in via definitiva entro il 31 dicembre per evitare il temuto esercizio provvisorio, spicca anche l’arrivo in aula alla Camera del Ddl lavoro approvato in Cdm lo scorso 1° maggio insieme al noto Decreto Lavoro 2023. Il Ddl reca significative novità sui rapporti di lavoro e tra esse, ad esempio, quella per cui le assenze ingiustificate potranno essere considerate alla stregua delle dimissioni. Ma di certo non c’è soltanto questo nel nuovo DDL lavoro che deve seguire l’iter parlamentare e ottenere il via libera del Parlamento.
Vediamo allora più da vicino alcuni suoi aspetti chiave.
Nuovo Ddl lavoro 2023, finalmente inizia l’iter in Parlamento
Il Ddl in oggetto, elaborato dal ministero del Lavoro, è stato approvato il primo maggio dal Consiglio dei Ministri, ma soltanto ora – dopo un lungo standby di circa 6 mesi – comincia l’iter di approvazione alla Camera.
In particolare, il testo presentato al Parlamento era già stato approvato dall’Esecutivo lo scorso primo maggio, congiuntamente al DL 48 /2023 – il più noto ‘Decreto Lavoro’ – poi convertito, con modificazioni, nella legge n. 85 del 2023. Questo differente testo contiene misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro, tra cui detassazioni, esoneri contributivi e incentivi.
Ebbene, il testo del citato nuovo DDL comprende un totale di ventitré articoli e di fatto, integra quanto già previsto dal Decreto Lavoro, andando a regolare una varietà di aspetti della normativa giuslavoristica.
Cosa contiene il nuovo DDL lavoro?
Oltre ai contributi per le assunzioni alle persone con disabilità ed alle norme per le ricongiunzioni ai fini previdenziali, tra le novità ad es. abbiamo l’istituzione del Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura, come pure il Tavolo di lavoro sul fenomeno dei minori fuori famiglia e sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali.
Ma non mancano anche le (possibili) modifiche – ad ulteriore protezione dell’incolumità del lavoratore – al Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – il noto d. lgs. n. 81 del 2008. Nel nuovo DDL lavoro anche alcune modifiche alle regole relative al terzo settore, ovvero quelle organizzazioni che operano con fini di solidarietà sociale e senza scopo di lucro (enti di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici ecc.). A tutela dei lavoratori, previste altresì regole ad hoc in tema di periodo di prova massimo per i contratti a termine.
Tra gli elementi di spicco nel testo del nuovo DDL Lavoro compaiono poi il potenziamento dell’attività di accertamento di elusioni e violazioni in ambito contributivo da parte dell’istituto di previdenza e l’uniformazione dei tempi di presentazione delle richieste di accesso ad Ape sociale e di pensionamento anticipato.
E, nel decreto, spazio a disposizioni ad hoc sul ruolo di Inps per la promozione dell’adempimento spontaneo degli obblighi contributivi, sulla regolarizzazione spontanea di anomalie, errori od omissioni e sul dilazionamento della rate per i debiti contributivi.
Assenze ingiustificate parificate alle dimissioni del dipendente
Tra le maggiori novità in tema di rapporti di lavoro, il nuovo DDL dispone inoltre che;
- in ipotesi di assenza ingiustificata prolungata oltre il termine indicato dal Ccnl applicato al rapporto di lavoro,
- oppure in ipotesi di assenza maggiore di 5 giorni, per tutte le situazioni di mancanza di apposita disposizione contrattuale,
- lo stesso rapporto lavorativo si intende risolto per volontà del lavoratore e, soprattutto, non vale la disciplina relativa alla NASpI e al cosiddetto Ticket Naspi.
La finalità della novità di cui alla bozza del nuovo DDL Lavoro è intuibile. Infatti, per questa via si intende contrastare un comportamento non così infrequente e mirato, tramite le assenze ingiustificate, a provocare il licenziamento su impulso dell’azienda, per poi avere la Naspi (e in alcuni casi pretendere il preavviso).
Sospensione della cassa integrazione in ipotesi di lavoro non reso noto all’Inps
Altra importante novità riguarda la compatibilità della cassa integrazione con altra attività di lavoro. In particolare, il testo del nuovo DDL Lavoro andrebbe a modificare l’art. 8 del d. lgs. n. 148 del 2015, recante regole in tema di riordino della normativa in campo di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
Ebbene nel decreto in questi giorni sottoposto al vaglio del Parlamento, si prevede la compatibilità del trattamento di integrazione salariale con lo svolgimento di attività lavorativa autonoma o subordinata, a patto che il lavoratore stesso ne dia comunicazione preventiva all’Inps. Inoltre, durante il periodo di differente occupazione, il lavoratore originariamente sottoposto a detto ammortizzatore sociale non ha diritto al relativo trattamento integrativo. Si decade dal trattamento di integrazione salariale, in caso di assenza di comunicazione preventiva all’Inps dell’avvio del nuovo lavoro.
Ribadiamo infine che si tratta di norme contenute nel disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri insieme al decreto Lavoro dello scorso maggio, che ha ridotto il cuneo fiscale e modificato il reddito di cittadinanza. Al Parlamento ora il compito di considerare il testo con attenzione, per il successivo via libera.