Con il Messaggio numero 6704 del 3 novembre l’INPS dà seguito alla circolare n. 152 del 18 agosto 2015 con la quale ha fornito prime istruzioni operative in ordine al congedo parentale a ore previsto dal comma 1 ter dell’art. 32 del D. lgs. 151/2001 per fornire alcune precisazioni circa l’incumulabilità del congedo parentale ad ore con altri permessi o riposi disciplinati dal T.U. maternità/paternità.
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La suddetta incumulabilità serve per conciliare al meglio i tempi di vita e di lavoro utilizzando il congedo in modalità oraria essenzialmente nei casi in cui il lavoratore vuole effettuare, nella medesima giornata, una parziale prestazione lavorativa.
In base a questo principio l’INPS, ad integrazione della circolare 152/2015 di cui sopra, fornisce le seguenti indicazioni di maggior dettaglio.
Il genitore lavoratore dipendente che usufruisce del congedo parentale ad ore non può usufruire nella medesima giornata né di congedo parentale ad ore per altro figlio, né dei riposi orari per allattamento anche se richiesti per bambini differenti.
il congedo parentale fruito in modalità oraria, non è cumulabile inoltre con i riposi orari giornalieri previsti per i figli disabili gravi in alternativa al prolungamento del congedo parentale, anche se richiesti per bambini differenti.
Sono invece compatibile la fruizione del congedo parentale a ore con permessi o riposi diversi dal T.U. maternità/paternità, quali ad esempio i permessi previsiti dalla 104/1992 quando fruiti in modalità oraria.
Una tabella riassuntiva delle compatibilità:
Congedo parentale ad ore (art. 32 T.U.) | |
Parentale ad ore per altro figlio (art. 32 T.U.) | non compatibile |
Riposi per allattamento, anche per altro figlio (artt. 39 e 40 T.U.) | non compatibile |
Permessi orari, fruiti in alternativa al prolungamento del congedo parentale, anche per altro figlio (artt. 33 e 42 T.U.) | non compatibile |
Permessi fruiti in modalità oraria per l’assistenza ai familiari, anche se minori (art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104) | compatibile |
Permessi fruiti in modalità oraria dal lavoratore a beneficio di se stesso (art. 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104) | compatibile |
Le suddette ipotesi di incumulabilità trovano applicazione nei casi di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria.
Quindi la contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, nel definire le modalità di fruizione del congedo parentale, può prevedere tra l’altro anche criteri di cumulabilità differenti rispetto a quelli dettagliati con il presente messaggio.
Messaggio INPS numero 6704 del 03-11-2015 (86,5 KiB, 899 hits)