L’Inps ha pubblicato sul proprio sito internet, i primi dati relativi ai cosiddetti lavoratori esodati e salvaguardati, esentati, cioè, dall’applicazione delle nuove regole di accesso alla pensione stabilite dalla riforma Fornero delle pensioni.
I dati forniti riguardano la prima salvaguardia, rivolta a 65.000 lavoratori e stabilita dal Decreto “Salva-Italia”, le cui previsioni sono state attuate dal Decreto Ministeriale del 1° giugno 2012.
I dati della prima salvaguardia li potete trovare in fondo all’articolo. Inoltre, l’Inps, con circolare nr. 76 dello scorso 8 maggio, riepiloga le disposizioni normative relative ai cosiddetti “esodati” intervenute fino ad oggi.
Nella circolare sono riassunte le caratteristiche proprie delle tre operazioni di salvaguardia (ossia, salvaguardia dei 65.000, salvaguardia dei 55.000 e salvaguardia dei 10.530) intervenute fino ad oggi e lo stato di attuazione delle relative lavorazioni.
Per quanto riguarda la terza salvaguardia ossia, quella che interessa altri 10.530 esodati, ricordiamo che la Legge di Stabilità 2013 prevede, a determinate condizioni, l’ampliamento della platea dei soggetti salvaguardati (10.130 unità) rientranti nelle seguenti categorie di lavoratori:
a) Lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011.
Per questa categoria di lavoratori, l’accesso alla salvaguardia è ammesso se, il perfezionamento dei requisiti utili al trattamento pensionistico è avvenuto entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria o in deroga, e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014.
b) Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6.12.2011 ancorché abbiano svolto, successivamente al 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria.
Per loro, i criteri di ammissione alla salvaguardia sono:
- conseguimento successivamente alla data del 4 dicembre 2011 di un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;
- perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 (06.01.2015).
c) Lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali ovvero di accordi collettivi di incentivo all‘ESODO stipulati entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
E’ necessario:
- il conseguimento successivamente alla data del 30 giugno 2012 di un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;
- perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 (06.01.2015).
d) Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario.
Per quest’ultima categoria, è necessario il perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 (06.01.2015).
Le modalità di attuazione della salvaguardia 10.130 saranno definite con decreto interministeriale, firmato dai Ministri competenti in data 22 aprile 2013 ed in fase di registrazione presso la Corte dei Conti.
Presentazione istanze di accesso al beneficio della Salvaguardia
I lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011 e i lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali ovvero di accordi collettivi di incentivo all‘esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011 che intendano usufruire del beneficio della salvaguardia, devono presentare istanza alla DTL competente entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale in argomento.
I lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta devono presentare istanza di accesso a tale beneficio all’Inps, anche in tal caso entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso.
Al fine di agevolare i tempi di definizione del monitoraggio relativo alla Salvaguardia dei 10.130, in attesa della presentazione della suddetta istanza, l’INPS provvederà comunque a processare le posizioni dei prosecutori volontari note all’Istituto.
Dati inps su 65mila esodati (146,6 KiB, 809 hits)
Circolare Inps nr. 76/2013 (303,2 KiB, 782 hits)