Il “Codice dei Contratti” introdotto dal D. Lgs 81/2015 e in vigore dal 25 giugno 2015, ha ridelineato la disciplina delle collaborazioni autonome coordinate dal committente CO.CO.CO. Il Ministero del Lavoro, con la Circolare 03/2016 del 1 febbraio 2016, fornisce le prime indicazioni operative al personale Ispettivo per poter interpretare correttamente le nuove norme.
Analizziamo le caratteristiche principali che le suddette collaborazioni devono rispettare per essere considerate “genuine” e dunque per evitare di essere comprese nella “riqualificazione” del lavoro subordinato.
Saranno, infatti, oggetto di trasformazione i rapporti di collaborazione che si realizzano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento “ai tempi e al luogo di lavoro”.
Esclusione dell’applicabilità dei dettami di cui all’art. 2 D. Lgs 81/2015
Il Ministero chiarisce l’esclusione dell’applicabilità dei dettami di cui all’art. 2 D. Lgs 81/2015 per alcune categorie di soggetti:
- le collaborazioni per Ie quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sui piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
- Ie collaborazioni prestate nell’ambito di professioni ordinistiche per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali;
- le attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
- le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate aIle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. come individuati e disciplinati dall’art . 90 della L. n. 289/2001.
Soffermiamoci ora ad esaminare la “procedura di stabilizzazione” quale strumento di cui i committenti possono avvalersi per sanare, ante accertamento, situazioni “poco chiare” per rapporti ancora in essere o già terminati, ovvero collaborazioni, coordinate o autonome con partita iva, gestite con modalità organizzate dal committente stesso e non in piena autonomia dal collaboratore.
Se il committente opta per l’applicazione di questa procedura, e procede:
- sottoscrivendo un atto di conciliazione in una delle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile, o avanti alle Commissioni di certificazione;
- assumendo con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impegnandosi nei 12 mesi successivi all’ assunzione a non recedere dal rapporto di lavoro (fatta eccezione che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo).
Usufruisce dell’estinzione di illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro (fatti salvi quelli rinvenuti antecedentemente all’avvio della procedura).
Altro aspetto rilevante, è che anche questo tipo di assunzioni, a tempo indeterminato, gode dell’agevolazione dell’esonero contributivo ai sensi dell’art.1 comma 118 L. 190/2014 nei termini e misure di cui alla L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016).
DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81 (504,0 KiB, 1.834 hits)
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